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Tutto sulla sospensione della patente

In questo post andrò a rispondere alle svariate domande che mi sono pervenute in merito alla questione della sospensione della patente cercando di fare un pò di chiarezza.

Prima di tutto si deve tener presente che la Prefettura dispone la sospensione della patente di guida sulla base del verbale o del rapporto trasmesso dall’organo di polizia che ha rilevato una violazione del Codice della Strada. La durata della sospensione dipende dalla gravità dell’infrazione e dai parametri minimi e massimi previsti dal Codice della Strada, fino ad un massimo di due anni per ogni singola violazione.
Nel caso in cui la violazione integri anche un reato penale, la sospensione viene disposta anche dal Giudice con sentenza di condanna in quanto la sospensione è pena accessoria.
Ovviamente se il periodo di sospensione, come spesso avviene, è già trascorso non si applicherà nuovamente sempre che quanto disposto dal Giudice sia uguale al termine imposto dalla Prefettura.
Contro il provvedimento del prefetto che dispone la sospensione è possibile fare ricorso ma nel frattempo non si potrà riavere la patente con il rischio che, visti i tempi giudiziari, anche se si dovesse avere ragione alla fine il tempo di sospensione potrebbe essere già trascorso (ovviamente nei casi minori). E’ una situazione che provoca una ingiustizia a danni del cittadino che potrebbe scontare una sanzione non dovuta.
Affidarsi ad un buon avvocato che non dia false speranze e che dica le cose come stanno è un buon inizio anche se, si deve tener di conto, che il legale nulla può fare sui termini se non presentare una istanza motivata di anticipazione di udienza qualora la stessa fosse stata fissata illore tempore.
Per chi circola durante il periodo di sospensione della patente è prevista la revoca della patente di guida (art. 218/6 del C.d.S.).

 

In quali casi la patente di guida viene sospesa?

I casi in cui la patente di guida è sospesa sono i seguenti:

 

  • Guida in stato di ebbrezza
  • Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
  • Altre violazioni del Codice della Strada
  • Incidenti stradali con lesioni colpose
  • Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria

***

Guida in stato di ebbrezza

Quando una persona viene trovata alla guida con un tasso di alcool superiore a 0,50 g/l viola l’art. 186 del Codice della Strada “Guida sotto l’influenza dell’alcool”. In questi casi è prevista oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, quella accessoria del ritiro della patente di guida.

 

Cosa succede?

L’ordinanza della Prefettura dispone la sospensione della patente di guida per un certo periodo di tempo sulla base degli intervalli individuati nell’art. 186 comma 2. Al termine del periodo di sospensione però la patente non viene ridata automaticamente nel caso in cui la stessa sia stata revocata per guida sotto sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza, ma è necessario sottoportsi a visita medica al fine di accertare l’idoneità alla guida  tramite, appunto, visita nella Commissione medica locale patenti.
Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).

 

Quali sono le soglie di alcool e i periodi di sospensione della patente?

Le soglie previste dal Codice della Strada (art. 186 comma 2) a cui corrispondono diversi periodi di sospensione della patente sono i seguenti:
a) Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l : sospensione da 3 a 6 mesi (violazione amministrativa);
b) Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l : sospensione da 6 mesi a 1 anno (violazione penale);
c) Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l : sospensione da 1 a 2 anni (violazione penale).
Per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari a verificare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica la sospensione della patente di guida è di 6 mesi , con obbligo di visita nella Commissione medica locale. Anche in questo caso la violazione ha rilevanza penale.

 

Esistono casi particolari?

I neopatentati, i conducenti di anni tra i 18 e 21, i conducenti di autobus e mezzi pesanti non possono guidare nemmeno qualora il tasso alcolemico sia inferiore a 0,5 g/l, in quanto, altrimenti, verranno sanzionati. 

Se un guidatore è trovato alla guida con tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l subisce nell’ordinanza della Prefettura un aumento del periodo di sospensione della patente di 1/3; se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l il periodo può essere ulteriormente aumentato da 1/3 a metà, al termine del procedimento in Tribunale.

 

Se mi è stata ritirata la patente, posso richiederla per andare a lavorare?

Qualora la sanzione comminata integri un reato penale non provate nemmeno a presentare istanza al Prefetto in quanto vi verrà inesorabilmente rigettata.

Infatti, il permesso orario può essere richiesto solo da chi ha avuto un ritiro di patente per tasso di alcool nel sangue inferiore a 0,8 g/l ( lettera a ) e non è stato coinvolto in incidente stradale.

Quando va presentata?

La richiesta di permesso ore va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida , prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente dalla Prefettura e la si può richiedere solo in due casi:
– lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
– persone con disabilità o persone che danno assistenza a una persona con disabilità (agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

In cosa consiste?

Consiste in un permesso di 3 ore giornaliere al massimo , articolabili in più fasce orarie. Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.

Come posso rientrare in possesso della patente?

Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e si è ottenuta l’idoneità dalla Commissione medica locale. In caso contrario, la patente rimane sospesa fino all’esibizione della certificazione medica.  (art. 128 e 218 C.d.S.).

In cosa consiste la visita medica alla commissione medica locale?

La visita medica dev’essere prenotata dall’interessato nella Commissione medica competente per territorio e va prenotata per tempo in quanto, sia per le numerose richieste sia per la situazione attuale di Covid ci possono volere diverse settimane prima di essere convocati.

La Commissione medica locale, dopo i vari accertamenti, rilascia un certificato che può essere di idoneità o non idoneità alla guida. In caso di non idoneità , è necessario inviare copia del certificato all’Ufficio patenti o portarlo a mano. Se, invece, si ottiene un certificato di idoneità , questo può essere:
– Certificato senza scadenza o illimitato : l’interessato può recarsi all’Ufficio patenti della Prefettura e ritirare la propria patente di guida. In seguito, non sarà tenuto a fare altre visite nella Commissione medica locale.
– Certificato con scadenza o limitato : l’interessato deve inviare o portare una copia del certificato all’Ufficio patenti della Prefettura che si occuperà di spedire la patente di guida alla Motorizzazione Civile di residenza. In questo caso, infatti, la patente di guida ritirata non è più considerata un documento valido per guidare poiché la scadenza originaria è diversa dalla scadenza decisa dalla Commissione medica.

Ed eccoci ora a dover affrontare il processo in Tribunale….

Nel caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, oltre al periodo di sospensione della patente previsto dalla Prefettura in via preventiva o cautelare, potrebbe essere disposto un ulteriore periodo di sospensione o la revoca della patente di guida al termine del procedimento penale in Tribunale.
Nell’ambito del procedimento penale, se non si è commesso incidente stradale, è possibile richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, richiesta molto importante qualora sia stata sequestrata anche l’autovettura perchè evita la confisca del mezzo. L’ammissione ai lavori di pubblica utilità comporta anche il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida.
Per attivare la dovuta procedura potete contattare direttamente questo studio a [email protected]

Riferimenti normativi

Artt. 186, 186bis, 218, 223 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992)
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Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

Quando una persona viene trovata alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti viola l’art. 187 del Codice della Strada “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”. In questi casi è prevista oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, quella accessoria del ritiro della patente di guida.

 

Cosa succede?

L’ordinanza della Prefettura dispone la sospensione della patente per un periodo di tempo che va da 1 anno a 2 anni . Insieme alla sospensione della patente, l’ordinanza prevede che sia accertata l’idoneità alla guida tramite visita in Commissione medica locale.
Per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari a verificare l’eventuale stato di alterazione da sostanze stupefacenti è prevista la sospensione della patente di guida per 6 mesi , con obbligo di visita nella Commissione medica locale (art. 187/8 C.d.S.).
Guidare sotto effetto di sostanze stupefacenti si configura come un’ipotesi di reato e, pertanto, non può essere richiesto il permesso a ore .
Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).

 

Un trucchetto usato spesso dalle forze dell’ordine.

A differenza che nella guida in stato di ebbrezza ove le forze dell’ordine sono munite di etilometro per rilevare il grado di tasso alcolemico, spesso per quanto riguarda la guida sotto sostanze stupefacente tale apparecchiatura è assente. Tra l’altro la norma prevede che le forze dell’ordine debbano comunicare all’interessato la necessità di essere accompagnato presso una struttura sanitaria per fare le necessarie analisi.

Molto spesso però questa procedura non viene fatta e le forze dell’ordine consigliano di firmare i verbali redatti. Il problema è che tra questi verbali vi è quello di dichiarazione di non volersi sottoporre a tali accertamenti e questo automaticamente comporterà una pena in ambito penale.

E’ una procedura che ho visto fare spesso nel corso della mia attività avendo ottenuto, non poche volte, ragione impugnando il verbale di sanzione.

In ambito penale però la questione si fa più ardua in quanto la firma e la conseguente dichiarazione è vostra .

Pertanto leggete bene quello che firmate e non fatevi prendere dal panico!

Come posso rientrare in possesso della patente?

Una volta trascorso il periodo di sospensione della patente ed ottenuta  l’idoneità dalla Commissione medica locale si può rientrare in possesso della patente.
Il controllo medico viene fatto  con l’analisi del capello che può riscontrare l’assunzione di sostanze stupefacenti anche sino a 6 mesi prima.

 

Il processo penale in Tribunale

Oltre al periodo di sospensione della patente dato dalla Prefettura, potrebbe essere disposto un ulteriore periodo di sospensione o la revoca della patente di guida al termine del procedimento penale in Tribunale.
Nell’ambito del procedimento penale, se non si è commesso incidente stradale, è possibile richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. L’ammissione ai lavori di pubblica utilità comporta anche il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida.
Per iniziare questa procedura potrete scrivere a [email protected]

 

Riferimenti normativi
Artt. 187, 223 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992)

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Altre violazioni del Codice della Strada

Oltre ai casi appena visti, vi sono altre cause di sospensione sia di carattere penale (sospensione secondo art. 223 C.d.S.) o amministrativo (sospensione secondo art. 218 C.d.S.). La Prefettura emette un’ordinanza di sospensione della patente di guida, sulla base del verbale o del rapporto trasmesso dall’organo di polizia. Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).

 

Sospensione patente per violazioni a carattere penale

  • Gare di velocità (9 ter C.d.S.) : sospensione della patente da 1 anno a 3 anni
  • Omissione di soccorso in caso di incidente stradale con feriti (189/6 e 7 C.d.S.): sospensione della patente da 1 anno a 3 anni per non essersi fermato e sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per non aver prestato soccorso
Per questo tipo di violazioni non è possibile richiedere un permesso a ore. Oltre alla sospensione disposta dalla Prefettura potrebbe essere determinato un ulteriore periodo di sospensione o la revoca della patente di guida al termine del procedimento penale in Tribunale.

 

Come rientrare in possesso della patente ?

Una volta terminato il periodo di sospensione, se non è disposto l’obbligo di visita medica (violazione art. 186 o 187 C.d.S.), la patente può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o tramite un’altra persona delegata.
***

 

Sospensione patente per violazioni di tipo amministrativo

La Prefettura dispone la sospensione della patente di guida entro 15 giorni da quando riceve il verbale dal comando accertatore nei seguenti casi:
  • Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h (art. 142/9): sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
  • Circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità o percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate: sospensione della patente da 1 a 3 mesi (art. 143/12 C.d.S.);
  • Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione (art. 179/9): sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio . Es. per chi non usa le cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta (art. 172/10 C.d.S.) o chi usa alla guida il cellulare (art. 173/3 C.d.S.) è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
In questi casi può essere richiesto un permesso a ore per circolare durante il periodo di sospensione della patente.

 

Come posso richiedere il permesso ad ore?

Bisogna avere ben chiaro che il permesso può  essere richiesto solo da chi non è stato coinvolto in incidente stradale. La richiesta va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida , prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente di guida dalla Prefettura.

Si può richiedere solo per due casi:
– lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
– persone con disabilità o persone che dà assistenza a una persona con disabilità (agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

In pratica il permesso consiste in 3 ore giornaliere al massimo, articolabili in più fasce orarie. Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.

Se avete necessità di richiedere il permesso potete scriverci a [email protected]

Come posso rientrare in possesso della patente?

Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o delegando un’altra persona.

 

Riferimenti normativi

Artt. 6, 9, 10, 117, 125, 142, 143, 148, 168, 172, 173, 176, 186, 187, 189/5, 213, 214. 217, 218, 223 del Codice della Strada

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Incidenti stradali con lesioni colpose

In caso di incidente stradale con lesioni a persone, la Prefettura può disporre la sospensione provvisoria della patente di guida, come previsto dagli artt. 222 e 223 del Codice della Strada.

 

Cosa succede ?

La Prefettura dispone la sospensione della patente di guida quando vi sono:
  • evidenti elementi di responsabilità (che risultano dal rapporto dell’organo accertatore e da un verbale contestazione di una violazione del Codice della Strada);
  • lesioni alle persone (evidenziate da una certificazione medica).

La sospensione è graduata in base al tipo di violazione contestata e alla gravità della prognosi del soggetto leso, per una durata di massimo 2 anni. Non è possibile richiedere il permesso orario di guida perché la sospensione è correlata a un incidente stradale. Contro l’ ordinanza di sospensione della Prefettura è ammessa opposizione al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.

Se durante l’incidente una o più persone sono gravemente ferite o perdono la vita, il conducente può essere indagato per l’ipotesi di reato di lesione personale grave o gravissima (art. 590 bis del Codice Penale) o omicidio stradale (art. 589 bis del Codice Penale). Al termine del procedimento in Tribunale potrebbe essere disposta un’ulteriore sospensione rispetto a quella già data dalla Prefettura o la revoca della patente di guida.

Come posso rientrare in possesso della patente ?

Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o delegando un’altra persona.

 

Riferimenti normativi

Artt. 218, 222, 223 del Codice della Strada e artt.589 bis e 590 bis del Codice Penale

 

Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria 

La Prefettura dispone la sospensione o la revoca della patente di guida secondo quanto previsto da sentenze penali o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, emessi dall’Autorità Giudiziaria (Giudice penale). (art.224 C.d.S.)
In questi casi non è possibile rilasciare il permesso orario di guida perché si tratta di violazioni a carattere penale.

 

Cosa succede?

La Prefettura emette un’ordinanza di sospensione della patente per il periodo indicato dal Giudice Penale o per una sua parte residua, se già sofferta prima dall’interessato una sospensione.
È possibile far ricorso per gli eventuali vizi di legittimità contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
Chi vuole esibire un provvedimento dell’Autorità giudiziaria deve fornire all’ ufficio una copia conforme, con data di irrevocabilità inserita dalla competente cancelleria.

 

Come posso rientrare in possesso della patente ?

Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o delegando un’altra persona. In alternativa può esserne chiesto l’invio al Comando di polizia di residenza .
Se l’ordinanza prevede l’obbligo di visita nella Commissione medica locale, la patente non è immediatamente restituibile allo sportello ma va seguito un iter diverso.
Se, invece, è stata disposta la revoca della patente di guida, l’interessato dovrà rifare una nuova patente.

 

Riferimenti normativi

Art. 224 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992)
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Documenti utili

Modulo_copia_provvedimento

Modulo_di_delega_generica

Modulo_fotocopia_patente

Modulo_invio_patente_Motorizzazione

Permesso_a_ore_-_Dichirazione_sostitutiva

Tabella_violazioni_amministrative

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28 commenti su “Tutto sulla sospensione della patente”

  1. se posso chiedo un chiarimento pratico:
    sono stato convocato dalla polizia locale che mi ha contestato il 1 marzo un incidente che ha coinvolto un ciclista sulla base della testimonianza di due persone e di una telecamera situata a cica 1 km di distanza che individuava un suv bianco investitoire a seguito di una macchina nera contestandomi il mancato soccorso
    La polizia locale ha depositato in prefettura il verbale il giorno 7 marzo ( esiste dichiarazione e timbro della prefettura) il prefetto in base agli art. 189 e 223 ha sospeso la patente con decreto in data 24 marzo per un anno.
    essendo il decreto tardivo oltre i 15 gg per almeno 2 /3 gg ,si deve ritenere nullo?

    Rispondi
    • Da quanto mi descrive non è possibile risponderle perchè manca l’indicazione del giorno dell’infrazione.
      Infatti nel momento in cui l’agente ritira la patente, ha 5 giorni di tempo per inviarla al Prefetto, insieme a una copia del verbale. Nel momento in cui il Prefetto riceve i documenti, a sua volta ha 15 giorni di tempo per inviarti a casa la notifica di sospensione. Quindi se l’infrazione fosse avvenuta il 7 in realtà la notifica sarebbe arrivata in tempo perchè il termine complessivo sono 20 giorni dalla infrazione:
      – i 5 giorni che hanno le forze dell’ordine per inviare multa e patente al Prefetto
      – i 15 gioni che il Prefetto ha per inviare a te la notifica.
      In caso di notifica tardiva, ossia dopo 20 giorni dall’infrazione, la sospensione non è più valida e il prefetto deve riconsegnare la patente (sentenza del Tribunale di Arezzo n. 247 del 2016; art. 218 C.d.s.). In tal caso ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace del luogo del Prefetto che ha inviato la notifica.
      Nello specifico se l’infrazione fosse stata commessa il 3 marzo la sospensione è nulla.
      Attenzione: quello che conta è la notifica e non la data di emissione del decreto. Infatti il decreto da parte del Prefetto può essere del 24 marzo ma la notifica essere avvenuta successivamente.

  2. Buongiorno,sono passati più di venti giorni dalla sospensione della patente e non mi è arrivata a casa nessuna notifica . Come mi devo comportare? Grazie

    Rispondi
    • La sospensione della patente si ha con un provvedimento del Prefetto che le deve essere notificato. Può capitare che tale provvedimento ritardi e questo è motivo di opposizione per ottenere il rilascio della patente. Quindi non starei a sollecitare.

  3. Buon giorno, al mio compagno è stata ritirata la patente per alcool (0,59) il giorno 26 giugno; non ha mai ricevuto il provvedimento dal prefetto; il 28 luglio, mi sono presentata con delega ed ho scoperto che ancora non era stato spedito il provvedimento. Nel corso di una telefonata all’ufficio patenti un paio di settimane fa, gli è stato confermato che la sospensione era di 3 mesi; quindi, ad oggi, la sospensione dovrebbe essere scaduta, ma l’appuntamento alla commissione medica è non prima di maggio 2023. E’ possibile avere un permesso di guida, essendo in possesso dell’appuntamento in commissione medica ed essendo la sospensione scaduta? Grazie…

    Rispondi
    • Essendo al di sotto di 0,80 e quindi non essendovi il penale, tramite una istanza al Prefetto si può chiedere il permesso ma per motivi di lavoro. Diversamente, qualora non venisse accettato, si potrebbe ricorrere al Giudice di Pace sulla illegittimità della sospensione visto che il provvedimento non è mai arrivato

  4. Buongiorno, il 14/8/2018 a seguito di incidente stradale, tasso alcol 1.1 orario notturno e neo patentato ho subito sospensione patente di mesi 3, scontati. Processo penale rito abbreviato condanna a 20 giorni di galera e mesi 9 di sospensione patente, sentenza del 24/01/2019. Il tutto sospeso con condizionale. Da allora non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte del prefetto per la sospensione dei 6 mesi residui. esiste un termine entro il quale dovrei essere contattato? Eventuale riabilitazione potrebbe bloccare la sanzione accessoria di sospensione patente?
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno. E’ strano che non abbia ricevuto alcuna comunicazione non tanto dal Prefetto ma dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura che, tra l’altro, doveva comunicare il tutto al Prefetto.
      E’ sicuro che non sia stato notificato nulla al suo precedente difensore ove vengono recapitati gli atti del processo?
      Infatti la sospensione, quale pena, ha natura istantanea nel senso che appena passa in giudicato la sentenza la pena viene applicata con comunicazione del Prefetto di consegnare la patente.
      Quindi mi accerterei dall’avvocato che l’ha assistita se davvero non è stato ricevuto nulla perchè la cosa, ripeto, mi pare molto anomala. IL Prefetto non ha un termine, in questo caso, per contattarla perchè qui si parla di applicazione di pena e non sanzione amministrativa: il termine sussiste nel secondo caso e quindi quando, ad esempio, i vigili ritirano la patente ed il Prefetto deve applicare la sanzione provvisoria della sospensione.
      Per quanto riguarda la riabilitazione la stessa ha la seguenti caratteristiche:
      presuppone espiata (o altrimenti estinta) la pena principale,
      interviene dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, e, se concessa,
      fa venir meno le pene accessorie e ogni residuo effetto penale.
      Quindi con la riabilitazione la pena accessoria viene meno.
      Pertanto, a mio avviso, il consiglio è quello di informarsi dal legale che l’ha assistita sulla questione e su eventuali comunicazioni e se del caso attendere il periodo per poter procedere alla riabilitazione.

  5. Grazie per l’informazione, ad oggi non ho ricevuto nessuna richiesta di consegnare la patente per i residui 6 mesi. mi consiglia di informarmi presso la prefettura di bologna?
    Per quanto riguarda la riabilitazione, direi che è già possibile chiederla, una volta ottenuta lei dice che viene meno la pena accessoria, si può intendere anche l’ulteriore sospensione quale pena accessoria?
    Grazie per le sue informazioni

    Rispondi
  6. Buongiorno, è passato un mese dal ritiro della patente per violazione art 148 e non ho ancora ricevuto la notifica di sospensione. La patente è già in possesso della polizia locale che me l’ha ritirata, tuttavia stanno aspettando il decreto della prefettura per la riconsegna. Posso pretendere la restituzione considerando che non sono stati rispettati i 20 giorni per la ricezione del decreto oppure devo aspettare?

    Rispondi
    • Quello che può fare è opposizione al decreto di sospensione. Infatti qualora richiedesse la restituzione per decorrenza dei termini difficilmente riotterrebbe la patente dalla Prefettura e dovrebbe comunque agire giudizialmente in ogni caso.

  7. Buonasera.
    Il 27/05 mi è stata sospesa la patente dagli organi di polizia per l’articolo 189/commi 6-7 cds. Ad oggi non ho ricevuto ancora nessuna notifica del provvedimento. Qualora entro il 17/06 non sia arrivata ancora nessuna notifica, essendo passati i 20 giorni per la consegna della notifica, si può richiedere la restituzione?

    Rispondi
    • Si può provare a chiedere la restituzione ma difficilmente verrà restituita in quanto la Prefettura ritiene quel termine non ordinatorio. Quello che si potrà fare è ricorso al Giudice di Pace e fare annullare il provvedimento di sospensione

  8. Il ricorso al giudice di pace per annullare il provvedimento di sospensione va richiesto per i termini oltrepassati quindi? (20gg)

    Rispondi
  9. Gentile Avvocato Buon giorno,
    a seguito di sospensione della patente per rifiuto dell’alcool test, il successivo rilascio e rinnovo della stessa è soggetto al periodico esame della Commissione Medica Locale e al rilascio del relativo certificato di idoneità. Qualora il titolare della patente, a seguito di opposizione al decreto di condanna, ottenga dal Giudice Penale una sentenza definitiva di assoluzione piena dal reato contestato, quale procedimento bisogna intraprendere e presso quale Ente, per la revoca del regime speciale della patente e il rilascio della stessa in regime ordinario e quindi con validità piena di 10 anni?

    Grazie

    Rispondi
    • Il fatto che uno sia stato assolto dal reato non comporta automaticamente la invalidità del provvedimento prefettizio di sospensione della patente. Infatti quando si viene contravvenzionati per questo tipo di reati viene applicata subito la sospensione dal Prefetto, sanzione prettamente amministrativa a differenza, poi, di quella che eventualmente comminerà il Giudice Penale che pur sempre di sospensione si tratta ma quale pena accessoria al reato. Ovviamente le due sospensioni, quella amministrativa e penale si vanno ad unire e si andrà a scontare un periodo unico venendo sottratta dalla pena accessoria il periodo di sospensione già sofferto. Pertanto in caso di assoluzione comunque il provvedimento del Prefetto iniziale di sospensione sarà già stato sofferto e sarà del tutto legittimo.Pertanto contro il provvedimento del Prefetto che impone l’esame periodo della Commissione Medica si dovrà ricorrere al TAR, essendo un atto amministrativo. Si potrebbe anche provare prima a fare una mera istanza di richiesta di revoca di tale provvedimento al Prefetto allegando la sentenza penale di assoluzione anche se è più difficile che lo stesso Ente che ha emesso la sanzione si ricreda, revocandola

  10. Buongiorno,

    Il 19 maggio ho commesso un sinistro, coinvolgendo un veicolo a due ruote.
    Le forze dell’ordine mi hanno riferito della possibilità di sospensione di patente, ma il ritiro non è stato immediato.
    Al momento, non ho ricevuto alcuna notifica.
    Quanto si potrebbe aspettare per l’avvenuta notifica ed eventuale ritiro?
    La ringrazio.

    Rispondi
  11. Buongiorno
    Nel 2016 mi sospesero la patente per guida in stato di ebbrezza, primo scaglione entro lo 0,8
    La commissione è quella di Viareggio. Esame richiesto: etg nei capelli
    Escluso il primo esame, tutti gli altri sempre risultato astemio. Adesso invece, a pochi giorni dall appuntamento in commissione, risulta bevitore moderato, comunque sotto il valore di abuso. Chiedo: potrebbero ritenermi non idoneo?
    Grazie

    Rispondi
  12. Buonasera chiedo un informazione..mi hanno sospeso la patente per 2 anni al24/06/2021 per guida in stato di ebbrezza..restituitami poi agosto 2022 dal GDP..per poi avere una Nuova sospensione disposta dal giudice penale..ora la domanda è questa sulla prima notifica c’era l’obbligo di visite mediche in cml..che ho effettuato qualche mese fa ma non mi hanno restituito la patente perché la seconda notifica prevedeva altri 10 mesi di sospensione..ma sulla seconda notifica non c’è obbligo di visite mediche alla fine dei dieci mesi dovrei farle le visite ? Anche se non c’è obbligo?

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    • La sospensione disposta come pena accessoria nella sentenza penale si va ad aggiungere alla sospensione ammnistrativa disposta dal Prefetto. Le due sospensioni hanno natura diversa, una amministrativa ed una appunto penale. Se non è disposta alcuna visita non vi è obbligo di effettuarla in quanto le visite mediche sono proprie della sanzione amministrativa. E’ anche verò, però, che al momento del rilascio della patente da parte della Prefettura quest’ultima potrebbe disporre un accertamento al fine del rilascio

  13. buongiorno avvocato volevo chiederle un parere in merito ad una situazione che mi e capitata. A febbraio del 2021 ebbi un incidente con una ciclista in cui non mi accorsi dell urto e conseguente caduta della medesima con la mia auto a seguito leggendo la notizia per caso mi sono presentato spontanemaente alla polizia per chiarire la mia posizione. mi sequestrarono il veicolo per accertamenti e mi mandarono a processo per omissione di soccorso e fuga e lesioni stradali ma la patente non mi fu toccata. A distanza di un mese dall accaduto la poliiza mi notifico due multe relative all incidente a cui feci ricorso al prefetto e a cui non ho mai avuto risposta per cui in teoria dovrebbe valere il silenzio assenso. Sono stato ammesso alla messa alla prova che ho superato chiudendo un mese fa il processo penale senza conseguenze. In tutto cio sono passati quasi 3 anni e la patente non mi e mai stata sospesa en il ricorso sulle sanzioni amministrative relative all incidente teoricamente accolto per silenzio assenso. ora la mi domanda e puo ancora il prefetto oggi che il penale e chiuso noitificarmi la sospensione della patente ?

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  14. Allego una sua risposta in caso di seconda ipotesi!

    Il fatto che uno sia stato assolto dal reato non comporta automaticamente la invalidità del provvedimento prefettizio di sospensione della patente. Infatti quando si viene contravvenzionati per questo tipo di reati viene applicata subito la sospensione dal Prefetto, sanzione prettamente amministrativa a differenza, poi, di quella che eventualmente comminerà il Giudice Penale che pur sempre di sospensione si tratta ma quale pena accessoria al reato. Ovviamente le due sospensioni, quella amministrativa e penale si vanno ad unire e si andrà a scontare un periodo unico venendo sottratta dalla pena accessoria il periodo di sospensione già sofferto. Pertanto in caso di assoluzione comunque il provvedimento del Prefetto iniziale di sospensione sarà già stato sofferto e sarà del tutto legittimo.Pertanto contro il provvedimento del Prefetto che impone l’esame periodo della Commissione Medica si dovrà ricorrere al TAR, essendo un atto amministrativo. Si potrebbe anche provare prima a fare una mera istanza di richiesta di revoca di tale provvedimento al Prefetto allegando la sentenza penale di assoluzione anche se è più difficile che lo stesso Ente che ha emesso la sanzione si ricreda, revocandolaI

    In tale ipotesi sotto citata gentilmente.

    Avvocato,nel caso della ipotesi in cui il Prefetto di competenza in base all’assoluzione penale del giudice penale come citato,Revoca la sua ordinanza ed emette citando in base la revoca – ex art. 21 quinquies della Legge nr. 241/1990

    e INVITA

    la Commissione Medica Locale a revocare ogni tipo di atto, provvedimento e/o
    procedimento in essere..
    E’ fatto salvo l’esercizio di ogni ritenuto profilo di competenza , autonomo ed indipendente, da parte della
    citata C.M.L.

    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
    entro 60 giorni dalla sua notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
    notifica.

    In questo caso la Commissione deve rispettare l’ordinanza oppure può appellarsi?
    Premetto che ovviamente in precedenza sono stati fatti 2 rinnovi in commissione di anni 1+1 e poi avendo una scadenza patente a breve dopo 2 anni è arrivata tale ordinanza ed io adesso non sò dove rinnovare perchè ovviamente devono aggiornare i terminali in modo che possa rinnovare in mamiera naturale..
    In breve con tale ordinanza inviata alla commissione medica diventa automatico oppure cè un pò di burocrazia?
    Grazie!
    La terrò in considerazione anche se siamo un pò distanti!
    Cordiali Saluti!

    Rispondi
    • Il problema che pone è concreto e porta a diverse riflessioni. Sotto l’aspetto giuridico si rileva come la sospensione del Prefetto è sanzione amministrativa avverso la quale è possibile fare ricorso al GDP entro i termini previsti per legge.
      La sanzione della sospensione penale è accessoria alla condanna e non è amministrativa. Altro problema sono i tempi in quanto il procedimento penale è molto più lungo. In pratica viene emessa la sospensione amministrativa e solo dopo diverso tempo (anche anni) si avrà la conclusione del processo penale.

  15. Buonasera ,il giorno 29-11-2023 mi recai alla sede della polizia locale in quanto mi fu notificata la sospensione della patente per un incidente da me causato per un totale di 4 mesi.
    Siccome sul foglio della notifica di sospensione c era scritto che io avevo tempo 5 giorni per consegnare o far pervenire la mia patente sospesa, io la consegnai il primo dicembre.
    La mia domanda è questa: io la patente la devo ritirare domani 29-03 o il 02-04 (in quanto il primo aprile è festa)?
    Per me è domani ma secondo la polizia locale la dovrei ritirare il giorno 2 aprile in quanto io la consegnai il primo dicembre….(sul foglio della prefettura c è scritto che la patente è sospesa nel gorno della notifica,quindi il 29-03)
    grazie

    Rispondi
    • Essendoci chiaramente scritto che la patente è sospesa dal giorno della notifica e non dalla consegna della stessa (anche in quanto è comunque sospesa anche se uno la consegna qualche giorno dopo altrimenti se così non fosse sarebbe facile eludere il provvedimento)ritengo sicuramente corretta la sua interpretazione

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