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Riforma del lavoro : sempre peggio!

Le principali novità: . La Riforma interviene sui principali istituti giuslavoristici riguardanti principalmente 1) il contratto di lavoro a tempo determinato; 2) i contratti a progetto; 3) le c.d. «partite IVA»; 4) l’associazione in partecipazione; 5) la disciplina del licenziamento individuale e collettivo, ivi compresa l’introduzione di un processoad hoc per i giudizi relativi alla (sola) impugnazione del licenziamento; e 6) gli ammortizzatori sociali. Le modifiche apportate dalla Riforma entrano solo in parte in vigore a partire dal 18 luglio 2012 e precisamente: 1) la nuova disciplina della causale, dei rinnovi e della durata massima del contratto a tempo determinato; 2) la percentuale di conferma degli apprendisti quale condizione per poterne assumerne altri (pur con alcune deroghe relative alla misura di tale percentuale); 3) le norme in materia di contratto a progetto e «partite IVA» (limitatamente ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge); 4) le modifiche al contratto di associazione in partecipazione (ad eccezione dei contratti certificati, che restano in vigore fino alla scadenza contrattualmente pattuita); e 5) la nuova disciplina dei licenziamenti (limitatamente a quelli comunicati dopo l’entrata in vigore della Legge) ed il relativo processo. Entrano invece in vigore dal 1° gennaio 2013: 1) la modifica dei termini di impugnazione del contratto a tempo determinato; 2) l’abrogazione del contratto di inserimento; 3) i limiti per l’assunzione di 3 apprendisti ogni due lavoratori; 4) le presunzioni per le c.d. «partite IVA» attualmente in corso. Con la riforma si vuole rendere più agevole l’accesso al mercato del lavoro introducendo una modifica al contratto a termine e al contratto di somministrazione di manodopera, resi acausali quanto alla prima stipulazione per un tempo massimo di circa 14 mesi nonché con l’incentivazione del contratto di apprendistato. A fronte di questo “miglioramento” la situazione è peggiorata per quanto riguarda le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ove a farne da padrone è la discrezionalità del Giudice in merito alla valutazione del licenziamento ingiustificato. Questo è completamente sbagliato in quanto mettere in mano ai giudici un pieno potere discrezionale – oltre a quello eccessivo che hanno già – vuol dire creare discrepanza all’interno del paese e certamente cacciare dalle aule di giustizia anche solo un barlume di giustizia. Infatti la discrezionalità porta a decisioni diverse per cause simili a secondo del giudice a cui toccano ( senza contare poi le “simpatie” varie che fanno oscillare l’ago della bilancia). Se nel nostro Paese non si è capito ancora questo e cioè che va limitata la discrezionalità dei giudici per avere una applicazione certa del diritto ed uguale per tutti allora siamo messi davvero male. Mai come nel nostro Paese il diritto è materia più incerta.  Andando oltre sono stati poi introdotti nuovi adempimenti formali (il riferimento va in particolare al «tentativo preventivo di conciliazione» previsto per l’ipotesi di licenziamento per motivo oggettivo che, oltre a comportare un aggravio per il datore di lavoro sia in termini di costo che in termini organizzativi, non sembrano in concreto idonei a giovare a nessuno . Ed anche qui la logica non ne fa certo da padrone quando un anno e mezzo fa circa si abolì la conciliazione obbligatoria per il lavoro inserendola però per le altre cause civili : ora la reintroduciamo nuovamente! Inoltre viene introdotto un «rito speciale» per i giudizi di impugnazione del licenziamento che sembra principalmente diretto a comprimere il più possibile il diritto di difesa del datore di lavoro. Quindi il bilancio conclusivo è quello di una riforma che peggiora le cose e non certamente le migliora rendendo ingiustizia dove si doveva fare chiarezza.

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