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Costi minimi: il Tar manda la decisione alla Corte di Giustizia Europea

Il TAR del Lazio non ha voluto prendere posizione sui costi minimi, sospendendo il giudizio in corso e demandando tutto alla Corte di Giustizia europea la quale dovra’ valutare se vi siano contrasti tra la normativa sui costi minimi della sicurezza e i principi dell’ordinamento comunitario. Il Tar fa presente come in un sistema ove vige il principio della libera concorrenza, «si pone in maniera complessa il tema del rapporto tra la concorrenza ed altri valori primari, parimenti meritevoli di tutela quali quello della sicurezza nel trasporto stradale». Il problema sta pero’ nel bilanciamento. Quali dei due interessi puo’ prevalere? E la «salvaguardia della sicurezza stradale è ben presente nel diritto dell’Unione». La domanda da porci e’ quindi se il dettato di cui all’ art. 83 bis sia proporzionato rispetto all’interesse pubblico tutelato della sicurezza stradale. Cio’ anche perche’ e’ bene tener presente che i costi minimi i quali possono essere anche derogati tramite accordi delle organizzazioni associative dei vettori e committenti, non sono «l’unica misura attraverso cui apprestare tutela alla sicurezza stradale, apparendo al contrario sicuramente più idonee misure relative agli elementi da cui dipende la sicurezza stessa (limiti di velocità, caratteristiche dei mezzi e obblighi di manutenzione, turni di riposo dei conducenti, organizzazione del lavoro e formazione dei conducenti, introduzione di un sistema di responsabilità e sanzioni, con i relativi controlli). Ma inoltre si puo’ dire che i costi minimi da soli siano misura sufficiente a salvaguardare la sicurezza stradale? Certo che no! Nessuna garanzia ne certezza vi e’ che il quantum dei costi minimi venga impiegato per garantire la sicurezza del mezzo ( e gli svariati controlli della polizia stradale eseguiti negli ultimi tempi hanno dato prova proprio del contrario). Il TAR ricorda pure la sentenza della Corte di Giustizia del 1.10.1998, con cui venne stabilita la conformità delle tariffe obbligatorie a forcella con i principi comunitari, sottolineando però che in quel caso le limitazioni al principio di concorrenza venivano giustificate in virtù di un interesse pubblico ritenuto prevalente «e secondo misure e criteri di apprezzamento e ponderazione la cui definizione era rimessa a pubblici poteri e non ad operatori economici di settore». E qui il riferimento del TAR va al fatto che, «nell’attuale sistema la determinazione dei costi minimi di esercizio sia rimesso, in prima battuta, ad accordi volontari di settore fra le associazioni rappresentative dei committenti e dei vettori e, in mancanza, ad un organismo, come l’Osservatorio in seno alla Consulta, la cui composizione è caratterizzata in larga parte da soggetti eletti dalle associazioni di categoria». Ma il Tar solleva un altro dubbio e cioe’ se sia compatibile con il diritto dell’Unione un sistema normativo che, in mancanza di una predeterminazione normativa di criteri diretti a disciplinare sia pure in via generale l’attività, nella sostanza, affida all’accordo tra gli operatori economici privati la determinazione delle tariffe minime o, in subordine, ad un organismo che, per la sua stessa costituzione, non presenta sufficienti condizioni di indipendenza rispetto alle valutazioni e alle scelte degli stessi operatori del settore. Quindi dubbi tanti, certezze nessuna e men che meno decisioni! La strada adottata dal Tar e’ quella di unnPonzio Pilato giuridico che cerca in tutti i modi vie di fuga per demandare a terzi una decisione tanto delicata ma anche tanto importante in un settore quale quello del trasporto in continua evoluzione. La Corte di Giustizia dovra’ quindi decidere quale sia l’interesse prevalente tra il principio di concorrenza e la normativa sui costi minimi; se il principio di concorrenza debba soccombere rispetto al principio della sicurezza e soprattutto se i costi minimi si giustifichino in tal senso; se la determinazione dei costi minimi di esercizio possa essere rimessa ad accordi volontari di categoria. Quindi, come al solito, non rimane che attendere: prima o poi qualcuno decidera’!

Avv. Fabrizio Bartolini

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