La società autostrade risponde per responsabilità oggettiva nel caso di presenza di animali sulla carreggiata. Infatti, essendo l’autostrada delimitata da una rete protettiva la presenza di un animale sulla carreggiata non può essere ricondotta alla fattispecie del caso fortuito. La responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c. c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo: perché essa possa configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, fatta salva la prova del caso fortuito. Ove non sia applicabile l’art. 2051 c. c. l’ente proprietario della strada risponde dei danni subiti dall’utente ai sensi dell’art. 2043 c. c., ma, in questo caso, grava sul danneggiato l’onere della prova circa l’anomalia del bene.
Assicurazione RC Auto: introduzione di tariffe unisex nei contratti di assicurazione Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 01.03.2011 n° C-236/09
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 1 marzo 2011 ha deciso l’eliminazione dei premi differenziati per la RC Auto per le clausole sul sesso dell’assicurato – conducente; tali premi, infatti, … Scopri di più



