In questo post andrò a rispondere alle svariate domande che mi sono pervenute in merito alla questione della sospensione della patente cercando di fare un pò di chiarezza.
In quali casi la patente di guida viene sospesa?
- Guida in stato di ebbrezza
- Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
- Altre violazioni del Codice della Strada
- Incidenti stradali con lesioni colpose
- Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
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Guida in stato di ebbrezza

Cosa succede?
Quali sono le soglie di alcool e i periodi di sospensione della patente?
a) Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l : sospensione da 3 a 6 mesi (violazione amministrativa);
b) Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l : sospensione da 6 mesi a 1 anno (violazione penale);
c) Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l : sospensione da 1 a 2 anni (violazione penale).
Esistono casi particolari?
I neopatentati, i conducenti di anni tra i 18 e 21, i conducenti di autobus e mezzi pesanti non possono guidare nemmeno qualora il tasso alcolemico sia inferiore a 0,5 g/l, in quanto, altrimenti, verranno sanzionati.
Se mi è stata ritirata la patente, posso richiederla per andare a lavorare?
Qualora la sanzione comminata integri un reato penale non provate nemmeno a presentare istanza al Prefetto in quanto vi verrà inesorabilmente rigettata.
Infatti, il permesso orario può essere richiesto solo da chi ha avuto un ritiro di patente per tasso di alcool nel sangue inferiore a 0,8 g/l ( lettera a ) e non è stato coinvolto in incidente stradale.
Quando va presentata?
La richiesta di permesso ore va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida , prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente dalla Prefettura e la si può richiedere solo in due casi:
– lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
– persone con disabilità o persone che danno assistenza a una persona con disabilità (agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
In cosa consiste?
Consiste in un permesso di 3 ore giornaliere al massimo , articolabili in più fasce orarie. Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.
Come posso rientrare in possesso della patente?
In cosa consiste la visita medica alla commissione medica locale?
La visita medica dev’essere prenotata dall’interessato nella Commissione medica competente per territorio e va prenotata per tempo in quanto, sia per le numerose richieste sia per la situazione attuale di Covid ci possono volere diverse settimane prima di essere convocati.
La Commissione medica locale, dopo i vari accertamenti, rilascia un certificato che può essere di idoneità o non idoneità alla guida. In caso di non idoneità , è necessario inviare copia del certificato all’Ufficio patenti o portarlo a mano. Se, invece, si ottiene un certificato di idoneità , questo può essere:
– Certificato senza scadenza o illimitato : l’interessato può recarsi all’Ufficio patenti della Prefettura e ritirare la propria patente di guida. In seguito, non sarà tenuto a fare altre visite nella Commissione medica locale.
– Certificato con scadenza o limitato : l’interessato deve inviare o portare una copia del certificato all’Ufficio patenti della Prefettura che si occuperà di spedire la patente di guida alla Motorizzazione Civile di residenza. In questo caso, infatti, la patente di guida ritirata non è più considerata un documento valido per guidare poiché la scadenza originaria è diversa dalla scadenza decisa dalla Commissione medica.
Ed eccoci ora a dover affrontare il processo in Tribunale….
Riferimenti normativi
Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti


Cosa succede?
Un trucchetto usato spesso dalle forze dell’ordine.
A differenza che nella guida in stato di ebbrezza ove le forze dell’ordine sono munite di etilometro per rilevare il grado di tasso alcolemico, spesso per quanto riguarda la guida sotto sostanze stupefacente tale apparecchiatura è assente. Tra l’altro la norma prevede che le forze dell’ordine debbano comunicare all’interessato la necessità di essere accompagnato presso una struttura sanitaria per fare le necessarie analisi.
Molto spesso però questa procedura non viene fatta e le forze dell’ordine consigliano di firmare i verbali redatti. Il problema è che tra questi verbali vi è quello di dichiarazione di non volersi sottoporre a tali accertamenti e questo automaticamente comporterà una pena in ambito penale.
E’ una procedura che ho visto fare spesso nel corso della mia attività avendo ottenuto, non poche volte, ragione impugnando il verbale di sanzione.
In ambito penale però la questione si fa più ardua in quanto la firma e la conseguente dichiarazione è vostra .
Pertanto leggete bene quello che firmate e non fatevi prendere dal panico!
Come posso rientrare in possesso della patente?
Il processo penale in Tribunale
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Altre violazioni del Codice della Strada
Sospensione patente per violazioni a carattere penale
- Gare di velocità (9 ter C.d.S.) : sospensione della patente da 1 anno a 3 anni
- Omissione di soccorso in caso di incidente stradale con feriti (189/6 e 7 C.d.S.): sospensione della patente da 1 anno a 3 anni per non essersi fermato e sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per non aver prestato soccorso
Come rientrare in possesso della patente ?
Sospensione patente per violazioni di tipo amministrativo
- Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h (art. 142/9): sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
- Circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità o percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate: sospensione della patente da 1 a 3 mesi (art. 143/12 C.d.S.);
- Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione (art. 179/9): sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.
Come posso richiedere il permesso ad ore?
Bisogna avere ben chiaro che il permesso può essere richiesto solo da chi non è stato coinvolto in incidente stradale. La richiesta va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida , prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente di guida dalla Prefettura.
Si può richiedere solo per due casi:
– lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
– persone con disabilità o persone che dà assistenza a una persona con disabilità (agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
In pratica il permesso consiste in 3 ore giornaliere al massimo, articolabili in più fasce orarie. Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.
Come posso rientrare in possesso della patente?
Riferimenti normativi
Artt. 6, 9, 10, 117, 125, 142, 143, 148, 168, 172, 173, 176, 186, 187, 189/5, 213, 214. 217, 218, 223 del Codice della Strada
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Incidenti stradali con lesioni colpose
Cosa succede ?
- evidenti elementi di responsabilità (che risultano dal rapporto dell’organo accertatore e da un verbale contestazione di una violazione del Codice della Strada);
- lesioni alle persone (evidenziate da una certificazione medica).
La sospensione è graduata in base al tipo di violazione contestata e alla gravità della prognosi del soggetto leso, per una durata di massimo 2 anni. Non è possibile richiedere il permesso orario di guida perché la sospensione è correlata a un incidente stradale. Contro l’ ordinanza di sospensione della Prefettura è ammessa opposizione al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.
Se durante l’incidente una o più persone sono gravemente ferite o perdono la vita, il conducente può essere indagato per l’ipotesi di reato di lesione personale grave o gravissima (art. 590 bis del Codice Penale) o omicidio stradale (art. 589 bis del Codice Penale). Al termine del procedimento in Tribunale potrebbe essere disposta un’ulteriore sospensione rispetto a quella già data dalla Prefettura o la revoca della patente di guida.
Come posso rientrare in possesso della patente ?
Riferimenti normativi
Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
Cosa succede?
Come posso rientrare in possesso della patente ?
Riferimenti normativi
Documenti utili
Modulo_invio_patente_Motorizzazione
Permesso_a_ore_-_Dichirazione_sostitutiva
Tabella_violazioni_amministrative
se posso chiedo un chiarimento pratico:
sono stato convocato dalla polizia locale che mi ha contestato il 1 marzo un incidente che ha coinvolto un ciclista sulla base della testimonianza di due persone e di una telecamera situata a cica 1 km di distanza che individuava un suv bianco investitoire a seguito di una macchina nera contestandomi il mancato soccorso
La polizia locale ha depositato in prefettura il verbale il giorno 7 marzo ( esiste dichiarazione e timbro della prefettura) il prefetto in base agli art. 189 e 223 ha sospeso la patente con decreto in data 24 marzo per un anno.
essendo il decreto tardivo oltre i 15 gg per almeno 2 /3 gg ,si deve ritenere nullo?
Da quanto mi descrive non è possibile risponderle perchè manca l’indicazione del giorno dell’infrazione.
Infatti nel momento in cui l’agente ritira la patente, ha 5 giorni di tempo per inviarla al Prefetto, insieme a una copia del verbale. Nel momento in cui il Prefetto riceve i documenti, a sua volta ha 15 giorni di tempo per inviarti a casa la notifica di sospensione. Quindi se l’infrazione fosse avvenuta il 7 in realtà la notifica sarebbe arrivata in tempo perchè il termine complessivo sono 20 giorni dalla infrazione:
– i 5 giorni che hanno le forze dell’ordine per inviare multa e patente al Prefetto
– i 15 gioni che il Prefetto ha per inviare a te la notifica.
In caso di notifica tardiva, ossia dopo 20 giorni dall’infrazione, la sospensione non è più valida e il prefetto deve riconsegnare la patente (sentenza del Tribunale di Arezzo n. 247 del 2016; art. 218 C.d.s.). In tal caso ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace del luogo del Prefetto che ha inviato la notifica.
Nello specifico se l’infrazione fosse stata commessa il 3 marzo la sospensione è nulla.
Attenzione: quello che conta è la notifica e non la data di emissione del decreto. Infatti il decreto da parte del Prefetto può essere del 24 marzo ma la notifica essere avvenuta successivamente.