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Il blog dello Studio Legale Bartolini

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Assegno nucleo familiare e di maternità

Con la rivalutazione monetaria, quest’anno, l’assegno al nucleo familiare è pari ad euro 131,87 mensili e l’assegno di maternità è pari ad euro 316,25 mensili. Inoltre la stessa rivalutazione fa salire i limiti ISE per il diritto alle prestazioni rispettivamente ad € 23.736,50 per l’assegno al nucleo familiare e ad euro € 32.967,39 per l’assegno di maternità. Nel nucleo familiare devono essere presenti almeno tre figli minori; lo stesso nucleo deve essere in possesso di un valore ISE non superiore ad una certa soglia che, per l’anno 2011, è pari a € 23.736,50. Questo valore fa riferimento ad un  nucleo familiare standard composto dai genitori e  da tre figli minori, quindi con cinque componenti; per nuclei familiari di diversa composizione il dato va riparametrato. L’importo dell’assegno mensile per il 2011 è pari ad euro 131,87 e spetta per un anno, 13 mensilità. Perché la famiglia possa aver diritto all’intera prestazione è richiesto che il valore ISE non superi l’importo pari alla differenza tra l’ISE previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell’assegno su base annua. Ciò vuol dire che la prestazione spetta all’intera misura ai nuclei familiari che possono far valere un ISE non superiore ad euro 22.022,19. L’assegno decorre dal 1 gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti ovvero dal primo giorno del mese in cui viene maturato il requisito relativo la composizione del nucleo familiare se l’evento si verifica nel corso dell’anno. La prestazione cessa di essere erogata dal 1 gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito sulla composizione del nucleo familiare. È il Comune a decretare il diritto alla prestazione all’erogazione dell’assegno che però viene erogato dall’Inps. L’Istituto provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata. Il richiedente l’assegno deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario postale; ritiro presso uno sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

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L’autostrada è responsabile per la presenza di animali sulla careggiata?

La società autostrade risponde per responsabilità oggettiva nel caso di presenza di animali sulla carreggiata. Infatti, essendo l’autostrada delimitata da una rete protettiva la presenza di un animale sulla carreggiata non può essere ricondotta alla fattispecie del caso fortuito. La responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c. c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo: perché essa possa configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, fatta salva la prova del caso fortuito. Ove non sia applicabile l’art. 2051 c. c. l’ente proprietario della strada risponde dei danni subiti dall’utente ai sensi dell’art. 2043 c. c., ma, in questo caso, grava sul danneggiato l’onere della prova circa l’anomalia del bene.

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Cessione del credito al carrozziere, si può?

L’articolo 1260 consente al creditore, senza il consenso del debitore, la cessione del proprio credito. La cessione ha efficacia per il debitore ceduto dal momento dell’accettazione da parte di quest’ultimo ovvero dalla notifica eseguita nei suoi confronti. È ormai pacificamente ammessa anche la possibilità di cedere crediti futuri purché determinati o determinabili con riferimento al momento della stipula del negozio di trasferimento. In questo caso il negozio si perfeziona con lo scambio dei consensi tra cedente e  cessionario ma, sino al momento in cui il credito non sia  venuto esistenza, produce tra le parti solo effetti obbligatori e non traslativi. La notificazione della cessione al debitore non deve intendersi in senso formale potendosi anche fare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

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Della giustizia è bene non averne bisogno!

Il titolo di questo articolo è sicuramente provocatorio anche se , purtroppo, risponde a verità. Chi ha bisogno di giustizia deve rimettere a terzi i propri interessi scontrandosi con la burocrazia, con cancellieri lenti e sommersi da carte che non riescono a smaltire, da giudici che non hanno voglia di leggersi la causa che gli viene posta e che spesso cercano soluzioni transattive per togliersi lavoro e che se costretti a leggere e a studiarsi la causa la tirano via…tanto c’è l’appello! Ovviamente non tutti sono così – non si può mai generalizzare – e bisogna aver fortuna ma parlare di fortuna nella giustizia è come ammettere che giustizia non vi è e non vi è sicuramente nei tribunali : si è già fortunati se si arriva a qualcosa che somiglia alla lontana all’idea di giustizia.

Vittima di questo sistema oramai logoro e non più funzionante è stato il sig. Marco ( il nome è di fantasia per la privacy) il quale è stato multato per guida in stato di ebrezza in quanto aveva il tasso alcoolemico superiore allo 0,50 ( 0,78) : il problema era che non era alla guida della autovettura ma era chinato dentro per cercare il cellulare a macchina spenta e parcheggiata. Ma in Italia si sa, quello che dicono le forze dell’ordine è legge e la loro parola non vale quanto quella del cittadino comune anche se poi si scrivono libri e libri di stupidari e barzellette in materia.

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Difficile discostarsi dalle tabelle risarcitorie in caso di sinistro stradale.

La Corte di Cass. Sez. II Civile con sentenza n. 12953/11 depositata il 14 giugno ritorna sul tema delle tabelle per il calcolo risarcitorio da sinistro stradale e, nel caso di specie, per perdita di congiunto. Il concetto ribadito in questa sentenza dalla Corte è che bisogna evitare assolutamente duplicazioni di danno provvedendo ad una liquidazione che deve tener conto di tutti gli aspetti ivi comprese anche quelle situazioni di fatto che si discostano effettivamente dalle situazioni ordinarie, tanto da connotare un apprezzabile peculiarità. In questo caso è possibile discostarsi dalle tabelle in vigore , incrementandole e personalizzandole.

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