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Persona offesa: quali sono i suoi diritti ?

Persona offesa :quali diritti ha? Cosa deve conoscere chi è stato vittima?

Vediamo assieme quali sono i diritti di chi è vittima di un reato

Se sei stato persona offesa ? Se la risposta è si, questo articolo potrà essere particolarmente utile.Preliminarmente va detto che nel caso di morte della vittima i diritti della persona offesa sono comunque esercitati dai prossimi congiunti ( e cioè gli eredi). Chi sono i prossimi congiunti? Sono i genitori, figli e fratelli, i coniuge ed i suoi genitori e fratelli, gli zii ed i nipoti.

L’art. 101 del codice di procedura penale prevede che fin dall’inizio del procedimento penale il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria debbano informare la persona offesa della facoltà di nominare un proprio difensore considerando anche che se la vittima ha un reddito inferiore al limite di legge può usufruire del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato ( euro 11.528,41 euro all’anno più euro 1032,91 per ogni componente della famiglia) e quindi sarà lo Stato a pagargli l’avvocato.

Forse non tutti sanno che per alcuni reati questo diritto di avere un avvocato pagato dallo Stato si applica indipendentemente dal reddito, ma su questo punto ci torneremo più avanti.

La persona offesa può avere più o meno diritti a seconda del reato subito e quindi distingueremo i diritti della persona offesa da qualsiasi reato da quelli della persona offesa per reati commessi con violenza sulla persona.

    1. Diritti della persona offesa da qualsiasi reato. Spesso un procedimento nasce con una querela che , tranne i casi di reati procedibili d’ufficio, può essere ritirata in qualsiasi momento. Il procedimento che nasce dalla querela può portare o a un decreto di citazione a giudizio o ad una richiesta di archiviazione da parte del PM, archiviazione che può anche essere chiesta per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., previo avviso alla persona offesa e all’indagato. Entro 10 gg. dalla richiesta di archiviazione la persona offesa potrà prendere conoscenza di ciò che ha fatto il PM ( quali indagini ha svolto) e del perchè questi ritenga necessario provvedere alla archiviazione. La vittima potrà anche opporsi a tale richiesta con apposito atto da presentarsi sempre nel termine di 10 gg. termine però non perentorio. La vittima del reato può anche presentare degli scritti difensivi ed indicare degli elementi di prova. Questo diritto è molto importante e non va sottovalutato e potrà essere esercitato sia nella fase di indagine che in quella processuale ( si badi bene che nella fase processuale la persona offesa può costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni patiti). Spesso accade che presentata la querela per diverso tempo non se ne sappia più nulla. La vittima potrà, pertanto, verificare se la Procura abbia o meno aperto un procedimento presentando una domanda in segreteria. Qualora poi il PM ritenga di procedere con accertamenti tecnici non ripetibili ( una consulenza quale ad esempio quella medica per accertare le violenze subite ) dovrà darne notizia anche alla persona offesa che potrà partecipare all’operazione anche con i propri consulenti. Ma inoltre potrà essere la stessa persona offesa a dare impulso a questo accertamento e cioè chiedendo un incidente probatorio al PM per prove che possono essere a rischio. Inoltre se la vittima è di nazionalità straniera avrà diritto di chiedere la traduzione degli atti che possano essergli utili per esercitare i propri diritti nonchè di essere sentita con l’ausilio di un traduttore. In alcuni casi la vittima del reato si deve però fare parte attiva e promuovere delle richieste specifiche e precisamente deve chiedere di essere informata: della richiesta di proroga delle indagini preliminari – della richiesta di archiviazione. Nel caso si inizi il processo la comunicazione della prima udienza dovrà essere notificata anche alla persona offesa ma se questa non si presenterà si dovrà fare parte diligente per informarsi delle date delle successive udienze in quanto nulla le sarà più notificato ( almeno che non debba essere sentita come teste). Se la vittima ha sostenuto delle spese per partecipare al procedimento penale ( spese di viaggio) potrà rivolgersi alla segreteria della Procura della Repubblica per chiedere il rimborso e se le spese le ha sostenute in quanto citata come testimone dovrà fare la predetta richiesta in Cancelleria del Tribunale.  Seppur la persona offesa non abbia l’obbligo di partecipare alle udienza alla stessa è data facoltà di vedere tutti gli atti del procedimento e di farne copia ( si ricordi che in fase di indagine questo non è possibile in quanto gli atti sono coperti da segreto). Come già accennato la vittima può costituirsi parte civile nel processo e chiedere il risarcimento danni. Questo è molto importante perchè la vittima si farà parte attiva, con il proprio avvocato, del procedimento, indicando testimoni, esaminandoli, contro-esaminando i testi della difesa e accusa ecc. Una volta nominato il difensore gli avvisi previsti dalla legge verranno fatti direttamente al proprio legale.
  1. Diritti della persona offesa per reati commessi con violenza sulla persona. In questi casi la vittima ha bisogno e diritto di maggior tutela. Pertanto la persona offesa potrà ottenere misure di protezione qualora si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità. Infatti i reati commessi con violenza sulla persona possono comportare effetti traumatici e pertanto la vittima potrà rivolgersi all’ASL ( es. consultorio familiare) o al Comune di residenza ( servizi sociali). Se tra le vittime vi sono minorenni si dovrà effettuare la segnalazione anche al Tribunale dei Minorenni che valuterà la situazione e gli interventi di tutela. Le vittime di violenza domestica hanno diritto ad ottenere informazioni dalle forze dell’ordine fin dal momento della denuncia, sui centri anti violenza previsti sul territorio. Alcuni centri antiviolenza – è bene sapere – hanno dei luoghi protetti ove le vittime possono essere accolte per sfuggire ad ulteriori violenze. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un numero verde proprio per dare tali informazioni ( n. verde 1522). Se poi la vittima si trova in particolare difficoltà potrà essere assistita anche da un amministratore di sostegno presentando apposita domanda oppure facendolo presente al PM che autonomamente presenterà il relativo ricorso in Tribunale. Spesso, nei casi più gravi, proprio per proteggere la vittima vengono disposte delle misure cautelari nei confronti dell’autore del reato ed è importante sapere che la persona offesa può chiedere che il giudice, con il provvedimento con il quale ad esempio dispone l’allontanamento dalla casa familiare, obblighi l’autore del reato al pagamento di un assegno di mantenimento. Inoltre in caso ne faccia richiesta la vittima potrà essere avvertita in caso di scarcerazione od evasione del reo. Esiste anche un procedimento civile che può essere azionato dalla vittima per chiedere che venga disposto un ordine di protezione che vieti all’autore del reato di avvicinarsi alla vittima.La vittima di reati violenti ha diritto, poi, di avere notizie delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all’autore del reato e potrà far conoscere il suo parere con memorie difensive. Non va dimenticato che queste informazioni sono fornite solo alla persona offesa che abbia fatto elezione di domicilio o abbia nominato un difensore. La persona offesa, nel caso di reati commessi con violenza alla persona, dovrà essere sempre informata in caso di archiviazione anche se non ne ha fatto richiesta e dispone di 20 gg. ( nell’altro caso erano 10) per prendere visione degli atti. Inoltre nel caso di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza ecc. qualora la persona offesa sia particolarmente vulnerabile, potrà testimoniare in modalità protetta ( come avviene – sempre – in caso di testimonianza di minori). Qualora si sia subito il reato di maltrattamenti anche contro familiari o conviventi, violenza sessuale, stalking si avrà sempre diritto al gratuito patrocinio.

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196 commenti su “Persona offesa: quali sono i suoi diritti ?”

  1. Buongiorno,
    A seguito di un processo,con la sentenza notificata un 5 mesi fa,subito dopo, ho querelato nuovamente la stessa persona,per calunnia,diffamazione e falsa testimonianza.
    Nella querela,ho presentato l’accaduto,chiedendone formale punizione per i reati ravvisati ma non ho chiesto di costituirmi anche parte civile per il risarcimento dei danni e spese sostenute durante il primo processo.Mi indicate per cortesia se per legge avrei dovuto specificare che voglio costituirmi parte civile in penale,oppure,è una cosa che avviene automaticamente?
    In che fase avviene il risarcimento?Nel caso dovesse farne domanda di risarcimento,ci sono scadenze?
    Chiedendo al giudice la formale punizione,si va ugualmente al giudice di pace?
    Inoltre, ho nominato il difensore ma non ho chiesto di ricevere le notifiche di indagine preliminare e percorso.E’ un problema?
    E un’altra cosa:Nel processo precedente,c’è stato il tentativo di risarcimento.La busta coi soldi è rimasta al difensore,in quanto non accettata da me,ed inviata con il mio consenso al mittente.Nella querela che ho appena fatto,ho indicato anche questo ma non capisco se il reato che si voleva risarcire è estinto,oppure,se andrà processato con il nuovo procedimento penale.
    In attesa di una vostra cortese risposta,porgo saluti cordiali
    GF

    Rispondi
    • Non è necessario che nella querela indichi la volontà di costituirsi parte civile in quanto ciò dovrà essere fatto al processo e precisamente sino alla apertura del dibattimento. Quindi sicuramente dovrà costituirsi parte civile per il tramite di difensore ma non in questa fase di indagine ma bensì successivamente quando riceverà il decreto di citazione a giudizio con cui verrà fissata l’udienza dibattimentale.
      Il risarcimento avverrà una volta che vi sarà sentenza passata in giudicato e poichè nel penale l’azione civile è secondaria è anche possibile che il giudice penale rimetta per la quantificazione al giudice civile.
      La domanda di risarcimento pertanto la farà al momento della costituzione della parte civile e nel deposito delle conclusioni alla fine del processo.
      Non avendo chiesto di ricevere le notifiche di indagine il problema sussiste in quanto qualora il procedimento venisse archiviato non ne avrebbe notizia. Pertanto sarà ora suo onere di andare ad accertarsi in Procura, periodicamente, a che punto sia il procedimento in corso.
      Il tentativo di risarcimento è stato fatto in quanto vi è un nuovo istituto che, in caso di risarcimento, se ritenuto congruo dal giudice si estingue il reato. Non aveva necessità di enunciare questo fatto in querela anche se poteva essere già una prova della ammissione di responsabilità di controparte.
      Mi sento di consigliarle però visto che da quanto si evince dalla sua la querela è stata da lei presentata senza l’apporto di un professionista e quindi da autodidatta di affidarsi ad un legale in quanto la fase è sicuramente delicata ed anche la redazione della querela, se ben fatta, può incidere considerevolmente nello svolgimento delle indagini. Compiere un errore già in queste fasi può voler dire veder non soddisfatti i propri diritti

    • Presentando una denuncia per falsa testimonianza commessa a mio danno, ho diritto a ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione se richiesto in denuncia? Mi sembra di capire che la risposta sia negativa in quanto il semplice danneggiato non assume la qualifica di persona offesa, tuttavia ho richiesto il 335 come P.O. e il procedimento risulta.. se non avessi la qualifica di P.O., non mi avrebbero dovuto rispondere con un 335 negativo?

    • La questione è controversa in quanto in teoria solo la p.o. dovrebbe ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione e non il danneggiato. Nel reato di falsa testimonianza per esperienza professionale è capitato che l’avviso l’abbiamo fatto ugualmente e che sia stato possibile anche proporre proficuamente l’opposizione ( anche in questo caso l’opposizione la dovrebbe proporre la p.o e non il danneggiato). Queste questioni giuridiche sono però più proprie di un procedimento penale e quindi verranno fuori dinanzi al Gip non tanto in fase preliminare di indagini

  2. Buongiorno,
    A seguito di un processo,con la sentenza notificata un 5 mesi fa,subito dopo, ho querelato nuovamente la stessa persona,per calunnia,diffamazione e falsa testimonianza.
    Nella querela,ho presentato l’accaduto,chiedendone formale punizione per i reati ravvisati ma non ho chiesto di costituirmi anche parte civile per il risarcimento dei danni e spese sostenute durante il primo processo.Mi indicate per cortesia se per legge avrei dovuto specificare che voglio costituirmi parte civile in penale,oppure,è una cosa che avviene automaticamente?
    In che fase avviene il risarcimento?Nel caso dovesse farne domanda di risarcimento,ci sono scadenze?
    Chiedendo al giudice la formale punizione,si va ugualmente al giudice di pace?
    Inoltre, ho nominato il difensore ma non ho chiesto di ricevere le notifiche di indagine preliminare e percorso.E’ un problema?
    E un’altra cosa:Nel processo precedente,c’è stato il tentativo di risarcimento per il reato di minacce.La busta coi soldi è rimasta al difensore,in quanto non accettata da me,ed inviata con il mio consenso al mittente.Nella querela che ho appena fatto,ho indicato anche questo ma non capisco se il reato di minacce è estinto,oppure,se andrà processato con il nuovo procedimento penale.
    In attesa di una vostra cortese risposta,porgo saluti cordiali
    GF

    Rispondi
    • Buongiorno,
      Grazie innanzitutto per la risposta che, purtroppo, leggo solo adesso non avendo chiesto sul sito, al momento opportuno, di essere avvisata via email in caso di risposta al mio commento.
      A dicembre del 2018 a seguito di istanza presentata da me, ho ricevuto tramite PEC notifica dalla Procura, dove mi informa che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato, risulta l’iscrizione in qualità di parte offesa nei procedimenti penali, art. 368 CPP. Solo calunnia, quando in realtà prima di essere calunniato sei diffamato, e poi anche la falsa testimonianza che viene fuori dalla sentenza del primo processo.
      Nel fra tempo, né io e né l’avvocato non abbiamo più saputo niente.

      All’inizio di agosto, a seguito di una verifica in Procura, abbiamo scoperto che il mio fascicolo è stato trasferito al Tribunale di Alessandria, per competenza.

      Ho fatto passare agosto e all’inizio di settembre, ho chiamato la Procura di Alessandria e mi hanno comunicato che da gennaio 2019, c’è la richiesta di archiviazione. Quindi richiesta, non archiviazione. Ricordo che ho sporto denuncia a settembre 2018. Quindi, neanche il minimo di 6 mesi di indagini preliminari. Evidentemente non sono stata informata dal PM di questa richiesta di archiviazione in quanto nella querela formulata da me ma letta comunque dall’arma dei carabinieri ho omesso esplicita richiesta. Ho scritto, però, che mi riservo il diritto di integrare ulteriori documenti qualora se ne ravvisasse la necessità. Cambia qualcosa? Posso, quindi, “riparare” dal punto di vista legale un dato omesso nella querela? Perché in questi giorni sto per fare opposizione e non so più, a questo punto, se la giurisprudenza “condiziona” ancora il giudice per fissare un’udienza camerale e “obbligare” il PM ad iniziare l’azione penale perché siamo, comunque, di fronte a una sentenza e un fascicolo uscito dal Tribunale di Milano con almeno un fatto criminoso: la calunnia.

      Per ora non conosco il motivo della richiesta di archiviazione ma, personalmente, penso che il PM se n’è approfittato della mia omissione, non chiedendo l’invio delle notifiche, oppure, la querela non è stata impostata bene. Si spiega anche il brevissimo tempo di 3-4 mesi dal momento in cui ho sporto denuncia e la richiesta di archiviazione. Praticamente hanno saltato le indagini.
      Grazie della risposta che vorrà darmi.
      Un cordiale saluto
      GF

    • A mio avviso sarebbe stato opportuno far redigere la querela da un legale proprio per evitare tali omissioni. Comunque sia il problema della richiesta di archiviazione non dipende certo dalla omissione ma dal fatto che , per qualche motivo, il PM non ravvede un reato nei fatti esposti. Consideri che purtroppo è uso sempre più frequente nelle Procure richiedere l’archiviazione e poi far decidere, in caso di opposizione, al giudice per le indagini preliminari il quale potrebbe o archiviare anch’egli oppure disporre un rinvio a giudizio o una integrazione di indagini. Nel suo caso dovrà quindi necessariamente proporre opposizione però prima dovrà conoscere necessariamente le motivazioni del PM altrimenti sarà una opposizione infondata

    • Grazie Avvocato Bartolini. Il legale che ha seguito il primo processo con totale assoluzione, mi assicura che la querela è stata impostata bene e concorda con me che l’accusa che ho fatto, di calunnia, diffamazione e falsa testimonianza, dopo la sentenza, è giusta. Ripeto, dal Tribunale di Milano il fascicolo è uscito solo con il 368 art. del CPP. Resto dell’idea che il PM ha inoltrato la richiesta di archiviazione per far decidere al giudice, ma per legge è ingiusto archiviare una causa penale nata a seguito di una sentenza con assoluzione totale. Vorrei vedere quel giudice che si prende la responsabilità di compiere una tale ingiustizia. Adesso sono nella fase di capire la motivazione del PM e poi prosseguo con l’opposizione non solo per la richiesta del PM, ma anche perché il solo 368 art. del CPP, non soddisfa la mia richiesta vista la falsa testimonianza del controquerelante.
      Ringrazio per la Sua disponibilità.
      GF

    • Confidi nel suo avvocato. Noi legali, purtroppo, siamo in mezzo alle decisioni malsane dei giudici e le persone spesso si lamentano con noi delle ingiustizie subite come se ciò fosse dipeso da noi e non da una decisione del giudice errata. Noi possiamo cercare di fare al meglio il nostro lavoro e ovviamente di usare al meglio gli strumenti che la legge ci dà ma contro la non voglia di lavorare e la incompetenza e superficialità di alcuni giudici non c’è rimedio nè la legge nè dà alcuno visto che la responsabilità dei magistrati è una utopia.

    • Buongiorno Avvocato Bartolini,
      Vorrei farLe una domanda. Per la prescrizione, in un Proc. Penale, in che fase delle 4 (le indagini preliminari, l’archiviazione o il rinvio a giudizio, l’udienza preliminare, il dibattimento) è da considerare la presa in carico da un Giudice? Non credo con l’Atto di Citazione a Giudizio, dalla Procura della Repubblica, dal momento in cui al Giudice di Pace c’è anche la fase di conciliazione.
      Mi riferisco, comunque, al fatto che per prescrivere un reato, la Giurisprudenza considera o il giorno della notizia del reato oppure il giorno in cui un Proc. Penale viene preso in carico dal Giudice.
      Grazie per la Sua cortese risposta.
      GF

    • Aiuto ,14/09/19 c.m. mi chiamo Danilo Curro nato a pg. 16/02/72 . Nel 2017 Ho subito Lesioni Gravi da parte di mio figlio Mauro curro nato a Umbertide pg 24/10/90.Tra me è lui non scorre buon sangue,nel 2017 venni aggredito Sferrando pugni e calci con prognosi 24 giorni ,e ritratta : Pensavo in un riappacificamento ,poi altri episodi ho perso il conto ,ma non denunciati .. l’ultima aggressione è recente al 05/09/19 Maltrattamenti familiari,sferrando pugni e calci e sputi ,mi sono abbassato per terra proteggendomi con le braccia il volto,ringrazio la mia compagna Pera Margherita,che si è messa davanti a me,( Disse ora prendo un coltello e t’ammazzano,potevo morire fortunatamente,lui si recò via abita di fronte alla mia abitazione con la figlia Cremona Rachele,lei Rideva .Ho paura di lui aiuto …. Ringrazio i cc di San Cesareo via Filippo Corridoni , l’intervento del Mar. Lazzaro,lapp.M.r. Il comandante Esposito ed il Brigadiere …..la mattina mi sono recato presso l’ospedale di Palestrina ,e 08/09/ 19 alle ore 15 4 ore in caserma per fare le due querele .Quelli che ora mi fa stare male male e la psicosi voglio solo che meloportano via . Io sto al secondo piano Porta a sx.s scala unica lui Satana Porta dx. Ho paura. Distinti saluti.

    • Il consiglio che le posso dare è di sporgere denuncia per ogni episodio occorso e di incaricare un legale che segua il suo caso e che vada a parlare con il procuratore che ha in gestione il suo caso per sensibilizzarlo e per richiedere l’applicazione delle misure cautelari

  3. Un anno fá ho presentato querela per truffa. Ho verificato in Procura e sono iscritto come parte offesa(335).
    Da quando ho verificato non ho più avuto notizie. La querela è stata scritta dall’arma dei carabinieri e non riportava di essere avvisato in caso di archiviazione. Adesso cosa succede?

    Rispondi
    • Il fatto che non sia stato inserito di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione è una noia in quanto, qualora l’autorità giudiziaria decidesse di archiviare non se ne avrà notizia con pericolo che scadano i tempi per la eventuale opposizione. Si dovrà pertanto regolarmente andare a controllare in Procura lo stato del procedimento facendo presente che spesso le indagini, anche se ingiustificatamente, durano degli anni. Nel caso invece non venisse chiesta l’archiviazione si dovrà solo attendere il rinvio a giudizio

  4. Buona sera o subito un rito abbreviato e dovrei avere risposta dal giudice sono accusato x stolking che nn o commesso ero disturbato e agivo x difesa cosi mi anno denunciato ma loro nn si sono presentati al giudizio abbr di primo grado in piu il pm legge gli atti e dice che le persone offese nn anno mai detto che sia stato io a commmettere dei danni solo ipotesi qst persone denunciandomi x stolking erano loro a essere nei posti frequentati da me persino su posto di lavoro adesso da 5 mesi mi trovo con I domociliari e misure cautelari a casa aspetto il verdetto del giudice secondo lei difronte a tutto qst cosa fare il giudice mi puo condannare o puo assolvermi

    Rispondi
    • Per poterle dare una risposta bisogna leggere gli atti del processo perché altrimenti è impossibile. Stando a quello che mi riferisce però parrebbero esservi buone possibikita di assoluzione

  5. Buongiorno sono stata vittima di maltrattamenti in famiglia fino a tutto il 2011. il procedimento davanti al gup è stato rinviato al pm in quanto non era esplicitata chiaramente dallo stesso la declaratoria del reato, definita troppo generica nei fatti. il pm è ricorso in Cassazione la quale gli ha dato ragione, per cui si torna davanti al gup con la richiesta di rinvio a giudizio. la data fissata è il 15 gennaio. in tutto questo sono trascorsi 7 anni. Ormai per fortuna nella mia vita è tornata la serenità, per questo, visto che si è proceduto d’ufficio, io non mi sono costituita parte civile perché vorrei che questa storia finisse una buona volta in quanto l’imputato è il padre di mia figlia e da allora ha sempre rigato dritto, e tutto questo sta togliendo serenità alla bambina, ora 14 enne. le chiedo: ci sono gli estremi per la prescrizione? Sarebbe utile che io scrivessi una lettera accorata al Pm sottolineando che ho perdonato l’uomo in questione visto che con la figlia è bravo ed è passato tanto tempo? grazie!

    Rispondi
    • Scrivere al Pm non serve a nulla in quanto questi non procede secondo suo arbitrio ma secondo legge ed è obbligato quindi a proseguire nella azione qualora sussista un reato penale. Se il reato di maltrattamenti è stato contestato nella ipotesi semplice di cui al primo comma sicuramente il procedimento andrà in prescrizione. Se invece vi è il secondo comma comportando ciò un aumento di pena il procedimento potrebbe non prescriversi.

    • Buongiorno avvocato, desideravo chiederle un informazione….io ho subito abusi presso una struttura ospedaliera sanitaria ho presentato querela ,il Pm ha chiesto archiviazione perché non sono risaliti al colpevole.
      Ho chiesto opposizione al Gip che non venga archiviato il procedimento.
      Ma il Gip ha chiesto archiviazione e fissato udienza.
      Come posso fare opposizione alla corte costituzionale ?
      Grazie

    • Buonasera. Lei sta dicendo cose inesatte probabilmente in quanto non le è stata chiarita la procedura.
      Se il Gip ha fissato udienza non può aver archiviato. Se così fosse a cosa servirebbe l’udienza?
      La richiesta di archiviazione è richiesta dal PM e se si fa opposizione il GIP fissa udienza per la discussione. Al termine il GIP deciderà se archiviare o meno. Contro la decisione del GIP può fare ricorso in Cassazione ma è una causa persa in partenza. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale il cittadino non vi può adire in quanto solo il giudice può rimettere la questione, se ne ravvisa i presupposti, alla Corte Costituzione qualora vi sia ovviamente violazione della costituzione da parte di una normativa: credo sia praticamente impossibile che ciò si avveri nel suo caso anche perchè se le decide contro non è che vi è una legge anticostituzionale ma, al più, solo un giudice che ha deciso male.

  6. Salve vorrei porle una domanda,sono stata vittima di maltrattamenti in famiglia per 22 anni prima come convivente e da 2 anni come moglie abbiamo un figlio di 13 anni,ho denunciato a giugno 2018 ma sotto le sue pressioni e la mia dipendenza psicologica da mio marito ho ritirato la denuncia e esposto delle memorie costretta da lui e dal suo avvocato.Lui è stato rinviato a giudizio immediato e posto subito agli arresti domiciliari(forse perchè pregiudicato) poi convertiti in allontanamento e obbligo di firma.Abbiamo provato a ricostruire il rapporto ma subito dopo la mia testimonianza avvenuta il 5 dicembre 2018 lui è tornato ad essere il violento di prima e a minacciarmi posto nuovamente agli arresti domiciliari, ho sporto nuovamente denuncia,e mi sono rivolta al centro antiviolenza del mio paese,come posso far valere i miei diritti e partecipare attivamente al processo nn essendomi dichiarata parte civile dopo aver rimesso la prima denuncia?Grazie

    Rispondi
    • Tengo preliminarmente a farle presente tutto il mio sostegno per quanto sta subendo. Andando a rispondere alle sue domande, il fatto che lei abbia rimesso le denunce non vuol dire certamente che se ci sarà un processo non si potrà costituire parte civile potendo sempre farlo nei termini però previsti dal nostro codice di procedura penale e cioè sino all’apertura del dibattimento. Quindi se lei ha sporto nuovamente denuncia si aprirà un nuovo processo penale e lì dovrà costituirsi parte civile. Qualora, invece, vi fosse già un processo penale in corso e fosse decaduta dalla costituzione potrà sempre presentare memoria ed osservazioni al pubblico ministero. Inoltre qualsiasi cosa dovesse subire oltre a quelle già denunciate dovranno essere oggetto di nuova denuncia. Se ha bisogno di assistenza il nostro Studio è disponibile a darle tutte il proprio appoggio ed assistenza .

  7. Buongiorno,
    a gennaio dell’anno scorso ho denunciato il mio ex marito per stalking facendomi assistere da un’avvocata che avrebbe fatto richiesta di gratuito patrocinio.
    A settembre di quest’anno la mia denuncia è stata archiviata e l’avvocata ha preteso il suo compenso spiegandomi che in caso di archiviazione il gratuito patrocinio decade.
    Ho pagato e ho richiesto che mi venisse data copia della richiesta (con eventuale relativo rigetto o accoglimento della domanda) ma la mia avvocata dice che, ad oggi, non le è stato notificato nulla.
    Chiedo se sia una situazione attendibile oppure se la mia avvocata mi abbia estorto soldi quando in realtà avevo comunque diritto ad una assistenza economica da parte dello stato.
    Il tribunale è quello di Milano.
    Grazie delle risposte che vorrete darmi.

    Rispondi
    • Il suo avvocato non le ha estorto i soldi in quanto è vero che nel caso di archiviazione non si può chiedere il gratuito. Sul fatto poi che il procedimento sia archiviato, non entrando nel merito della questione anche perché non conosco gli atti, v’è da dire che è il procuratore che decide se proporre archiviazione avverso la quale, però, può essere fatta opposizione.
      Una cosa non mi torna…se non ha ricevuto la notifica come fa a sapere che è stato archiviato?

  8. Buongiorno, grazie per la puntuale risposta.
    La notifica dell’archiviazione è arrivata a settembre e non abbiamo fatto opposizione.
    Io l’altro giorno ho chiesto alla mia avvocata che mi venisse data copia della richiesta di gratuito patrocinio ma lei mi ha risposto che, ad oggi, non le è stato notificato nulla sul relativo rigetto o accoglimento della domanda.
    E’ possibile?
    Grazie

    Rispondi
    • Non conosco gli atti ma non avendo fatto opposizione avete in pratica accettato l’archiviazione.
      Può darsi che al suo avvocato non le sia stato ancora notificato nulla in merito al gratuito poichè viene inoltrato telematicamente e corre diverso tempo prima della notifica. Ritengo però che visto che il procedimento è chiuso avere l’ammissione o meno sia inutile.

  9. Buongiorno, sono stato vittima di una truffa online ed ho avuto una copia del decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale. Vorrei capire se, come parte offesa, debba presentarmi quel giorno oppure possa decidere di non farlo senza eventuali ripercussioni nei miei confronti.
    E, nel caso decida di presentarmi, devo nominare un avvocato oppure posso anche non farlo?

    Rispondi
    • La prima convocazione è cioè la prima udienza di solito è una udienza di smistamento e non vengono sentiti i testimoni ( se del caso riceverà comunque un atto di intimazione a testi). E’ però l’udienza in cui lei si potrà costituire parte civile e chiedere eventuali danni. Quindi solo nel caso di costituzione di parte civile dovrà rivolgersi ad un legale mentre se rinuncia a tale possibilità non avrà bisogno di assistenza.
      L’obbligo di comparire in udienza scatta quando verrà sentito come testimone ma in quel caso – ripeto – le verrà notificato un atto di intimazione a testi contentente anche l’avvisio della sanzioni comminabili nel caso non si presenti

  10. buongiorno , mi sono separato 4 anni fa, mi reco a casa del mio ex suocero, dove vive la mamma, ogni weekend per prendere mio figlio. A Gennaio 2018 ho accompagnato mio figlio dalla mamma, casa del mio ex suocero,mentre fermo nel piazzale attendevo mio figlio. mio suocero ha prima cominciato ad inveire e poi si è fiondato in macchina aggredendomi, premetto che ero seduto in macchina al volante con tanto di cintura, ho potuto solo cercare di difendermi. Tornato a casa ho deciso di farmi vedere presso il pronto soccorso dell ospedale di zona, per un dito che si stava rapidamente gonfiando e per una serie di graffi al collo che bruciavano. Da qui poi la decisione di presentare una denuncia. Il mio timore che in quella casa dovrò andare per prendere mio figlio e, potesse accadere di nuovo era molta. Ora mi è stato notificato che devo presentarmi come parte lesa-testimone presso il tribunale, in merito a questo chiedo .

    è opportuno che mi presenti con un avvocato o come è scritto, posso anche andare solo ?
    ed ovviamente la domanda più importante cosa devo aspettarmi ?

    Grazie
    P.

    Rispondi
    • A mio avviso è opportuno che si presenti ( tanto dovrà farlo perchè verrà chiamato a testimoniare) e che si costituisca parte civile chiedendo il risarcimento del danno. Questo in quanto se lei lascia che questa situazione passi con un nulla di fatto sarà proprio questo il presupposto perchè ciò possa riaccadere. Se invece suo suocere come ci si deve aspettare verrà condannato penalmente ed al risarcimento del danno, la prossima volta ci penserà 100 volte prima di rifarlo perchè saprà a cosa andrà incontro.
      Quindi lei si dovrà presentare con un legale solo se si vorrà costituire parte civile e chiedere un risarcimento ( cosa che le consiglio).
      Solo qualora arrivasse ad una transazione/accordo su delle questioni pendenti tra lei e la madre di suo figlio ( sempre che vi siano ovviamente) potrebbe condiziare l’accettazione di sue condizioni alla remissione della querela ( sempre che la stessa sia rimettibile e cioè che le lesioni non sia superiori a 20 gg. Di referto).
      In pratica lei ad oggi ha un’arma nei confronti di queste persone che è data dalla tutela giusta dei suoi diritti. Non abbia paura di usare questa arma. Per quanto riguarda suo figlio se è accaduto ciò probabilmente il bimbo è stato già sottoposto a condizionamenti psicologici avendogli quasi sicuramente già parlato male di lei. Anche in questo caso se lei venisse a conoscenza di tale situazione potrebbe agire giudizialmente. Insomma si faccia valere e se ha bisogno di assistenza – non so quale sia il suo luogo di residenza e se questo è un foro dove operiamo – ci contatti e vedremo come poterla assistere per il meglio.

  11. Buonasera , il sono parte lesa non costituita parte civile…c’e Una procedura d’ufficio. l’imputato ha nei miei confronti un ordine di allontanamento siccome ci siamo riappacificati io ho ricontattato personalmente imputato e’ Possibile che venga torno l’otfine Restrittivo? Posso fare io richiesta Visto che io l’ho avvicinato? L’imputato puo chiedere la revoca immediata? Se si con quali modalità? Grazie

    Rispondi
    • L’imputato ritengo sia assistito da un suo difensore che potrà pertanto procedere a tutti gli incombenti del caso chiedendo la revoca della misura restrittiva magari allegando una sua dichiarazione a dimostrazione del riappacificamento. E’ però vero che se una persona è da ritenersi pericolosa e tale deve essere visto la misura cautelare applicata non è consigliabile chiedere la revoca

  12. La ringrazio per la risposta, lei dice non e’ Consigliabile in quanto e’ Possibile non venga accettata o perché persona pericolosa per me? Io vorrei che venisse tolto l’ordine restrittivo …

    Rispondi
  13. Benvenuto
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    Ti preghiamo di presentarti:

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    Alex
    Buona sera . Qualche mese fa si e chiuso con archiviazione il processo penale che mi ha fatto la mia ex moglie dicendo tantissime bugie quale dalle verifiche del GIP sono risultate fasule e i suoi testimoni hanno dichiarato nel mio favore . Io posso fare la causa di difamazione a mia ex moglie? Il mio avvocato dal ufficio lo doveva pagare lei ? E un altra domanda e se la mia fedina penale e macchiata adesso…Grazie mille

    Rispondi
    • Le può fare denuncia per calunnia analizzando la motivazione della assoluzione. L’avvocato di ufficio va pagato da lei e non dalla sua ex. Nel procedimento per calunnia potrà costituirsi però parte civile e chiedere i danni tra cui la spesa sostenuta. Ovviamente essendo stato assolto la fedina penale rimane pulita

  14. Ciao a tutti volevo chiedere un informazione allora vi spiego la mia situazione io ho denunciato il mio ex compagno “padre di mia figlia” gli avevano dato la misura cautelare li ci siamo ripacificati poi abbiamo avuto una lite e poi è iniziato a essere molto pensante come mi seguiva mi tartassa di chiamate veniva sul mio posto di lavoro io ogni volta che veniva chiamavo la polizia un bel giorno sono arrivati gli arresti domiciliari adesso ci sentiamo sempre e ci vediamo lui e cambiato e ne sono sicura!! Io adesso come potrei fare per togliere tutto??? Perche adesso lui si sta comportando bene e si può parlare e tutto però nn so come muovermi vorrei che finisse questa storia e creare una vita insieme con nostra figlia!! Grazie per la risposta

    Rispondi
    • Gentile sig.ra per risponderle compiutamente bisognerebbe conoscere gli atti del procedimento penale. Dal poco che mi riferisce essendo stata applicata la misura cautelare il reato ritengo non sia rimettibile perchè procedibile d’ufficio. Solo qualora il reato fosse tra quelli procedibili a querela lei potrebbe rimetterla e chiudere tutto altrimenti il processo dovrà essere fatto. Quindi faccia questo accertamento ed avrà la soluzione alla sua risposta. Grazie per averci contattato

  15. BUONGIORNO,
    nel 2015 sono stato vittima di una truffa che ho denunciato ai Carabinieri.
    Sulla base di detta denuncia il Pubblico Ministero ha disposto la citazione dell’imputato davanti al Tribunale di Roma per il 19 marzo prossimo, dandone comunicazione al sottoscritto.
    In tale data devo presentarmi in Tribunale assistito da un avvocato o posso farne anche a meno?

    Grato per una cortese risposta invio cordiali saluti.

    Rispondi
    • Dovrà necessariamente presentarsi senza avvocato almeno che non si voglia costituire parte civile e chiedere i danni

  16. Save, vi scrivo per avere un vostro parere e consiglio. Cinque anni fa ho acquistato un prodotto in un sito ma dopo che hanno trattenuto i soldi, tale sito è scompraso. Anche se paypal mi ha rimborsato i soldi, faci la denucia ai carabinieri. Dopo cinque anni, mi arriva una notifica dal tribunale in cui mi avvisa che sono stati chiuse le indagini preliminari, in tale notifica disopne la citazione dell’imputato davanti al trbunale per rispondere dei reati truffa. Premetto che la lista delle persone offese dal reato siamo una trentina. Non vorrei risarcimento, per cui, non vorrei costituirmi parte civile, anche perchè la somma che mi hanno rubato non ha superato il centinaio di euro. Come dovrei comportarmi? dovrei chiamre un avvocato? dovrei presentarmi tale giorno in aula processuale? devo presentare delle documentazioni? o aspetto solo che se lo vuole il giudice di testimoniare e finisce tutto li?
    Apettando una vostra risposta la ringrazio anticipiatamente.

    Rispondi
  17. Buona sera,
    a seguito di una truffa online di cui sono stata vittima, ho ricevuto la comunicazione della prossima udienza di smistamento, da parte della Procura. Non è chiarito se io debba essere presente o meno. Volendomi costituire parte civile, dovrò obbligatoriamente presentarmi? Qualora io non mi presentassi, il processo proseguirebbe comunque e il malfattore riceverebbe ugualmente la pena meritata o il procedimento verrebbe archiviato? Ci sono situazioni (sanitarie ad esempio) per cui, pur costituendosi parte civile, sia giustificata l’assenza? Ultima cosa…qual è il costo inficativo della pratica per costituirsi parte civile? Grazie per la gentilezza. Cordialità. Chiara.

    Rispondi
    • All’udienza di smistamento dovrà presentarsi solo il suo legale qualora si voglia costituire parte civile. Se non si presentasse e non si costituisse parte civile ( ovviamente) il processo andrà avanti comunque ma probabilmente verrà chiamato come testimone. Può giustificare l’assenza di chiamata a testimoniare se vi sono impedimenti ma ciò non può procrastinarsi all’infinito anche in quanto andrebbe a suo danno visto che decorrerebbe la prescrizione del reato. Il costo dipende da quanto le chiede il suo avvocato, dalla complessità del processo, dalle udienze che si faranno, ecc: insomma determinare un costo a priori è impossibile.
      Le posso però dire che il ns studio è disponibile comunque ad assisterla concordando con lei sia la cifra per la costituzione che le modalità di pagamento. L’unica cosa da valutare è se il foro è un foro ove operiamo.
      Se ha necessità ci contatti via email a [email protected] e saremo lieti di assisterla

  18. Buongiorno,

    Io sono stato vittima di truffa e ho denunciato ai carabinieri.
    Dopo un anno mi viene notificato un processo preliminare come parte offesa e c’era scritto che non è necessaria la presenza della parte offesa a meno che non si voglia costituire parte civile.
    Io non voglio assolutamente costituirmi parte civile e quindi non mi presento al processo.
    Ora, l’8 aprile ricevo un altro avviso che ora devo andare a ritirare alla casa di Milano riguardante un’udienza di comparizione del 17 giugno. Non so ancora di cosa si tratti e sono un po’ preoccupato.
    Potreste darmi delucidazioni?
    Grazie.

    Rispondi
    • Grazie per la risposta celere.
      Ma mi chiedo come mai debba testimoniare dato che non mi sono costituito parte civile. Mi potreste dire il perchè?

    • Semplicemente perchè essendo la persona offesa è al corrente dei fatti e quindi poiché le prove si formano durante il processo è sempre indispensabile sentire chi ha sporto la querela

  19. Buonasera
    In seguito ad una denuncia per appropriazione indebita di un auto, giustamente a me intestata, son passati circa sei anni e il mio legale e altre persone mi riferivano che non si poteva iniziare alcun procedimento fino a che il PM abbia concluso le indagini . Circa 2 mesi fà, in seguito a richiesta del certificato ( forse si chiama 335 o simile ), vengo a scoprire che il PM designato è stato arrestato alcuni anni fa, e mi riferisco al sistema SIRACUSA e questi immischiato. Ad oggi vago per il tribunale e nessuno mi dà risposta. Cosa posso fare e ho capito che vige un clima pesante, e oltretutto la persona che ho denunciato porta una divisa e questo la dice lunga.

    Rispondi
    • Deve rifare un 335 come persona offesa. Confermo comunque quello che le aveva riferito il suo legale.
      Probabilmente , non so di che reato si tratta, ma il reato è a rischio di prescrizione

  20. Salve, volevo chiederle può la persona offesa dal reato chiedere di parlare al GIP in prima persona durante l’udienza camerale ( richiesta archiviazione ), o solo tramite il proprio legale assistente?

    Grazie

    Rispondi
    • L’udienza dinanzi al Gip come qualsiasi altra udienza penale necessita della assistenza del difensore il quale dovrà esporre le ragioni della persona offesa e proporre opposizione che nel suo caso, da quanto mi dice, sembra già proposta.
      Non è contemplato che la persona offesa possa fare dichiarazioni ( spettando le stesse solo all’indagato) nè tantomeno che possa chiedere di parlare con il giudice in prima persona in quanto si violerebbe uno dei principi cardine del nostro ordinamento e del processo che è fondato sul contraddittorio.
      Pertanto le su opzioni sono due:
      1) affidarsi ad un legale, scelta sicuramente da consigliare
      2) affidarsi alla decisione del giudice ben consapevoli, però, che in questo caso si lascia carta bianca all’altra parte

  21. Salve, sette anni fa,a seguito di una truffa subita, ho sporto denuncia. Il primo processo si doveva svolgere a Cagliari,la mia città, ma è stato rinviato per un errore nell indirizzo dell imputata. Ora sono stata convocata come teste ad un secondo processo penale che avrà luogo a Napoli, città dell’imputata. Volevo sapere se, nel caso in cui la stessa non di presentasse ,io possa essere ascoltata comunque il giorno,dato che perderò tre giorni di lavoro e ho affrontato una spesa non indifferente per potermi recare a Napoli. Non mi potrò costituire parte civile perché non posso permettermi un avvocato e non ho diritto al gratuito patrocinio, perciò mi presenterò da sola e ho paura di non essere ascoltata e dover ripetere questa brutta e dispendiosa esperienza..Grazie infinite

    Rispondi
    • Può essere che la sua paura si verifichi ma se il giorno dell’udienza farà presente quanto sopra al giudice penso che l’ascolteranno sicuramente. L’imprevisto può essere un rinvio o un cambio di giudice e questo comporterebbe il ritornare ma sono ipotesi che si possono verificare ma non così frequenti

  22. Salve, di recente sono stato convovato dalla polizia del mio paese e giunto li mi ritrovo che ho truffato una persona di 250 euro tramite un conto gioco realmente da me aperto ma anni e anni addietro e per un prelievo tramite societa di trasferimenti per la somma come detto di 250 euro. Il tutto come spiegato dalla persona che mi ha fatto risulta dalla mia rete del cellulare, io davvero non ne so nulla ed ho dichiarato che non conosco la persona, non uso siti di scommesse, non ho effettuato alcun prelievo e che mi é capitato di smarrire i documenti. Per ora mi hanno fatto confermare il domicilio e mi hanno riferito che la procura mi chiamera ed avro bisogno di un avvocato. Ora visto che la denuncia é stata fatta contro ignoti e visto la cifra irrisoria come la posso risolvere? Un avvocato per una cosa simile mi costera sicuramente ben oltre i 250 euro di cui sarei accusato.Inoltre queste indagini preliminari che durata hanno?
    Resto in attesa di una vs risposta.Grazie in anticipo

    Rispondi
    • Le indagini preliminari per codice possono durare al massimo 24 mesi.
      L’unica possibilità che ha di risolvere il caso è contattare chi le ha fatto la denuncia e trovare un accordo per far rimettere la querela ( sempre che il reato che le imputano sia rimettibile).
      Potrebbe anche, stante il poco valore della questione, che sia la stessa Procura ad archiviare il tutto per tenuità del fatto od anche perchè al termine delle indagini non ritiene sussistere alcuna sua responsabilità.
      Qualora invece quanto sopra non si verificasse la Procura la porterà a giudizio e dovrà pertanto rivolgersi ad un avvocato necessariamente. Anche qualora non volesse nominare un difensore di fiducia le verrà nominato un difensore di ufficio che dovrà comunque essere pagato da lei.
      Quindi per il momento non farei nulla ed attenderei gli sviluppi della Procura. Se le invieranno un’avviso di conclusione delle indagini allorà dovrà rivolgersi da un legale. Se riceverà una richiesta di archiviazione ovviamente non dovrà fare nulla.
      P.S. non so di che periodo si parla in quanto nella sua perchè non è specificato ma in 6 anni si prescrivono moltissimi reati e qualora vi fossero atti di interruzione prima dei 6 anni al massimo si prescrivono in 7 anni e mezzo.

  23. Si tratta di dicembre 2018 ed in realta credo di esser stato vittima di un raggiro, perché mi hanno parlato di numeri di telefono ed indirizzi ip che risalirebbero a me. Io nonostante sia estraneo ai fatti vorrei comunque chiudere la questione perché come mi é stato detto dal comando di polizia comunque mi chiameranno per la nomina di un avvocato. Io non ho alcun precedente penale e gia che la polizia sia venuta sotto casa mi ha dato un fastidio tremendo, potrei gia vedere di trovare la persona e contattarla? Perché ho nome cognome ed il paese

    Rispondi
  24. Informazione gratuita:
    Buon giorno Avvocato,
    Vi scrivo per porvi un quesito. Il quesito è il seguente: il sottoscritto ha una vertenza in corso per risarcimento danni per uno smottamento idrogeologico provocato nel proprio terreno dall’Enel riconosciuti tra l’altro dalla ditta e dalla stessa Enel con lettere raccomandate nonché da sopralluoghi dei V.U. e dall’Ufficio Tecnico comunale effettuati.
    Nel corso della trattativa, però, mi sono accorto che l’avvocato a cui mi sono rivolto non si è rivelato sveglio o capace in quanto non ha usato, almeno finora, tutte le evidenti e giuste cause che hanno prodotto il male per farsi valere a mio favore nella giusta misura contro l’Enel e la ditta appaltatrice che ha prodotto il danno e così, dopo 5 lunghi mesi di inutile, o di pseudo, trattativa intercorsa tra il mio avvocato e la contro parte, siamo arrivati alla mediazione negativa. (Noi, infatti, con una stima fatta dei danni, redatta da un tecnico di fiducia con perizia giurata e tanto di preventivi di ditte specializzate, chiedevamo il giusto indennizzo risarcitorio di Euro 11,500 più gli oneri assicurativi, la ditta invece nella mediazione voleva offrire al massimo 3 o 4 mila Euro; Una cifra, signor Avvocato, che secondo i preventivi da noi fatti fare a numerose ditte non basta nemmeno a coprire la metà delle spese da sostenere per la riparazione del danno. Domanda: Cosa posso fare adesso, dopo la mediazione negativa: aspettare che la contro parte ci ripensi e mi chiami con un’altra offerta o impugnare una causa civile? Per quanto riguarda, invece, la denuncia penale il giudice voleva archiviarla. Ma ha seguito ad un mio opposto vuole ascoltarmi. Io però nel frattempo ci ho ripensato e vorrei chiudere la querela se mi pagassero almeno le spese del danno causatomi che posso fare? Devo comunque andare dal giudice a farmi sentire o anche se non ci vado è lo stesso? Grazie.
    Cordialmente Francesco

    E-mail: [email protected]

    Rispondi
    • Quando si ha un avvocato che ci assiste il meglio è sempre consigliarsi con lui perchè è a conoscenza della questione. Detto questo avendo fatto opposizione alla archiviazione dovrà proseguire in questo procedimento almeno che non riesca a trovare un accordo prima, cosa che, da quanto mi riferisce la vedo ardua. Infatti a mio avviso l’unica strada percorribile visto che la mediazione è negativa è procedere giudizialmente , Le faccio presente che il fatto che non abbiate trovato un accordo non dipende, a mio avviso, dal suo legale ma dalla situazione in quanto per mia esperienza tutte le grandi società tendono o a non venire in mediazione o a fare proposte misere in quanto su 10 richieste solo 2 vanno in causa: valutazione che per le grandi compagnie vuol dire risparmiare un sacco di soldi. Se e qualora ritenesse di non affidarsi più al suo legale restiamo a disposizione per fissare un appuntamento presso il nostro studio.

  25. Buongiorno,

    a causa di una esecuzione immobiliare, a novembre 2018 ho subito uno sgombero violento e abusivo della mia abitazione (forza pubblica e istituto vendite giudiziarie si sono rifiutate categoricamente di esibire sia l’ordine del giudice che l’ordinanza del questore con la quale venivano richiesti circa 40 agenti del reparto mobile anti sommossa), a fine febbraio 2019 ho presentato denuncia penale contro il giudice delle esecuzioni immobiliari, contro istituto vendite giudiziarie, contro il fabbro ausiliario e infine contro circa 50 membri delle forze dell’ordine varie (polizia, digos, reparto mobile e carabinieri) per il reato principale di “associazione sovversiva” ex art 270 cp.

    Premesso che il diritto all’abitazione rientra tra i diritti fondamentali dell’uomo che sono disciplinati dagli art. 2, 3 e 10 della costituzione e che quindi non possono essere modificati attraverso il procedimento di revisione costituzionale, in quanto, dal momento che essi vengono definiti “inviolabili”, sono per definizione parte integrante ed essenziale della forma repubblicana italiana,

    premesso che l’associarsi per violare sistematicamente i diritti inviolabili dell’uomo è da considerarsi “azione sovversiva” a tutti gli effetti come sancito dalla Sentenza di Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 40111 del 27 settembre 2013:”nel reato di associazione sovversiva la nozione di “ordinamenti economici e sociali” va interpretata alla luce del tessuto democratico e pluralistico dell’attuale assetto costituzionale dello Stato e, di conseguenza, non si riferisce alle sole istituzioni latamente intese ma ad ogni formazione sociale nella quale si esprima la PERSONALITA’ DELL’UOMO attraverso l’esercizio dei DIRITTI INVIOLABILI e delle LIBERTA’ RICONOSCIUTE E GARANTITE DALLA COSTITUZIONE.”, e dalla Sentenza di Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 40348 del 30 settembre 2013:”La fattispecie di associazione sovversiva di cui all’art. 270 cod. pen. sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertà fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico, che tutela la titolarità e l’esercizio dei DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sicchè la nozione di “ordinamenti sociali” costituiti nello Stato non si esaurisce nelle istituzioni, seppur latamente intese, ma esprime tali fondamentali articolazioni di libertà mediante le quali si realizza il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione”,

    premesso che ovviamente le fonti del diritto seguono una precisa gerarchia, al cui vertice vi sono i principi costituzionali e i trattati internazionali, e non il codice di procedura civile che comunque viene poco o per nulla seguito anche dai giudici stessi, i quali sono più propensi ad attuare le direttive dell’ABI (associazione bancaria italiana),

    premesso anche che, come da art. 41 della costituzione che recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”,

    premesso che come da art. 42 della costituzione che recita quanto segue “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.”,

    premesse varie sentenze della corte costituzionale e della corte europea del diritto dell’uomo a difesa del diritto all’abitazione, quali:

    – “E’ doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione” (Sentenza n. 49 del 17 febbraio 1987);
    – “Il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso” (Sentenza n. 217 del 25 febbraio 1988);
    – “Il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona” (Sentenza n. 119 del 24 marzo 1999);
    – “Indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge” (sentenza n. 252 del 15 luglio 1983);
    – “Qualsiasi persona che rischi di esserne vittima (della violazione del proprio Diritto all’Abitazione) avrebbe diritto, in linea di principio, a poter far esaminare la proporzionalità di tale misura” (v. sentenze Corte EDU, McCann c. REGNO UNITO, n. 19009/04, § 50, C.E.D.U. 2998, e Rousk c. SVEZIA, n. 27183/04, § 137);

    premesso che le esecuzioni immobiliari sono ormai da considerarsi un vero e proprio business mistificato da garanzia del credito in quanto non vi è nulla di più criminale che sbattere le persone fuori da casa propria, per poi rivendere quest’ultima a scopo SPECULATIVO e non sociale,

    dopo nemmeno una settimana, senza nemmeno che io sia stato avvisato, la mia denuncia è stata archiviata con mod. 45 k.

    Cosa posso fare ora, tenendo anche conto del fatto che all’interno della denuncia avevo richiesto esplicitamente di essere avvisato in caso di archiviazione?

    Grazie sin da ora per la risposta

    Rispondi
    • Quello che dice sono tutte belle cose ma lei ha subito una procedura esecutiva immobiliare e quindi in qualità di debitore avrebbe dovuto pagare il suo debito . Poichè questo non è avvenuto spontaneamente le è stata fatta legittimamente la c.d procedura esecutiva immobiliare e non vi è, in tal caso, diritto all’abitazione che tenga. Quello che lei avrebbe dovuto fare era opporsi proceduralmente nella fase della esecuzione o ancor prima al giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo. La denuncia che lei ha proposto contro giudici,ufficiali giudiziari, forze dell’ordine era matematicamente impossibile che andasse avanti e quindi, per questo, le è arrivata la richiesta di archiviazione a cui può, come saprà, opporsi nel termine dei 20 giorni. Altro a mio avviso non può fare

    • L’unica cosa che le rimane da fare è l’opposizione alla archiviazione nel termine di 20 gg. anche se a mio avviso sarà inutile visto che denunciare un giudice, un ufficiale giudiziario e le forze dell’ordine è a dir poco azione temeraria

  26. Buongiorno avvocato

    Nel 2016 sono stato denunciato per stalking dalla mia ex per amore di mia figlia a ritirato quarela e sono uscito assolto…. a settembre del 2018 mi sono lasciato definitivamente, xk ho fatto lo sbaglio più grosso della mia vita mi hanno arrestato per tentata rapina aggravata e lo passati hai domiciliari fino ad aprile del 2019 e scarcerato con pena sospesa con la condizionale di 3 anni e 2 mesi, verso maggio cerca in tutti i modi di non farmi più vedere i miei figli e riesce a farmi avere una quarela di divieto di avvicinamento… una domenica nel mese di luglio era al parco giochi con i miei figli a 200 metri da casa mia perché abitiamo nello stesso paese mi ferma suo padre minacciandomi ed aggredirmi di non passare più di lì perché avevo il divieto ci siamo menati e dopo due giorni mi arriva l’arresto per stalking art 612 adesso mi hanno notificato che a novembre avrò il processo per giudizio abbreviato ho applicazione della pena… di cosa si tratta?? Quando mi possono dare? E sarà anche lei presente in udienza? Cordiali saluti

    Rispondi
    • Buongiorno. Non è possibile darle una risposta senza studiare il caso tra l’altro, da quanto mi scrive, anche particolarmente complesso . Certamente, visti i precedenti, il rischio che sta correndo è alto non solo sul lato della pena ma anche sotto l’aspetto familiare di visita dei figli. La sua ex tra l’altro potrà essere presente in udienza ed essere sentita. Qualora voglia affidarci il suo caso ci scriva a [email protected]

  27. Buonasera Avv. Bartolini, sono parte Lesa in un procedimento Penale, che il PM ha proposto al GIP l’Archiviazione, e da me impugnata . Entro i termini di legge ( 20 GG).
    Le chiedo Cortesemente, quando il GIP convocherà l’Udienza Camerale, in quanto parte lesa posso partecipare all’udienza senza l’ausilio dell’avvocato e consegnare ulteriore documentazione? E solo nel caso di rinvio a Giudizio di nominarlo , anche perchè nel procedimento ho espresso la volontà di costituirmi Parte Civile. In questo caso sarei lieto di contattarla per una eventuale sua nomina.Il Foro Competente è quello di Roma.
    Cordiali Saluti Sergio Alimonti Mail: [email protected]

    Rispondi
  28. Salve, spero, confidando nella Vostra competenzai, di poter trovare pace a questo dubbio. Ecco di seguito quanto accadutomi.
    La procura mi invia un avviso di comparizione in merito a un processo nei confronti di un tizio accusato del reato di stalking con l’aggravante dell’articolo 90 (commettere il reato sotto effetto di stupefazione e/o alcooliche). Ero già stata sentita dai carabinieri alcuni mesi prima come persona informata dei fatti. Dopo la mia escussione in tribunale, cioè a qualche udienza successiva, ascolto quella fatta all’imputato che non si avvale della facoltà di non rispondere. L’imputato durante l’escussione dice testualmente che in realtà sono io la stalker della persona che lo accusa, sono io che mi metto un cappuccio in testa e mi metto fuori casa della vittima con un cane al guinzaglio nell’intento di crearle timore e di far ricadere la colpa su di lui. Dopo di ciò in ben tre momenti del suo interrogatorio rivolge in modo visibilmente di sfida lo sguardo verso di me che sto seduta nel banco del pubblico, e alla terza volta la giudice lo ammonisce dicendogli che lui deve guardare la corte e non il pubblico! Or bene…so che l’imputato puo’ mentire ma so anche che non puo’ accusare altri di un reato altrimenti diventa testimone del procedimento che si aprirà a seguito delle sue dichiarazioni. So che non puo’ manifestare sentimenti sopratutto di aggressione nei confronti di persone che hanno testimoniato o della vittima. Tutto cio’ non è successo fuori a un bar o in mezzo alla strada ma in un’aula di un palazzo di giustizia durante una pubblica udienza. Vorrei sapere cosa succede adesso. Spero aprano un procedimento nei miei confronti solo così posso difendermi. E sopratutto potrebbe anche succede che non lo facciano? Perchè in tal caso mi urterebbe moltissimo. l’imputato puo’ mentire ma non puo’ accusare altri di un reato per giunta figuriamoci quello per cui egli stesso è imputato. Spiegatemi cosa devo fare. Per favore. Vorrei che la procura mi rubricasse il reato in base alle dichiarazioni dell’imputato così posso difendermi e controquerelarlo per Calunnia. Poi vorrei sapere, se a seguito di quanto è stato detto posso ottenere gli atti processuali poichè a detta di alcuni presenti è stato detto e stradetto anche troppo sul mio conto. Inoltre posso chiedere di avere le motivazioni della sentenza? Se sì in che modo? Come dovrei motivare la mia richiesta? (ah, per la cronaca: è stato condannato in primo grado a due anni a fronte di una richiesta di 3 anni fatta dal P.M. di udienza). Grazie avvocato mi illlumini lei che molti suoi colleghi a cui mi sono rivolta non hanno saputo dirmi gran chè.

    Rispondi
    • Il reato di calunnia pre stabilisce che “chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (2), ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato , è punito con la reclusione da due a sei anni”. Nel caso in esame la condotta dell’imputato non rientra in quella richiesta dalla norma e quindi, a mio avviso, non si può ritenere che questi abbia commesso un reato di calunnia.
      Si potrebbe però ravvisare il reato di diffamazione che però non è procedibile d’ufficio ma a querela di parte e quindi il procedimento si potrà attivare solo dietro sua iniziativa ed entro 3 mesi dal fatto, altrimenti decadrà dal diritto di poter sporgere querela.
      Per quanto riguarda gli atti non essendo parte lei del processo difficile sarà la loro acquisizione e potrà agire in due modi:
      1) tramite un difensore cercare tramite le indagini difensive di acquisire tale documentazione ( è una richiesta soggetta però al vaglio del giudice e pm).
      2) Fare riferimento nella querela espressamente al procedimento con numero di rg e sarà poi la Procura ad acquisire tutta la documentazione.

  29. Grazie avvocato. per quanto riguarda il reato di calunnia sono già trascorsi 3 mesi. dunque ora so che l ‘imputato puo’ anche accusare terzi (tra l’altro un testimone) di reato. A me questo non sta proprio bene. Non so se il giudice ha attenzionato la procura su quanto accaduto. Vorrei che la procura indagasse su di me poichè una persona ha chiaramente accusato me di un reato procedibile d’ufficio. A sto punto devo pensare che il testimone puo’ anche accusate terzi di un reato. Lui non ha detto “potrebbe” ma mi ha proprio accusato. Nel caso vorrei sapere. Alla stampa è concesso avere gli atti processuali? per quanto riguarda la sentenza. so che in realtà qualsiasi cittadino potrebbe averle per via dell’incipit “nel nome del popolo italiano”. comunque sono furibonda certo non mi posso tenere l’oltraggio dell’imputato. La legge davvero non tutela un bel niente!

    Rispondi
    • Quello che riferisce è sbagliato perchè se avesse proposto querela nei tre mesi per diffamazione (non per calunnia) forse un procedimento si sarebbe aperto. L’inerzia ovviamente non può essere tutelata dalla legge.
      Non credo poi si aprirà un fascicolo a suo carico ma se così fosse lei si dovrebbe difendere in giudizio e non ne trarrebbe alcun vantaggio perchè se le andasse bene verrebbe assolta ma nessuno la risarcirebbe. Infatti, se fosse la Procura a procedere nei suoi confronti, come saprà, non potrà certamente agire nei confronti di quest’ultima per errore giudiziario nè nei confronti dell’imputato per calunnia in quanto lo potrebbe fare solo se questi presentasse nei di lei confronti una denuncia formale.
      Riguardo alla sentenza può averne copia perchè è pubblica recandosi in cancelleria così come la può avere la stampa riuscendo più facilmente ad averla quest’ultima che lei.
      Sarebbe stato opportuno, appena uscita dalla udienza, recarsi da un professionista e decidere in quel momento come agire avendo tutto il tempo a disposizione davanti ( mi riferisco ai tre mesi): purtroppo ora non vedo come poter rimediare
      PS l’imputato non riveste mai nel processo in cui è accusato la qualità di testimone e solo in altri processi connessi lo asssume ex art. 210 cpc.

  30. Avvocato ho fatto richiesta in cancelleria per avere copia semplice della sentenza ma la giudice mi ha rifiutato le copie adducendo come motivazione appunto l’aver mancato di dare una motivazione. Io sono interessata sopratutto alla parte che riguarda le motivazioni della sentenza. Non riesco a capire come a fronte di una richiesta di soli 3 anni da parte del PM, la giudice lo abbia condannato addirittura a 2. In pratica è stato condannato ma non sarà punito.
    poi aggiungo quanto da me letto in autorevoli siti di giurisprudenza: l’imputato puo’ mentire man on puo’ accusare terzi di un reato.
    se l’inputato incolpa di un reato un’altra persona, pur sapendo che è innocente incorre nel reato di calunnia (ex art. 368)
    <> (ex art. 64, lett. c,p.p.).

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  31. Avvocato ho letto ma se ho chiesto è perchè avevo bisogno del parere di chi fa questa professione. E’ chiaro non si fanno processi su internet, Ma è vero anche che i siti non devono scrivere castronate. Se l’imputato puo’ anche accusare un testimone di un reato e la legge glielo consente siamo alla frutta. Ora capisco perchè molta gente rifiuta di andare a testimoniare. Per quanto riguardo alle copie della sentenza la giudice me le ha rifiutate dicendo che non avevo motivato la richiesta. Ma che motivazione dovrei dare? Il fatto di essere stata maltrattata in un’aula di tribunale dall’imputato?

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    • Non si affidi ad internet perché c’è tutto e di più. Io ritengo, come detto, che il reato commesso sia inquadrabile più nella diffamazione che bella calunnia perché io dato letterale della norma è chiaro ma come tutte le norme è soggetto ad interpretazioni. Se lei ha trovato una sentenza che ritiene vi sia calunnia se me la indica sarà mia cura visionarla

    • Cara signora come vede il fai da te giuridico non porta a risultati.
      Infatti lei ha fatto una richiesta ma le è stata rifiutata in quanto andava, giustamente, argomentata cosa che un legale avrebbe sicuramente fatto.
      Inoltre parla di calunnia perchè lo ha letto in autorevoli siti ( quali??) e non porta nemmeno una sentenza in cui una persona sia stata condannata per calunnia per il medesimo fatto che lei adduce.
      Non prendere in considerazione, invece, che potrebbe esservi il reato di diffamazione: sa quale sia la differenza tra calunnia e diffamazione?
      Cita degli articoli presi da internet ma le chiedo? Sa che per diventare avvocato bisogna fare un lungo percorso universitario con 26 esami, 18 mesi di pratica ( ai miei tempo erano due anni) ed un’esame di stato molto difficile?
      Sa che nonostante tutto questo, è necessaria una lunga esperienza sul campo perchè non si smette mai di imparare e perchè la pratica non corrisponde quasi mai a quanto si studia sui libri scritti?
      Lei crede davvero che leggendo un articolo su “autorevoli siti” si possa sopperire a questo percorso?
      Se questa è la sua convinzione allora non ha bisogno certamente di un avvocato perchè ne sà quanto lui ….se non di più.
      Se invece non fosse così – cosa che sarebbe sperata – si affidi ad un professionista di sua fiducia e si faccia consigliare ….che non vuol dire sentirsi dire quello che si vuole.
      Buona fortuna

  32. Nessuna sentenza, ha ragione solo quello che ho riportato letto su internet. Così davvero creano confusione. Certo che fare da testimone e sentirsi trattare così dall’imputato non è certo bello. La ringrazio moltissimo per le sue risposte. Non mancherò di porle altre questioni perchè in questo processo mi è successo di tutto.

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  33. Buongiorno, sono stato vittima di un furto e allertando in tempo i carabinieri sono riusciti a risalire ad uno dei rapinatori e a metterlo in carcere.
    Fin qui tutto bene. Mi è stato notificato l’avviso che ieri si sarebbe tenuta l’udienza ed io sono la parte offesa ma purtroppo per una serie di imprevisti ho completamente dimenticato dell’udienza. Ora cosa succede? Come posso fare per avere notizie su quanto accaduto ieri in udienza?

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  34. quindi non devo dimostrare il motivo della mia assenza?
    Inoltre, è vero che può decadere la querela che è stata fatta al momento del furto?

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    • No. Perchè se non si costituisce parte civile chiedendo i danni e probabilmente è già decaduto dal poterlo fare, non è necessaria la sua presenza. La querela per furto può essere ritirata. Nei procedimenti dinanzi al Gdp si assiste a volte al fatto che nel caso di assenza della persona offesa il giudice intenda tale assenza come remissione tacita della querela. E’ una procedura anomala non prevista dal cpp che però non si attua in Tribunale.
      L’unica cosa importante è che lei si sarebbe dovuto costituire parte civile e chiedere i danni. Per sapere se è decaduto dovrà appunto recarsi in cancelleria e verificare se alla prima udienza hanno aperto il dibattimento o meno. Nel primo caso sarà decaduto altrimenti potrà costituirsi alla prossima udienza.

  35. Gentile Avvocato Bartolini. Mi scusi per l’ennesima domanda.:
    Sono stata escussa come testimone in un processo per stalking. Mi interessa sapere le motivazioni della sentenza (la condanna è stata pubblicata sui giornali dopo un paio di giorni). Le motivazioni invece la giudice le ha emesse dopo 90 giorni. Mi interessa pur non essendo parte in causa poichè prima della fine del processo ma alcune settimane dopo la mia escussione ho subito minacce da anonimo telefonicamente (ho sporto querela contro ignoti). Per cortesia, vi prego ditemi come motivare la richiesta poichè la prima richiesta mi è stata rifiutata e la giudice nel rifiutarla ha scritto “che non essendo una delle parti in causa devo motivare la richiesta”. Ditemi cosa devo scrivere e, nel caso, come comportarmi nel caso mi fosse di nuovo rifiutata la copia della sentenza con le relative motivazioni. Vi ringrazio INFINITAMENTE. Potete capire (forse) il mio stato d’animo. Io so (sempre letto su internet e quindi puo’ essere tutto e niente che la dicitura “nel nome del popolo italiano” consentirebbe a chiunque di ottenere copia delle sentenze” la giudice puo’ chiederne motivazione, è lecito …però io non sono obbligata a metterle. Mi dica, per favore, come potrei motivare la richiesta e, nel caso mi fossero di nuovo negate cosa posso fare per averle . l’avvocato della parte offesa non me le da.

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    • Non vi è un modo standard per richiederle perchè dipende da caso a caso. Riterrei anche utile andare a parlare prima con il giudice per spiegare la situazione e dopo fare la richiesta. Per fare questo deve avvalersi di un legale. Altrimenti potrebbe provare anche a vedere se non viene fatto appello nel senso che l’imputato ha 45 giorni di tempo per proporre appello. Se non lo facesse la sentenza passerebbe in giudicato e quindi sarebbe pubblica. In tal caso potrebbe recarsi in cancelleria per averla

    • Buonasera avvocato, un po’ di tempo fa sono stata vittima di una truffa on-line, feci la denuncia e mi è arrivata la notifica della citazione in giudizio davanti al giudice monocratico il 2 Marzo prossimo per l’imputata ma immagino sono chiamata anch’io come parte offesa . Ora sono in convalescenza in seguito a un intervento e in ogni caso per motivi economici ho deciso di non costituirmi parte civile. Ora come parte offesa temo che se non comunico nulla la mia assenza per quel giorno ho paura di ripercussioni in sanzioni, non so come procedere. Da quanto ho capito in futuro posso essere chiamata come testimone, e chiedo se si può richiedere poi il rimborso delle spese sostenute per il viaggio ed eventuale trasferta e come bisognerebbe fare. Mi serve un avvocato o posso fare tutto da sola? Ad ogni modo all’udienza non potrò andare per motivi di salute e come ho detto non mi costituiro’ parte civile. Grazie.

    • Se è la prima udienza non è necessaria la sua presenza. Se invece ha ricevuto una notifica di un atto di intimazioni a teste dovrà presenziare. Visto l’impedimento, comunque, è consigliabile inviare un certificato medico in cancelleria dibattimentale.
      Per le spese di viaggio – documentate – potrà poi richiederle ed informarsi, il giorno dell’udienza, presso il cancelliere del tribunale

  36. Avvocato credevo fossero trenta i giorni per fare ricorso in appello. Ora so che sono 45 meglio così. I 45 giorni “scadono” domani. Ma io temo che anche nel caso la sentenza passi in giudicato la giudice possa negarmi la sentenza con le motivazioni. In tal caso cosa dovrei fare?

    Rispondi
  37. Buongiorno Avvocato Bartolini,
    Vorrei chiederLe:
    -Un Giudice di Pace può conciliare i reati di falsa testimonianza e calunnia senza proseguire con il penale? Essendo, questi, reati pesanti, da quanto so io, non potrebbe farlo; inoltre, il GIP, avendo anche il limite di entità economica.
    Mi domando, quindi, perché un fascicolo con tali reati è finito nelle mani del GIP. Tra l’altro come accennavo in un messaggio precedente, il PM ha saltato persino le indagini preliminari chiedendo subito al GIP la prescrizione.
    Ringrazio in anticipo per la risposta.
    GF

    Rispondi
    • Il giudice di pace non è competente per i reati di calunnia e falsa testimonianza e quindi non può certo avere alcuna decisione in merito.
      Però lei parla di GIP che non è affatto il Giudice di Pace ma bensì il Giudice delle Indagini Preliminari. Quindi è corretto che il fascicolo sia andato nella fase delle indagini dal GIP.

  38. La domanda era per conturarmi un’idea diversa: il passaggio da un penale a un civile, perché Il nuovo difensore mi parlava di un civile, di violenza psicologica e del fatto che la calunnia e la falsa testimonianza sono reati pesanti. Mi può chiarire come verrebbe fatto questo passaggio? Anche perché dopo un anno è tutto ancora fermo ed il reato di falsa testimonianza non è ancora registrato, mentre, l’autore del reato non risulta indagato per falsa testimonianza. Con la memoria al GIP dovrò allegare anche il verbale di udienza dell’esame del testimone. Una volta registrato questo reato e svolte le indagini preliminari, dal GIP dove si va, volessi considerare la proposta del difensore per un civile? E che fine fanno la calunnia e la falsa testimonianza? Verranno lo stesso risarciti in civile se non proseguo con il penale? Il Giudice di Pace in questo caso, per come vedo io, non c’entra niente. Inoltre, a me sembra che il nuovo difensore fa passare troppo tempo anche solo per depositare la memoria al GIP e non condivido per niente questo atteggiamento.
    Nuovamente grazie per la Sua risposta.
    GF

    Rispondi
    • Onestamente non posso entrare nel merito della questione e dell’atteggiamento del collega sia in quanto per correttezza professionale non mi permetto mai di dare pareri sull’operato di altri professionisti ma anche in quanto non conosco bene gli atti e quindi non posso pronunciarmi.
      Detto questo, in linea generale, l’azione civile può essere fatta costituendosi parte civile nel processo penale oppure intentando una causa civile dinanzi al giudice competente: le due azioni non si possono fare assieme dovendosi operare una scelta.
      Valutare il passaggio tra civile e penale è riflessione da fare dopo una attenta analisi delle carte. Comunque sia anche se facesse azione civile il procedimento per i reati di falsa testimonianza e calunnia proseguirebbero il loro corso ma lei non si potrebbe costituire parte civile e non potrebbe essere parte attiva nel processo, avendo, appunto, già intentato una causa civile.
      Quindi la scelta è tra intentare una azione civile ed avere la certezza dell’inizio della causa a 90 gg. dalla notifica della citazione o attendere gli sviluppi del penale e costituirsi parte civile prendendo parte attiva al processo con il proprio difensore.

  39. “Comunque sia anche se facesse azione civile il procedimento per i reati di falsa testimonianza e calunnia proseguirebbero il loro corso ma lei non si potrebbe costituire parte civile e non potrebbe essere parte attiva nel processo, avendo, appunto, già intentato una causa civile”.
    Capisco, quindi, che se intento causa civile, il penale prosegue, comunque, senza costituirmi parte lesa e attiva del processo. Ma, la legge permette sia il risarcimento alla parte offesa in una causa civile, che la condanna dell’autore dei reati in un Proc. penale?

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  40. Non è chiara la risposta Avvocato Bartolini. Chiedevo se la legge permette sia il risarcimento del danno in sede civile, che la condanna dell’imputato in sede penale, intentando la causa civile senza remisione di querela.

    Rispondi
    • La risposta, mi permetta, è più che chiara rispetto alla domanda che mi aveva fatto (Capisco, quindi, che se intento causa civile, il penale prosegue, comunque, senza costituirmi parte lesa e attiva del processo. Ma, la legge permette sia il risarcimento alla parte offesa in una causa civile, che la condanna dell’autore dei reati in un Proc. penale?) che non è quella che mi sta facendo adesso: infatti di remissione di querela lei mi parla solo ora come può facilmente constatare rileggendo quello che mi aveva scritto.
      Comunque la risposta alla sua nuova domanda è affermativa.
      Se volesse affidarmi la pratica può scrivere a [email protected]. L’accettazione del mandato è subordinato alla preliminare valutazione del foro di competenza

  41. ho presentato in procura notizia di reato per tso illecito, contesto reati di violenza carnale sessuale circonvenzione sequestro induzione al suicidio e avvelenamento. il tso è avvenuto con visita domiciliare a tranello su denuncia segreta del mio ufficio falsificando rifiuti e consensi come da documentazione sempre discordante. se è lecito il segreto di tale denuncia, che cmq non giustifica gli abusi del cps, di cui ho chiesto di venirne edotta per riformulare precisa denuncia, il processo dovrebbe aprirsi d’ufficio. in tal caso, da parte lesa, ho obbligo di avvocato e se la causa non vince, devo risarcire gli avvocati controparte o questi sono a carico della pubblica accusa? certo è che ho diritto al gratuito patrocinio, ma solo dopo il reinvio a giudizio come mi è stato detto, quindi in fase di indagine sembrerebbe che lo stato nn mi paga nemmeno gli investigatori.

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  42. Buongiorno avvocato,
    le scrivo per un informazione, l’anno scorso ho subito delle lesioni a seguito di un incidente stradale e qualche giorno fa mi è pervenuto a casa l’atto dalla procura che mi comunica la data della prima udienza per il procedimento penale d’ufficio della controparte per il reato di lesioni gravi e gravissime ed mi è stato inviato in quanto parte offesa. Io non ho querelato l’investitore in quanto si era subito assunto la propria responsabilità ed ho ottenuto il mio giusto risarcimento da parte della sua compagnia di assicurazione, la mia domanda è la seguente: devo presentarmi per forza all’udienza, o mi succede qualcosa se non mi presento? Nel caso di obbligo a presentarmi, posso costituirmi personalmente o devo contattare un avvocato penalista? Ripeto non è mia intenzione chiedere nulla alla persona che mi ha investito,il mio risarcimento l’ho ottenuto dall’assicurazione. Grazie mille

    Rispondi
  43. Buonasera Avvocato Bartolini,
    Riguardo a un fatto accaduto nel luglio 2015 (trattasi di minaccia grave, punibile fino a un anno) l’avviso di chiusura indagini preliminari è arrivato ben 4 anni dopo (luglio 2019) e tuttora non è giunta la citazione diretta a giudizio (tribunale monocratico). Essendo ormai passati 4 anni e mezzo senza che l’udienza sia stata fissata, presumibilmente il processo vero e proprio inizierà a quasi 5 anni dal fatto il quale si prescrive però in 6 anni, 7 e mezzo considerando le interruzioni. Difficilmente in un arco così breve si svolgeranno tre gradi di giudizio presumo….?

    Rispondi
    • Ha perfettamente ragione. Questo è il vero problema della prescrizione che riguarda solo la inefficienza dei giudici. Come saprà a giorni entrerà la riforma della prescrizione che sospende i termini dopo il primo grado di giudizio. Non entro nel merito di questa riforma che non mi trova d’accordo perchè non fa che aumentare e legittimare la voglia di non lavorare dei magistrati ma potrebbe , nel suo caso, essere una soluzione ad hoc

  44. Ma la nuova riforma riguarda tutti i reati commessi dal primo gennaio 2020 e non andrà certo indietro di 5 anni giusto? Si applicherà solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia quante sono le probabilità di arrivare a sentenza definitiva nel caso in questione? Credo pochissime ormai. E’ anche probabile che essendo un reato minore sia stato appositamente lasciato indietro? Grazie ancora.

    Rispondi
  45. Ultima domanda: la sospensione della prescrizione di 18 mesi dopo il primo grado e dopo il secondo voluta dalla legge Orlando si applica ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (2017)? Non interessa quindi un fatto del 2015 che si andrebbe a prescrivere a luglio 2021 massimo gennaio 2023? Grazie

    Rispondi
  46. La ringrazio Avvocato per i suoi utili chiarimenti. Non essendo io la parte offesa ne deduco che posso stare relativamente tranquillo. Le auguro buon lavoro; nuovamente grazie.

    Rispondi
  47. Buonasera Avvocato,
    ho richiesto spiegazioni all’amministratore di condominio per dei fatti condominiali (credo sia una mio diritto) ho mandato la 1 raccomandata e purtroppo non ho ricevuto alcuna risposta allora a distanza di 10 gg ne ho inviata una seconda alla quale mi ha risposto (inviando a tutti i condomini la mia domanda e la sua risposta che io non chiedevo di fare) dicendomi che dalla mia richiesta risulta una “pretestuosità al limite dello stalcheraggio che cela il perseguimento di scopi esclusivamente personali e non dell’ostentato bene del condominio”. Ovviamente tutto falso. Posso procedere con una querela? In caso positivo, visto che quello che mi ha detto l’hanno letto tutti i condomini, posso rispondere alla sua lettera e per conoscenza a tutti i condomini e poi querelarla oppure se scrivo non posso più fare querela? La ringrazio della risposta che vorrà darmi

    Rispondi
    • La querela presuppone che alla base sia stato commesso un reato penale. Nel suo caso almeno che l’amministratore nella comunicazione inviata agli condomini non l’abbia chiaramente offesa non vi sarebbero i presupposti per fare una querela. Tra l’altro la Procura può archiviare i reati per tenuità del fatto e qui mi pare vi siano tutti i presupposti per farlo.
      Seppur quindi potrebbe provare a proporre una querela per diffamazione vi sono concrete possibilità che la procedura non vada avanti ( ovviamente dipendendo ciò dalla valutazione personale del Pubblico Ministero incaricato questo giudizio è solo soggettivo).
      Può pertanto sia rispondere alla lettera sia proporre querela per diffamazione entro tre mesi dal fatto. Mi raccomando però una cosa. Poichè non si può sapere se il procedimento penale andrà avanti o meno, nella querela lei si limiti a descrivere i fatti e poi chieda che sia l’Autorità Giudiziaria a verificare se un fatto/reato è stato commesso e nei confronti di tutti coloro che verranno ritenuti responsabili. Eviti di indicare specificatamente che la querela viene proposta per il reato di diffamazione nei confronti di Tizio in quanto se venisse archiviata, in questo modo, rischierebbe il reato di calunnia

  48. Buonasera avvocato. Le porgo un quesito in merito alla possibilità di costituirmi parte civile nell’ambito di un processo per lesioni. E’ vero che come parte offesa posso costituirmi parte civile entro e non oltre i 5 anni dal giorno in cui il fatto è stato commesso? Il processo non è ancora iniziato per cui rischierei di perdere il diritto di costituirmi parte civile se la prima udienza non viene fissata entro i 5 anni dal giorno del reato?

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    • Il problema che mi pone riguarda la prescrizione che è di 6 anni e non di 5. Se interviene un atto interruttivo, tipo l’avviso di conclusione delle indagini, il termine diviene di 7 anni e mezzo.
      Quindi entro 7 anni e mezzo si deve arrivare alla sentenza di primo grado. Lei si potrà costituire o all’udienza preliminare o al più tardi al dibattimento prima della apertura dello stesso. Si è tanto dibattuto del problema prescrizione in questo periodo, vista la riforma. Il problema è proprio quello che mi ha evidenziato. 5 anni per fare le indagini quando il nostro codice prevede due anni al massimo nei casi più complicati. Ma, ovviamente, il termine non è perentorio e non lo è mai per i magistrati ma solo per i cittadini.

  49. Buonasera, mi trovo in una situazione simile a quella descritta dal signor Federico poco tempo fa. Cerco di spiegarmi. Sono stato vittima di reato di lesione contro la persona ormai nel lontano settembre 2015 e il processo non è ancora iniziato. Vedo che è stato posto il quesito della riforma Orlando che sospende la prescrizione in caso di condanna in primo grado ma essendo il fatto risalente al settembre 2015 vale la exCirielli? Si prescrive quindi senza sospensioni ma solo con interruzioni al massimo in 7 anni e mezzo a partire dal settembe 2015? La ringrazio infinitamente!!!

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  50. Nel 2004 ho fatto un compromesso di un seminterrato per attività commerciale e artigianale a dicembre dovevo fare contratto ,pronta per L apertura dopo aver sborsato 50 mila euro scopro tramite banca e comune dove avevo presentato apertura che il locale non aveva agibilità mentre si aspetta L esito del ctu mi arriva la chiamata de signor …per andare dal notaio ,il mio avvocato mi proibisce categoricamente di andare dal notaio,chiamata 2volte ..così loro fanno causa a me per inadempienza (io scoperto dopo 12 anni )L avvocato se ne guardava bene dal dirmelo …si fa un accordo preliminare dove il giudice dice che mi doveva dare L agibilità come da compromesso ..L avvocato fa aggiungere non ostacolando il tecnico(poi ho capito il perché) il signore in questione non si adopera per lagibilita ,il tecnico in corso di causa decide di dire farsa testimonianza dove appunto io non lo facevo entrare .perdo il primo giudizio ,mi appello faccio denunzia di falsa testimonianza ,prescritta dopo 3 anni,perdo L appello il locale non ha i requisiti per L agibilità si allaga in continuazione L umidità è pazzesca quando era in mio possesso venuto più volte i vigili del fuoco L ufficiale sanitario fatta relazione che non si potrà avere mai AGIBILITÀ il giudice dice devo dargli 6.700,ora vuole 65.000 euro affitti e 50 euro miei in tasca ,io non ho niente solo L attività e i macchinari sono un artigiana di 63 anni ..io non ho una lira …che fare c è speranza per la cassazione ?civilmente posso denunziare il testimone falso? Pi possono pignorare il furgone e macchina autocarro ?SONO DISPERATA avevo tante speranze per i miei cinque figli ,HO ROVINATO TUTTI…vorrei farla finita ma mi manca il coraggio ,momenti in cui sono pronta per farlo poi rimando,per me è la fine …ho lavorato da quando avevo 13 anni mi soni sposata a 14 ,mio marito ha lavorato poco e male quindi mi sono sacrificata giorno e notte …per completare L attività va a rotoli GRAZIE PER LA SUA RISPOSTA cordiali saluti

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  51. Buongiorno Avvocato,
    riprendo il mio messaggio dello scorso 11/12 e la ringrazio per la sua risposta del 27/12, mi perdoni il ritardo ma ho letto solo oggi. Perfetto quindi se ho capito bene, ho l’obbligo di presentarmi, il Giudice immagino mi farà delle domande sul sinistro e poi dovrò dire che non mi interessa procedere penalmente perchè i miei danni li ha pagati/ li sta pagando l’assicurazione di colui che mi ha investito giusto? In quanto nel mio caso l’assicurazione mi ha pagato per intero i danni al mio veicolo e alle cose trasportate, le lesioni ancora niente, ma solo perchè mi sono sottoposto a due interventi e non sono ancora clinicamente stabilizzato e sto continuando le terapie, ma non ci sono problemi di sorta dato che il verbale della autorità mi ha dato la totale ragione, come confermatomi appunto dalla stessa Compagnia. La ringrazio in anticipo per le delucidazioni.

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  52. E’ tutto giusto con una precisazione. Bisogna vedere come è stato rubricato il reato da parte della Procura in quanto se si tratta di lesioni gravi/gravissime non si può rimettere la querela. Ma questo, ovviamente, non dipende da lei

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  53. Buongiorno Avvocato,
    La ringrazio come sempre per la sua disponibilità e celere risposta.
    Le chiedo un’ultima informazione, dato che mi è stata data una prognosi iniziale del pronto soccorso, e quindi superiori ai 41 giorni (da quando ho letto sopra i 40 giorni trattasi di lesioni gravi/gravissime come Lei ha giustamente osservato) d’ufficio è stato aperto il procedimento penale all’investitore , quindi suppongo che il processo penale per lui andrà avanti…Volevo chiederle, Io quindi devo solo presentarmi alla prima udienza e dire quanto sopra, ovvero che intendo “uscire” dal processo in quanto sto seguendo l’iter risarcitorio con l’assicurazione, o se la querela non si può rimettere sarò costretto a presenziare ad ogni seduta del processo? La ringrazio ancora una volta, saluti.

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    • Lei non deve presenziare alla prima udienza ma solo quando riceverà l’intimazione a testi da parte del PM. Inoltre non deve dichiarare di voler uscire dal processo in quanto sarà circostanza già accertata al momento in cui la chiameranno. Infatti se così non fosse alla prima udienza si dovrebbe costituire parte civile dando mandato da un legale.

  54. Buonasera Avvocato Bartolini. So che la domanda che sto per fare è di difficile risposta ma provo comunque. Nell’ambito del penale, quanto tempo intercorre tra la sentenza di primo grado e la fissazione dell’appello? Ovvero quando inizia la discussione del secondo grado dopo la pronuncia della sentenza del primo? Grazie anticipatamente.

    Rispondi
    • Non vi è un tempo previsto per legge perchè dipende dal carico dell’ufficio. Se dovessi darle un tempo basato sulla mia esperienza potrei indicarglielo tra i due anni ( nei casi veramente più fortunati) e i 4 anni. Solo in tre casi in 20 anni di esperienza mi è capitata la fissazione dopo 7 anni. Quindi facendo una media e togliendo le ipotesi eccezionali ( 2 e 7 anni) direi che in tre anni dal deposito del ricorso è probabile che venga fissato e discussa l’udienza

  55. Buongiorno Avvocato,
    Nel mese di agosto 2017 ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica.
    Nell’ultima richiesta sullo stato del procedimento (art. 335) mi è stato risposto che vi è una citazione diretta a giudizio all’inizio del mese di marzo p.v.
    A tutt’oggi non mi è stato notificato nessun decreto di citazione.
    La domanda è: conoscendo, io, la data dell’udienza dovrò presentarmi per costituirmi parte civile oppure devo aspettare la notifica del decreto di citazione.
    Alla data dell’udienza mancano circa 30 giorni.
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • La citazione a giudizio deve essere notificata all’imputato e alla persona offesa. Pertanto dovrebbe venirle notificata a giorni. Poiché però i disguidi di cancelleria sono all’ordine del giorno farei un accesso presso la cancelleria dibattimentale per prendere informazioni più precise ed evitare poi che l’udienza fissata venga rinviata per difetto di notifica

  56. Avvocato buongiorno,
    Sono stato alla cancelleria dibattimentale…dagli atti risulta persona offesa solo il comune nella persona del sindaco p.t.
    In calce all’esposto fatto nell’agosto 2017, in qualità di proprietario confinante, avevo riportato quanto segue:
    CHIEDE che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.
    Formula altresì denuncia querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti reato procedibili a querela di parte.
    Chiedo di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.
    Domanda: è normale che non mi hanno considerato parte offesa…posso ancora fare qualcosa visto che l’udienza è fissata per la prima settimana di marzo 2020.
    Grazie per l’attenzione

    Rispondi
    • Potrebbe essere normale a secondo del tipo di reato contestato. Infatti vi è una differenza sostanziale tra colui che propone la denuncia che non sempre è danneggiato o persona offesa del reato, il danneggiato e la persona offesa.
      Comunque visto che l’udienza è a marzo dovrà munirsi di difensore, fare copie del fascicolo e vedere di costituirsi parte civile sempre che lei possa qualificarsi come persona offesa

  57. Buongiorno Avvocato,
    Dalle notizie raccolte risulta quanto segue:
    – dopo l’esposto presentato nell’agosto 2017 le indagini preliminari sono state concluse nel novembre 2017;
    – a giugno 2018 vi è stata la richiesta del P.M. di fissare la data dell’udienza;
    – la data dell’udienza è stata fissata a inizio marzo 2020;
    – a inizio aprile 2019 non essendo a conoscenza della conclusione delle indagini faccio delle integrazioni all’esposto;
    – le integrazioni di cui trattasi riguardano fatti ancor più gravi (stiamo parlando di abusi edilizi in presenza di permesso di costruire);
    – il decreto di citazione a giudizio è datato fine aprile 2019;
    Domanda: visto che i fatti riportati nelle integrazioni non sono stati considerati dal P.M….credo perché fatte arrivare dopo la chiusura delle indagini preliminari…Posso io fare un nuovo esposto relativo solo ai fatti riportati nelle integrazioni.
    Ci sono delle scadenze per reati edilizi/urbanistici.
    grazie mille

    Rispondi
  58. Buongiorno Avvocato,
    faccio seguito alle precedenti comunicazioni (ultima Sua risposta del 27 Gennaio) per chiederle un ulteriore informazione in quanto sono andato in tilt, e credo di non averle dato questa informazione importante, in quanto me ne sono accorto solo ora. Ho ricevuto il “famoso” decreto di citazione a Giudicio e all’ultima pagina dello stesso è indicato testualmente ” Il presente atto viene notificato alla persona offesa unicamente per comunicare la data dell’udienza e consentire la costituzione di parte civile. Se la persona offesa non riceve distinta citazione come testimone, la sua presenza non è obbligatoria.” Quindi, avendo, ad oggi, ricevuto “solo” il decreto di citazione a giudizio e nessun altro atto e non essendo mio interesse costituirmi parte civile (in quanto i miei danni li sta pagando l’assicurazione dell’auto della ctp) posso non presentarmi e non mi succede nulla, corretto? Ho questo dubbio perchè nelle sue risposte prima ho capito che devo presentarmi necessariamente pena sanzione e accompagnamento coattivo successivamente invece ho capito che non devo presentarmi ma solo se riceverò intimazione a testi e poi ho letto la frase che le ho riportato oggi e da qui il mio tilt piu completo. Domandone finale, allo stato attuale, ho l’obbligo di presenziare o no? Perdoni la mia ignoranza nel settore, ma come potrà notare per me è la prima volta e spero anche l’ultima. Grazie tante ancora.

    Rispondi
  59. Gent.mo avv. Bartolini,
    La querela può essere comunque presentata entro il termine di 90 giorni non dal fatto ma dall’avvenuta guarigione per le gravi lesioni personali subite. Mi anno detto che è “uguale” tanto vale come “denuncia”.
    Grazie, saluti, Roberto

    Rispondi
    • Non sapevo che l’art. 124 del codice penale fosse stato cambiato: per quanto mi riguarda io continuerò ad operare con il vecchio testo!
      Comunque se glielo hanno detto si affidi al legale che glielo ha riferito anche se ho dei seri dubbi che l’informatore sappia la differenza tra denuncia e querela e soprattutto cosa si intenda per notizia di reato.
      Se invece non fosse stato un collega a dirglielo, bè la cosa si commenta da sola in quanto ad ognuno il suo mestiere anche se qui vogliono far tutti l’avvocato senza aver fatto però il dovuto e molto lungo percorso formativo e di studi per prendere il titolo
      Saluti

  60. Gentile avvocato,
    per chiarezza – e non volendo minare le sue capacità nè riscrivere l’art. 124 del codice penale – il danneggiato, che vive solo, si è risvegliato dal coma, dopo 93 giorni. La notizia di reato e la gravità delle lesioni sono state gestite, una volta dimesso, da lui stesso utilizzando le erronee indicazione di uno studente.
    Grazie per la celerità della risposta.
    Roberto G.

    Rispondi
  61. Buongiorno Avvocato. Le vorrei porre un quesito riguardo una eventuale controquerela che vorrei sporgere. Spiego i fatti.
    Sono stato ormai 3 anni fa querelato per il reato di minaccia aggravata e dopo aver ricevuto la notifica di chiusura delle indagini preliminari ci siamo messi in contatto con la controparte attraverso i rispettivi avvocati. La contoparte, tramite avvocato, ha proposto la somma di euro 1200 per ritirare la querela ed evitare quindi il processo. Essendo il sottoscritto estraneo ai fatti a me contestati (sono andati dai carabinieri a dichiarare il falso), ho preferito non rispondere all’offerta. Dopo due mesi la controparte ha abbassato la cifra (cosa piuttosto discutibile) a mille euro. Alla fine, non trovando riscontro, ha deciso lei stessa di ritirare la querela senza prendere un centesimo. La mia domanda è: ci sono secondo Lei gli estremi per procedere ad una causa nei confronti di questi gentili signori? Mi consiglia il penale (calunnia) o una causa civile ad esempio per danni non patrimoniali? La ringrazio tanto,
    Buon lavoro.

    Simone

    Rispondi
    • Buongiorno. Il reato di calunnia si ha quando ” chiunque con denuncia, querela….incolpa di un reato taluno che egli sa innocente”.
      Partendo da questo la controparte l’ha denunciata con querela e quindi il primo presupposto previsto dalla norma ( art. 368 c.p.) sussiste. Manca attualmente la prova che il fatto denunciato è insussistente in quanto non vi è stato un processo che lo ha confermato ( assolvendola) né una richiesta di archiviazione da parte della Procura ma semplicemente la querela è stata ritirata. In teoria il reato potrebbe anche esserci ma in quanto procedibile a querela controparte potrebbe aver deciso ugualmente di ritirarla per vari motivi. Tutto questo per dire che dovrà essere data la prova della calunnia e cioè che il fatto denunciato in querela è falso e del tutto campato in aria.
      Riassumendo:
      dovrà essere data prova della insussistenza della querela e della infondatezza del fatto denunciato.
      Detto questo la strada sicuramente più consigliabile è quella di sporgere una denuncia per calunnia dando prova di quanto sopra. Non mi addentrerei in cause civili ove nel caso in cui, per qualsiasi motivo, gli venga dato torto si vedrebbe sobbarcare tutte le spese processuali.

  62. Salve avvocato, le vorrei porre un avventura capitata circa 2 anni fà, sono stato truffato su internet per un oc portatile mai arrivato pagato però un po’ di soldi, così denuncio e vado dai carabinieri, circa 2 anni dopo aprile 2020 mi arriva una raccomandata presso la mia abitazione nella quale vi è scritto che gli imputati si dovranno presentare in data …. / Presso il tribunale per il reato 630 e t…! Però non vi è l’obbligo della mia presenza in quanto vi è un pubblico ministero che li accusa !
    Le mie domande sono le seguenti..
    Nel caso ritirassi la denuncia l’udienza terminerebbe ( in quanto non vorrei entrare più in merito alla questione )
    E l’imputato potrebbe a sua volta fare ritorsioni ?
    Non so come comportarmi, grazie ancora della sua disponibilità

    Rispondi
    • Buongiorno. Bisognerebbe capire bene come la Procura ha inquadrato il reato commesso ( che non può essere rubricato all’art. 630 che riguarda il sequestro di persona). Probabilmente sarà un 640 comma 1. Se così è il reato è procedibile a querela e pertanto può tranquillamente ritirarla ed il processo di estinguerà. Ovviamente l’imputato non solo non potrebbe fare ritorsioni ma le dovrebbe essere grato.

    • lei cosa mi consiglia di fare ?
      Il costo quanto ammonterebbe ?
      È inoltre se io non ritirassi la denuncia il caso continuerebbe ugualmente ?
      Cioè se la vedrebbe il pubblico ministero se non mi costituisca parte civile.

    • Non posso consigliare una strategia difensiva senza leggere le carte. In linea generale per il costo non so a cosa si riferisca ma rimettere la querela non ha costi ( se è questo che intendeva). Se non ritirasse la denuncia il processo farebbe il suo corso e lei verrebbe chiamato a testimoniare.

  63. Buongiorno
    Volevo gentilmente un informazione riguardo un processo che dovrà effettuarsi nel mese prossimo.
    È un decreto di citazione a giudizio nei confronti di due persone per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità nei confronti di mio marito gli imputati vengono citati per gli articoli 110. 81c. 2 cpv. 640 c. 2. 61 comma 1 n. 5 e 7 c. p.
    Brevemente le descrivo la motivazione.
    Mio marito ricevette due telefonate la prima da una persona che si presentava come l’amministratore delegato della rivista Polizia e la seconda persona era una segretaria di un funzionario del tribunale di Milano.
    Mio marito era abbonato alla rivista Polizia ma poi decise di revocarla questi lo indussero a pagare una somma di circa 5000€ poiché era stata intentata una causa per non aver rinnovato l’abbonamento alla rivista e per saldare il debito avrebbe dovuto pagare.
    Questo importo venne distribuito una parte a questo amministratore è l’altra a questa impiegata sui rispettivi conti correnti.
    In seguito resosi cosciente della truffa subita decise di porre denuncia ai Carabinieri.
    Per motivi finanziari a sostenere le spese processuali, data l’età 78 anni e la precaria salute vorrebbe esimersi dal presentarsi a quell’udienza come parte civile nei loro confronti e nemmeno come persona fisica.
    La mia domanda è questa avendo esposto denuncia ai Carabinieri ed essendo mio marito la parte offesa è obbligato a partecipare al processo? Le sarei grata di un suo eventuale consiglio.
    Saluti Doriana

    Rispondi
    • Prima di tutto suo marito si può costituire parte civile solo se vuole. Altrimenti sarà libero di non farlo.
      Alla prima udienza non sarà necessario che suo marito si presenti e quindi non dovrà andare alla prossima udienza se è la prima e se non ha ricevuto convocazione come testimone.
      Nel corso del processo però verrà sicuramente chiamato a testimoniare ed in questo caso non potrà esimersi

  64. Buongiorno
    È una relata di notifica che abbiamo ricevuto ed è la prima udienza che fanno, non credo che sia convocato come testimone.
    La ringrazio di cuore per la sua tempestiva risposta e i suoi preziosi consigli.
    Saluti Doriana

    Rispondi
  65. Buonasera Sig. Avvocato. Sono stato accusato del delitto art. 81 cpv, 612 co. 1 e 2 c.p. ovvero minaccia aggravata, come riportato sull’avviso di chiusura indagini preliminari, per un fatto risalente a esattamente 5 anni fa. Senza entrare in merito alla presunta innocenza, il processo non è ancora stato fissato, non essendo nemmeno arrivata la citazione diretta a giudizio. Come mi dovrei comportare? Il prossimo anno in teoria cade in prescrizione. Mi è stato detto che in presenza di atti interruttivi il limite massimo è 7 anni e mezzo e non oltre, quindi al massimo mancherebbero due anni e mezzo. Se ancora non c’è l’ombra di un’udienza quale esito portà avere? La ringrazio

    Rispondi
    • Le hanno detto bene. Se non arriva nulla lei ne trae solo vantaggio proprio per la decorrenza della prescrizione. Direi che comunque visti i tempi processuali anche se arrivasse la citazione nelle more del processo di primo o al limite di secondo grado il reato si prescriverebbe

  66. La ringrazio infinitamente. Avrei un ultimo quesito: la costituzione della parte civile ha un termine di 5 anni nel senso che la controparte potrebbe costituirsi parte civile entro e non oltre i 5 anni dal giorno in cui è avvenuto il reato? Nel caso in cui il processo non è iniziato nell’arco dei 5 anni come funziona? Grazie ancora e Saluti
    Mario

    Rispondi
    • La costituzione di parte civile deve avvenire entro e non oltre il termine di apertura del dibattimento. Questo è l’unico termine che il nostro codice prevede. Probabilmente lei fa riferimento alla prescrizione.
      Se la prescrizione avviene prima del processo il reato si estinguerà e non verrà promossa l’azione penale da parte del PM. Se invece il termine prescrizionale decorre durante il processo probabilmente la parte civile si sarà già costituita ma soggiacerà al termine di prescrizione.
      Per le contravvenzioni il termine di prescrizione è di 4 anni aumentato sino ad 1/4 nel caso vi siano atti interruttivi. Nei delitti puniti con reclusione e/o multa il termine è di 6 anni aumentato sino ad 1/4 nel caso di atto interruttivo. Il termine prescrizionale può inoltre variare in base al tipo di reato, recidiva ecc.

  67. Avvocato buonasera
    Ho denunciato il mio ex marito per stalking(dopo che me ne ha combinate di ogni) ovviamente con fatti e testimoni
    Settimana scorsa i vigili mi hanno consegnato la chiusura delle indagini
    Dove io sono la parte offesa ed il mio ex marito entro 20 giorni dovrà con un legale difendersi perché poi sarà processato
    Sono stata contattata dalla famiglia che in maniera educata mi chiedono di togliere denuncia in quanto ultimamente sembra lui stia meglio (ha una nuova compagna) e non mi creerà più problemi
    Evitando così processi di anni e molti soldi
    Ed anche situazioni sgradevoli
    Dal momento che per difendersi verranno chiamati in causa amici,fratelli,genio ecc
    La domanda è:
    Io sono obbligata a presentarmi al processo?
    Vorrei evitarlo il più possibile
    Visto che ci sono delle indagini non è più la mia parola contro La sua MA I FATTI ACCADUTI
    vorrei tassativamente lasciare fuori i mie genitori anziani con i loro problemi
    Lei pensa sia meglio ritirare tutto ed evitare tutto questo squallore oppure potrebbe essere tattica loro difensiva
    Da parte offesa che doveri ho???
    La ringrazio anticipatamente
    Alessandra

    Rispondi
    • Lei ha il dovere di testimoniare i fatti così come descritti in querela che, se ritrattati, possono portarla ad una imputazione per falsa testimonianza.
      Sfugge a volte come funzionano i processi e come si forma la prova nel processo. Infatti le indagini le fa il Procuratore per valutare e sostenere l’accusa in un processo, altrimenti archivierebbe il caso se non ritenesse fondate le indagini.
      Ma i fatti vanno provati e si provano con testimoni tra cui lei è, in questo caso, il testimone principale: a questo non si può sottrarre in alcun modo.
      Non è detto nemmeno che lei possa ritirare la querela , circostanza che non posso dirle in quanto dipende da come il PM ha descritto il fatto di reato nel capo di imputazione: infatti lo stalking non sempre è rimettibile.
      Se fosse rimettibile, prescindendo il fatto da questioni giuridiche, non posso consigliarle se rimettere o meno la querela dipendendo ciò da una sua valutazione personale: sta di fatto che se l’intenzione non fosse stata quella di procedere allora non si sarebbe dovuto nemmeno proporre la denuncia. E’ ovvio che se una propone una denuncia è perché vuole andare avanti per quanto subito. Sicuramente se lei ritirasse (sempre che lo possa fare) la querela sarebbe un vantaggio non indifferente per l’altra parte e lei non avrebbe certamente garanzie che poi quanto promesso venga mantenuto.
      Inoltre lei può costituirsi parte civile e richiedere i danni nel processo.

  68. Avvocato lei ha perfettamente ragione
    Dal momento che si procede con una denuncia è giusto portarla avanti
    Detto questo stamattina mi sono recata in caserma e mi è stata negata ritiro denuncia
    Quello che mi tormenta non è la mia presenza a testimoniare
    Ma il tirare in ballo figli (19/18 anni)
    Che ne hanno già viste troppe ed i miei genitori anziani
    Questo mi fa sentire un malessere interiore senza fine
    Se loro non fossero tirati in causa io non avrei tutte queste paranoie ma da come ho capito lo saranno per forza

    Rispondi
  69. Salve, vorrei un cortese chiarimento.
    La citazione in giudizio penale per il reato di omicidio colposo, deve essere notificata anche ai prossimi congiunti della vittima (p.o.)? oppure i prossimi congiunti devono farne specifica richiesta. (in pratica un procedimento penale, per omicidio colposo, quindi procedibile d’ufficio, si è chiuso con patteggiamento, senza che alla figlia della vittima venisse mai notificato alcun atto processuale). Si può richiedere l’annullamento della sentenza?

    Rispondi
    • La norma parla di notifica alla persona offesa e non al danneggiato da reato come sareste in questo caso voi. Considerate inoltre che nel patteggiamento la persona offesa e/o parte civile non ha ruolo perché è un accordo tra PM e difesa che deve essere vagliato dal Giudice. Pertanto anche se il procedimento per un vizio di nullità che a mio avviso non sussiste nel caso in esame dovesse ripartire quello che otterreste è solo la fissazione di una nuova udienza ove l’imputato ripatteggerebbe alle stesse condizioni attuali

  70. Buonasera Sig. Avvocato. Sono indagato per un piccolo reato di minaccia grave. Essendo incensurato e ultrasettantenne mi conviene optare per il patteggiamento? In quel caso non dovrei preoccuparmi delle spese processuali e di eventuali azioni civili della controparte? Riceverei comunque il beneficio della condizionale? Grazie

    Rispondi
    • Non le posso consigliare una strategia senza studiarmi gli atti in quanto anche se fosse colpevole potrebbero esserci soluzioni difensive diverse dal patteggiamento. Se in linea generale però vuole togliersi il peso subito il patteggiamento può essere una soluzione ma dovrà comunque corrispondere il dovuto al suo avvocato e all’avvocato di parte civile. Per il risarcimento invece controparte potrà farle una causa a parte (civile).
      Se è incensurato è molto probabile che otterrà la sospensione condizionale sempre che la pena venga determinata sotto i due anni

  71. Buon pomeriggio Avvocato, mia figlia ha avuto un decreto di citazione diretta a giudizio come parte offesa (le rubarono la borsa con i documenti, che poi hanno utilizzato per una tentata truffa). So che come parte offesa non ha l’obbligo di presentarsi in udienza, ma risulta anche nella lista dei testimoni. Deve necessariamente presentarsi in udienza o deve attendere un’eventuale citazione diretta come testimone? (noi abitiamo a Napoli e l’udienza è a Milano). La ringrazio

    Rispondi
  72. Buongiorno, a seguito di attriti con il vicino (il quale mi aveva fatto due denunce presso i Carabinieri, una per rumori molesti notturni del tutto infondata, e un altra perchè una volta reagii alle sue provocazioni dandoli un calcio alla porta), oggi ho ricevuto una lettera dal tribunale in qualità di indagati io e mia madre (senza aver mai fatto nulla!!), la quale mi avvisa della “proroga del termine per le indagini preliminari previsto dall’arti.406. Le parti hanno facoltà di presentare memoria entro 5 giorni dalla notifica”.
    Che cosa significa? Come mi devo comportare?
    C’è scritto che siamo indagati per l’art.612 bis dal 2013 ad oggi, che tenuto conto del periodo di sospensione delle indagini per il lockdown, ad agosto scade il termine per le indagini preliminari e che visto che non è possibile concluderle entro tale data, per far luce sui fatti si rendono necessarie ulteriori attività, da qui la proroga al 17.03.2021.
    Ora premesso che a parte qualche screzio e diverbio verbale, non ho mai fatto nulla, e che anzi è la mia porta che ha ancora i segni delle martellate che il vicino veniva a dare per presunti rumori notturni, cosa dovrei fare essendo totalmente innocente??
    Il vicino è riuscito ad aprire le indagini con una denuncia ai Carabinieri senza avvocato giusto? E’ necessario che io mi munisca di un legale per difendermi, e accusare il vicino di calunnia essendo tutto infondato? Sono incensurato e mai avuto a che fare con queste cose nè io nè mia madre. Grazie mille

    Rispondi
    • Con l’avviso di proroga delle indagini viene stabilito che le parti possono presentare memoria per disquisire sulla richiesta di proroga. E’ una formalità che lascia il tempo che trova, salvo rare occasioni e quindi non deve fare assolutamente nulla per il momento.
      Bisogna poi vedere cosa accade nel senso che il PM potrà o archiviare il procedimento oppure proseguire e citarla a giudizio ( le arriverà prima una notifica di avviso di conclusione delle indagini). Solo in quel momento potrà sapere se dovrà affrontare o meno il dibattimento ed avrà necessariamente bisogno di un legale che la difenda e dimostri la sua innocenza. Per quanto riguarda la calunnia in teoria potrebbe proporre anche oggi la denuncia ma, probabilmente, le verrebbe archiviata con la motivazione che deve attendere la fine del procedimento a suo carico. Quindi è consigliabile proporla quando e se verrà giudicato e quindi quando avrà ottenuto la sentenza di assoluzione passata in giudicato o quando il procedimento verrà archiviato. Il problema della proposizione della denuncia per calunnia riguarda la prescrizione perchè il momento consumativo del reato parte dal momento in cui il suo vicino ha depositato la querela nei suoi confronti ed il tempo di prescrizione è di 6 anni e di 7 anni e mezzo qualora sia intervenuto un atto interruttivo della prescrizione.

  73. Buongiorno,
    scrivo per ricevere un parere legale relativamente a quanto mi è accaduto anni fa.
    Sono una ragazza di 20 anni.
    Intorno ai 14 anni, quando ancora frequentavo le scuole medie, iniziai ad essere vittima di bullismo.
    In particolare, una ragazza della mia classe (ero in seconda media) ed una sua amica di terza, presero ad insultarmi e ad aizzarmi contro sia la mia classe che quella dei più grandi.
    Inutile dire che trascorsi periodi molto difficili, data la mia gran timidezza e la mia paura (la ragazza più grande mi minacciava costantemente di picchiarmi all’uscita di scuola e l’anno seguente, poiché venne bocciata, me la ritrovai in classe mentre io ero terrorizzata dal doverla incontrare). Al tempo andava di moda il sito Ask.fm, che consente di scrivere domande mantenendo l’anonimato.
    Io, all’inizio non reagì mai a loro insulti ma alla fine, sbagliando, risposi pan per focaccia ed insultai varie persone che conoscevo, in maniera molto pesante.
    Ero talmente presa dalla rabbia che neppure mi rendevo conto del male che ho fatto per mesi.
    Ho smesso quando sono stata scoperta ed una ragazza mi ha minacciato di denuncia se non avessi smesso.
    Non sono una cattiva persona e quando mi resi conto di avere esagerato e di non avere preso in considerazione le conseguenze, stetti male per anni, tanto che fui tentata di togliermi la vita per via dei sensi di colpa.
    Non scrissi mai più sui social né mi è mai più capitato di arrivare agli insulti con qualcuno.
    Da allora feci sempre molta attenzione a tutto ciò che facevo e con il tempo, capii che se lo desideravo davvero, potevo imparare da quei miei errori e diventare una persona migliore.
    Così, mi sono spesso occupata di fenomeni quali bullismo e cyber-bullismo negli anni ed in più, ho scelto come facoltà, quella di giurisprudenza, perché il mio passato mi ha insegnato quanto sia importante dare peso alla giustizia ed assumersi le proprie responsabilità.
    Io ad alcune di queste ragazze, dopo anni, ho riparlato.
    Ho chiesto scusa ed è stato molto apprezzato.
    Con altri invece, non ho ripreso alcun rapporto ma, mi sono concentrata su me stessa per riparare ai miei errori tanto che, quando nella mia città, è venuto a mancare un ragazzo che sapevo essere loro amico, ho scritto a tutte per dimostrare la mia vicinanza ed offrire la mia disponibilità.
    A distanza di 6/7 anni tuttavia, non mi do ancora pace, ancora sono dilaniata dai sensi di colpa, nonostante sappia che per me quello fosse stato un periodo terribile. Ho sempre pensato che qualcuno, alla fine mi avesse denunciato ma non ho mai ricevuto niente, neanche un avviso di garanzia.
    Sono trascorsi 6/7 anni e mi chiedo se adesso, potrei stare tranquilla perlomeno a tal proposito.
    Attendo il vostro parere e vi ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • Visto il tempo trascorso ritengo che se nulla ha ricevuto probabilmente non è stato fatto alcunché nei suoi confronti anche perché, in caso contrario, sarebbe già decorso molto tempo computabile ai fini della prescrizione. Quindi a mio avviso può tranquillizzarsi

  74. Buonasera Avvocato. L’ho contattata tempo fa su questo blog a proposito di un reato di minaccia grave compiuto nel luglio del 2015, ovvero più di 5 anni fa. Nel caso in cui mi volessi togliere definitivamente la questione di torno, optando per il patteggiamento, chiuderei l’azione penale ed essendo incensurato quasi certamente il patteggiamento ristretto verrebbe subordinato al beneficio della condizionale per cui non ci sarebbero conseguenze…..Mi chiedo piuttosto che esito possa avere la richiesta di azione civile che a quel punto immagino decada insieme al termine dell’azione penale (dovuto al patteggiamento) per cui dovrà essere eventualmente chiesta separatamente e a carico della cosiddetta parte offesa…. Da quanto ne so, mi corregga se sbaglio, se il danno derivato da reato (mai quantificato in quanto non materiale, fisico, nè patrimoniale) risale a 5 anni e mezzo fa, la richiesta di risarcimento civile di questo fantomatico danno non deve essere richiesta entro i 5 anni dalla data dello stesso e non oltre? Grazie per l’attenzione.

    Rispondi
    • Il suo ragionamento è corretto tranne che per la prescrizione. Infatti il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ma in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Pertanto il termine di prescrizione sarà 7 anni e mezzo.

  75. Buonasera Avvocato Bartolini. Vorrei dei chiarimenti riguardo la possibilità di costituirsi parte civile nell’ambito di un processo per minaccia. In particolare nel caso in cui la controparte dovesse scegliere il patteggiamento, la parte offesa non può chiedere risarcimento in sede penale. Il quesito è: se l’imputato opta per il patteggiamento prima dell’inizio del dibattimento, la parte offesa rimane del tutto fuori? Non si vedrebbe nemmeno rimborsata la quota versata per la costituzione di parte civile? Che ne è invece del compenso versato dalla parte offesa al proprio avvocato? Grazie
    Saluti

    Rispondi
    • Se ci si costituisce parte civile e l’imputato patteggia, il giudice liquida comunque le spese di costituzione di parte civile: per il risarcimento bisognerà poi fare una azione a parte.
      Se invece si resta solo persona offesa senza costituirsi nessun rimborso, nemmeno delle spese legali, potrà essere disposto.

  76. Grazie per il chiarimento. Ultima domanda: cosa succede nel caso in cui l’imputato ha concordato l’applicazione della pena col PM (quindi ha patteggiato) prima della prima udienza e prima ancora che la parte offesa abbia espresso l’intenzione di costituirsi parte civile? Grazie in anticipo.

    Rispondi
    • Non cambia nulla in quanto l’accordo con il PM può essere preso prima della udienza ma poi è il giudice, in udienza, che deve approvare il patteggiamento.A tale udienza la persona offesa si costituirà, se lo riterrà, parte civile ed il giudice liquiderà le sole spese processuali a carico dell’imputato

  77. Buongiorno Sig. Avvocato.
    Avrei un quesito da porLe in tema di prescrizione. Nei mesi di emergenza dovuti al Covid, ovvero marzo e aprile scorsi, vorrei sapere se c’è stata una sorta di “congelamento” dei termini di prescrizione per un processo penale non ancora iniziato (la cui udienza non era ancora stata fissata). Nel frattempo la prima udienza è stata fissata a gennaio prossimo ma quasi certamente slitterà ad aprile per gli stessi motivi legati al Covid per cui anche in questa circostanza ripropongo lo stesso quesito. Molte grazie.

    Rispondi
  78. BUONA SERA AVVOCATO… HO PRESENTATO QUERELA 2 ANNI FA CIRCA TRAMITE CARABINIERI , MA IL GIUDICE HA DECISO CHE ERA CASA DA TRIBUNALE DEL LAVORO, SI TRATTAVA DI MOBBING, MA IO AVEVO CONCILIATO E MI ERO DIMENTICATO DI INSERIRE LA CONCILIAZIONE . HANNO ARCHIVIATO ED ORA SONO PASSATI 6 MESI… VORREI FAR RIAPRIRE LA QUERELA CONSEGNANDO NUOVA DOCUMENTAZIONE. COSA NE PENSA? SE NON LA RIAPRONO POSSO RIFARE UNA NUOVA QUERELA ?

    Rispondi
    • Senza vedere la documentazione si può dire tutto ed il contrario di tutto. Comunque in linea generale, può presentare una nuova querela qualora vi siano fatti nuovi ed entro 3 mesi dal fatto qualora il reato commesso sia procedibile a querela: se invece il fatto rientrasse tra i reati procedibili d’ufficio questo termine non si avrebbe.
      Far riaprire il caso invece la vedo una possibilità a dir poco ardua se non completamente fallimentare e quindi opterei più per l’altra soluzione ma, ripeto, solo qualora vi siano fatti nuovo e recenti.
      Ovviamente in questo caso bisognerà cercare di redigere una querela che superi il problema che ha portato alla precedente archiviazione altrimenti si avrà lo stesso risultato

  79. Buongiorno Avvocato. RingraziandoLa per la sollecita risposta vorrei a questo punto sapere se i 64 giorni di congelamento della prescrizione sono tuttavia contati per poter presentare i requisiti della Legge Pinto per la ingiusta durata dei proessi….oppure non vengono considerati neanche in tal senso…? Pensi che da un anno e mezzo le indagini preliminari si sono concluse e non è nemmeno iniziato il dibattimento. Grazie nuovamente.

    Rispondi
    • Assolutamente no. L’emergenza Covid vale ovviamente in ambedue i sensi altrimenti sarebbe ingiusta. Infatti è la legge che prevede che le cause nel periodo di emergenza non possano venir fatte e tantomeno si può ipotizzare che poi un tribunale sanzioni i magistrati per inefficienza ( perchè di questo si parla riguardo alla legge Pinto) perchè non hanno fatto udienza nel periodo Covid quando la legge imponeva questo.
      Per rincuorarla le dico che i tempi che mi indica sono non solo normali ma anche brevi. A Lucca spesso capita che a tre anni dalle indagini non vi sia ancora il dibattimento e con questo penso di averle detto tutto… E’ una cosa inconcepibile ma il motivo per cui poi i reati si prescrivono è proprio questo.

  80. Buongiorno Sig. Avvocato. ho optato per l’istanza di patteggiamento per un piccolo reato punibile fino a un anno. Avrei una domanda a tal proposito: le poche spese processuali non sono a carico dell’imputato da quanto mi è stato riferito e non c’è alcun risarcimento per la controparte nel caso in cui si volesse costituire parte civile. Al massimo il giudice può disporre un rimborso a quest’ultima per la quota spesa per la costituzione di parte civile da quanto ho capito…..La domanda è questa: chi mi garantisce che l’avvocato della controparte non faccia “la cresta” presentando al giudice che poi disporrà eventualmente il rimborso una nota spese del tutto gonfiata per rifarsi sul sottoscritto? Che garanzie di trasparenza ho a tal proposito e soprattutto c’è una procedura di controllo sulle eventuali spese sostenute dalla controparte? Grazie

    Rispondi
    • L’argomento è sicuramente vasto e moltissimi testi illustri lo hanno trattato. Quindi credo che la domanda voglia sottendere ad una richiesta di approfondimento in quanto altrimenti sarebbe illogico pensare che in un post si possa pretendere l’esame di un argomento tanto vasto. Le consiglio per approfondimenti il Trattato teorico-pratico di diritto penale. Vol. 1: La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa.

          

  81. Buonasera, circa 7 anni fà sono stato vittima di un reto per truffa, in sintesi, ero amministratore di una società e ho ordinato uno smartphone che doveva essere recapitato dal gestore presso la mia sede legale che frequentavo pochissime volte, giorni prima della consegna mi arriva il messaggio dal gestore che il pacco sarebbe stato spedito nei giorni successivi e che mi avrebbero chiamato per avvisarmi della consegna e per indicare l’orario, a quel punto un giorno dopo ho chiamato per sollecitare e mi indicavano che il pacco era stato recapitato e quindi chiamando il titolare dello studio nella mia sede legale mi diceva che nessuno aveva ne ricevuto e irtirato il pacco, avvio la procedura con fax per bloccare tutto presso il gestore e sporgo querela.la fase saliente per la domanda:

    Dopo 7 anni vengo convocato in tribunale in qualità di teste costituito parte civile, in sede di tribunale l’avvocato della difesa mi pone delle domande alla quale ero sicuro e rispondo, nella penultima mi chiede “ma il titolare aveva dei collaboratori”? e io rispondo “non ricordo bene credo di si ma non so precisamente, non ricordo bene, andavo poche volte, e qualche volte c’era gente che lavorava e qualche volta era anche da solo” al che l’avvocato dice al giudice questo lo devo contestare e legge nel suo fascicolo che avevo detto ai tempi della denuncia ai carabinieri che il titolare della sede legale aveva un ragazzo di circa 25 anni in su che avevo visto qualche volta, poi l’ultima mi dice descrivimi il titolare della sede e io lo descrivo correttamente, poi conclude facendomi vedere una foto del titolare dello studio e dico sembra lui nella foto non si capisce bene ma si mi sembra. Può dirmi per favore cosa ne pensa di questa vicenda e cosa devo aspettarmi secondo lei e in base all’accaduto sulla contestazione nella deposizione cosa ne pensa, per magari contattarvi ed approfondire.Grazie mille in anticipo

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    • Buongiorno. Non studiando le carte processuali ( mi riferisco al fascicolo del PM) la risposta che le darò è sicuramente approssimativa. Prima di tutto lei, proprio per evitare situazioni come quelle accadute, avrebbe potuto costituirsi parte civile e tramite il legale che la rappresentava farsi parte attiva nel processo. Se così fosse stato il suo legale avrebbe potuto contrastare la difesa anche con domande specifiche che le sarebbero state rivolte durante il processo. Passando invece alla situazione attuale le faccio presente che quello che è successo al processo , da parte della difesa, è la c.d. contestazione. In pratica si fa presente al giudice, previa domanda, che il teste ( in questo caso lei) aveva detto circostanze diverse durante la fase delle indagini: la tecnica della contestazione ha lo scopo di screditare il teste e renderlo meno credibile dinanzi al giudice. Ovviamente il tutto va contestualizzato e nel suo caso, stando a quanto mi ha raccontato, non rilevo, secondo il mio parere, elementi tali da far si che possa essere ritenuto un teste non attendibile dinanzi al giudice solo per quella eccezione fatta dal difensore. Da quanto mi riferisce non si comprende chi sia stato portato a processo per questo procedimento. Se l’imputato è il corriere, come già avvenuto, la difesa vuole cercare di dimostrare che il pacco è stato recapitato e preso da altro soggetto. In questo caso il corriere verrebbe assolto se si dimostrasse tale assunto. E’ anche vero, però, che, come da lei detto, il pacco doveva essere solo a lei recapitato e si potrebbe comunque vedere, nel corriere, una leggerezza in quanto, anche se lo avesse consegnato, si sarebbe dovuto accertare della sua identità. In questo caso però poterebbe ravvisarsi una mera colpa che escluderebbe il reato perchè la truffa è punibile solo a titolo di dolo e non colpa e porterebbe la questione solo su un piano civilistico. Come potrà vedere vi sono molte sfaccettature che solo, dopo lo studio delle carte processuali, possono essere chiarite. Quello che però è oggettivo che il reato in questione si prescriverà in quanto il tempo di prescrizione è di 6 anni aumentato sino a 7 anni e mezzo in caso di interruzione ( salvo eventuali aggravanti di cui non sono a conoscenza). Anche se il processo in primo grado finisse domani, facendo appello e visto che la media per la fissazione dell’udienza di appello è di tre anni, è moltom probabile che il processo penale finisca in questo modo, potendo al più agire civilmente.

  82. aggiungo nella prima parte che nella consegna si citava espressamente che dovevo essere presente io con copia di carta d’identità e codice fiscale , quindi si presume che qualcuno al mio posto si è presentato e ha ritirato fingendo di essere me..

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  83. La mia unica preoccupazione è sulla contestazione e mia piccola disattenzione e contestazione del legale della difesa potrei incorrere in qualche problema e quindi oltre al danno anche la beffa. Cordiali saluti e grazie mille per la sua professionalità, qualora avessi la necessità non esiterò a contattarvi per essere assistito da voi.

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  84. Salve, vorrei un chiarimento. Nel 2014 sono stato vittima di una truffa online. Di seguito ho esposto denuncia ai carabinieri. Due anni fa mi arriva con raccomandata una notifica che mi informa che è stato chiuso le indagini preliminari. In tale notifica le persone offese eravamo circa 50 persone. Io decisi di non costituirmi come parte civile, per cui non ho presentato ne prodotto documenti.
    In questi giorni mi chiamano i carabinieri perchè hanno una notifica per me. La notifica mi invita a presentarmi come testimone del processo a Roma (io sono di Catania) ma in un rigo scritto a penna, c’è scritto: “NB La mancata presentazione sarà considerata tacita remissione di Querela”.
    Io non ho intenzione di proseguire al processo. Ho solo denunciato. Tra l’altro la truffa è stata di circa 90€.
    Vorrei sapere gentilmente se non dovrei presentarmi avrò delle conseguenze penali? dovrei produrre della documentazione da inviare?
    inoltre posso ancora ritirare la querela?
    Aspettando una sua risposa le invio cordiali saluti.

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  85. Gentile Avvocato,
    Più di un anno fa sono stato coinvolto in un incidente stradale che mi ha procurato un danno fisico valutato in 10 gg di prognosi al pronto soccorso. Chi mi ha tamponato mi ha prima insultato senza scendere dall’auto e poi è scappato. Ho proceduto a querela per lesioni colpose ed omissione di soccorso. Credevo fosse stato archiviato il tutto e invece mi è arrivata la notifica in cui mi si dice che si aprirà il procedimento solo per art. 590 cp. davanti al G.d.P.. Io sono indicato come testimone. Fortunatamente erano presenti telecamere che provano i fatti come descritti in querela. Non voglio costituirmi parte civile in quanto già liquidato dall’assicurazione. Ho due domande: se l’imputato venisse assolto devo risarcire le spese processuali o del suo avvocato ?
    Essendo io solo al momento del fatto e loro invece in due sull’auto, rischio che possano non dire la verità e accusarmi ingiustamente di qualcosa per giustificare che non si sono fermate (per esempio inventarsi minacce) ? Crede che abbia bisogno di un difensore ? Ho già contattato altri legali alcuni mi dicono di rimettere la querela e altri di stare sereno e andare a testimoniare e basta. Io credo di aver subito un’ingiustizia e vorrei far valere i miei diritti ma ho paura dopo di trovarmi in un vortice legale che anziché tutelarmi mi danneggi. Come avrà capito sono confuso su come comportarmi.
    Grazie per la sua risposta.

    Rispondi
    • Buongiorno Simone e grazie per avermi scritto e visitato il mio sito. Mi permetto di darti del Tu per un colloquio più informale. Ti rispondo alla prima domanda dicendoti che assolutamente non dovrai rifondere nè le spese processuali nè tantomeno quelle del suo avvocato e sai perchè? Perchè in pratica non sei tu che agisci nei confronti di chi ti ha provocato le lesioni ma bensì la Procura ( cioè lo Stato). In poche parole te hai, con la querela, messo al corrente la Procura di un fatto che costituisce reato ma è poi la Procura, che poteva anche archiviare il caso se non riteneva sussistere il reato, che ha deciso di agire e portare a processo chi ti ha danneggiato. Spesso quando si viene processati agli avvocati viene fatta questa domanda: ma se vengo assolto le spese dell’avvocato non le debbo mica pagare? In realtà, per lo stesso concetto, chi è sotto processo si deve pagare tutte le spese anche se verrà assolto non potendole andare a richiedere alla Procura: qui ci sarebbe da aprire un capitolo sulla responsabilità dei magistrati praticamente assente nel nostro ordinamento ma si andrebbe oltre alle domande che mi hai fatto.
      Per quanto riguarda il fatto che si inventino qualcosa, tipo le minacce, ti rispondo dicendoti che se ciò fosse vero sarebbe stata proposta querela per minaccia nei tre mesi. Quindi su questo punto vada più che tranquillo: tra l’altro, come mi hai detto vi sono delle telecamere che hanno ripreso i fatti.
      Andiamo quindi al pratico. Prima di tutto non hai bisogno di un difensore perchè l’assistenza legale ti servirebbe solo se tu ti volessi costituire parte civile per chiedere i danni. Poichè sei già stato risarcito la costituzione di parte civile non ha senso e quindi non hai bisogno di farti assistere da un avvocato. Rimettere la querela, visto il risarcimento è una possibilità per chiudere tutto ma è anche vero che la tua intenzione è quella di far valere i tuoi diritti per una ingiustizia che va ben oltre le semplici lesioni. Quindi quello che dovrai fare sarà semplicemente è presenziare all’udienza ( anche la prima ed anche se non sei chiamato a testimoniare): questo in quanto dal Giudice di Pace può accadere che la mancata presenza della persona offesa venga intesa, soprattutto se vi è stato risarcimento, come remissione tacita della querela. Successivamente dovrai semplicemente andare a testimoniare senza temere alcunchè.

  86. Buonasera Avvocato.
    Le spiego la mia situazione nel modo (spero) il più chiaro possibile. Ho già scritto in precedenza in questo blog. Sono stato querelato per il reato di minaccia grave avvenuto nel luglio del 2015. Nessuna notizia fino al luglio 2019 quando a distanza di ben 4 anni arriva la chiusura delle indagini preliminari. Un anno e mezzo per arrivare alla prima udienza dove, nell’occasione si è giunti a un accordo transattivo con la parte offesa la quale ritira la querela. Vi sarà tuttavia nel prossimo luglio, a esattamente 6 anni dal fatto un incontro tra giudice e avvocati delle parti per stabilire, dal momento che non è mai stato chiarito, se sussistono aggravanti. In questo caso si procederà d’ufficio ma mancherebbe un solo anno e mezzo al sopraggiungere della prescrizione rientrando il reato commesso nel 2015 nella ex Cirielli. Cosa condiglierebbe di fare nel mio caso? Patteggiare (se ancora possibile) oppure “tirare avanti” fino a che la situazione kafkiana non avrà termine? Premetto che non entro in merito circa le mie responsabilità che, all’atto della transazione, non ho comunque riconosciuto. Grazie per l’attenzione.
    Saluti

    Rispondi
    • Patteggiare nel suo caso?? MAI! Premesso che se trova un giudice intelligente, vista la transazione, riuscirà a non riconoscere le aggravanti e tutto si chiuderà con la remissione della querela e quindi l’estinzione del reato. Ma se così non fosse il reato si sta per prescrivere ed anche se dovessero fare il giudizio di primo grado in modo veloce con l’appello si prescriverebbe.
      E’ vero che con il patteggiamento si hanno dei benefici tipo riduzione di pena, non menzione nel casellario ecc. ma perchè prendere una condanna quando la si può evitare?
      La scelta di un patteggiamento, se il processo dovesse andare avanti, potrebbe essere giustificabile solo qualora uno voglia chiudere il processo subito in quanto averlo pendente gli provoca stati di ansia oppure per questioni economiche visto che comunque portare avanti il processo costerà qualcosa di più che patteggiare. Ma a parte queste due ipotesi io personalmente non consiglierei in queste condizioni di patteggiare. Ovviamente il consiglio migliore glielo può comunque dare il legale da cui è assistito visto che è a conoscenza di tutte le carte.

  87. SALVE AVVOCATO LE VORREI CHIEDERE SONO STATO CITATO IN TRIBUNALE COME PARTE OFFESA PER DELLE MINACCE NEI MIEI RIGUARDI. IO IN QUESTO CASO POSSO RIFIUTARMI A COMPARIRE IN TRIBUNALE ? O INCORRO IN QUALCHE PROCEDIMENTO PENALE ED ECONOMICO?
    GRAZIE IN ANTICIPO PER LA SUA RISPOSTA

    Rispondi
    • Non può rifiutarsi in quanto è testimone i quel procedimento ed anzi è il testimone principale. Se non va incorre in una sanzione e nell’accompagnamento coattivo da parte della polizia giudiziaria

  88. Buonasera Avvocato, ho letto con interesse la più parte dei suoi interventi in risposta ai lettori del suo interessante sito. Voglio esporle il mio caso rapidamente nella speranza di avere un suo parere. Circa due anni fa ho fatto un prestito ad un amico di cui mi fidavo cecamente. Gli ho fatto un bonifico di 10 mila euro con la causale “prestito personale infruttifero scadenza 30/09/2020”. Lui inizia a rimborsarmi ogni mese 500 euro tramite bonifico sul mio conto con la causale “rimborso prestito infruttifero”. Mi rimborsa 8 rate da 500 euro. Sapevo che era disoccupato, ma mi ha sempre aiutato in passato e non mi sono sottratto nel fargli il prestito. Pertanto dopo 8 mesi gli ho rinnovato il prestito con altri 10 mila euro ed ho accettato la sua proposta di rimborso di 1000 euro al mese. Ho fatto il bonifico sempre con la causale “prestito personale infruttifero” e stavolta non ho messo scadenza al prestito. Lui però ha precisato che si impegnava a rimborsare il tutto in due anni. Mi fidavo di lui e non ho chiesto nessun contratto scritto, anche per evitare spese e balzelli vari, tutto di comune accordo. Un mese fa mi dice che ha perso tutti i soldi nel trading sul suo conto corrente e che non ha più un centesimo. Posso denunciarlo per truffa?
    Grazie anticipatamente per la sua risposta.

    Rispondi
    • uonasera. Ho letto con attenzione la Sua rammaricandomi per la situazione che si è venuta a creare.

      La truffa presuppone degli artifizi e raggiri volti ad ingannare la persona offesa per trarne profitto.

      Nel caso che mi rapppresenta non vedo quegli artifizi e raggiri necessari per la configurazione del reato . Potrebbe esservi una possibilità qualora si dimostrasse che il suo amico le aveva chiesto un prestito per altre necessità e non per investirlo in operazioni di trading.

      Va anche precisato che il trading non è un gioco d’azzardo ma un lavoro che deve essere svolto con competenza, studio e metodica, cose di cui, probabilmente, il suo amico ignora completamente altrimenti sarebbe stato impossibile perdere l’intera somma.

      Potrebbe anche ipotizzarsi il reato di insolvenza fraudolenta nel senso che quando il suo amico le ha richiesto ulteriori 10.000 euro ben sapeva di aver perduto gli altri e che quindi sarebbe stato impossibilitato a restituirli.

      Poi ci sarebbe la questione civile per ottenere la restituzione sempre che si possa pignorare qualcosa.

      Detto ciò sicuramente non lascerei intentate tutte le strade che si possono percorrere, ivi compresa quella penale.

      Resto ovviamente a sua completa disposizione e con l’occasione cordialmente saluto

  89. Grazie Avv. Bartolini per la sua cortese risposta. Ammetto che ero a conoscenza del fatto che lui faceva trading, me lo aveva detto e mi aveva anche fatto vedere come faceva e come si preparava e cosa studiava. Mi aveva fatto vedere la piattaforma che usava della sua banca. Inoltre qualche anno fa era stato dipendente di una banca dove si occupava di investimenti. Li ci eravamo conosciuti. Ma io non ci capisco niente di queste cose e quindi non ho mai voluto approfondire. A me interessava che lui mi rimborsasse regolarmente e così ha fatto per 8 mesi. Mi interessava non commettere imprudenze con il bonifico per via della legge anti-riciclaggio. Purtroppo non ho mai pensato a chiedergli garanzie reddituali e patrimoniali o un pezzo di carta firmato, anche dopo il rifinanziamento di ulteriori 10 mila euro. E sapevo che non aveva più un lavoro fisso. Ora sarebbe la mia parola contro la sua, e l’interpretazione del giudice. Se lo querelo rischio magari di pagare anche le spese di giustizia in caso di archiviazione o assoluzione. Ma i tempi? Grazie e buon lavoro.

    Rispondi
  90. Gentile avvocato,
    Alle porte di ferragosto mi ritrovo a scriverle (già lo feci il 19/4) per via di un procedimento che mi vedeva parte offesa per un sinistro stradale (lesioni colpose con annessa fuga del causante incidente).
    Bene, essendo stato risarcito dall’assicurazione, in prima udienza ho rimesso querela davanti al GDP. Per scrupolo un mese prima chiesi un 335 per essere sicuro che non ci fossero controquerele ma Ahimè mi è arrivato solo oggi. Purtroppo con l amara Scoperta di essere indagato per minaccia (vera calunnia forse per giustificare la fuga). La cosa strana é che io non sono stato informato di tale Indagine, non ho ricevuto nessun avviso. Crede che sia stato archiviato o che rischi ancora di dovermi difendere in tribunale da questa calunnia ? Nel modulo del 335 compare in alto nell’intestazione “giudice di pace – registro noti …”.
    Significa che è già in carico al tribunale ? Spero possa chiarirmi le idee. Come si dice in questi casi dopo il danno la beffa.
    Buone ferie.
    Grazie

    Rispondi
  91. Se il procedimento è ancora in fase di indagine è molto probabile che non abbia ancora ricevuto nessuna notifica. Riceverà la notifica una volta conclusa la fase di indagine. Ritengo che se risulta l’iscrizione sul certificato il procedimento non sia stato archiviato anche se il PM potrebbe aver fatto una richiesta per l’archiviazione al GIP. Ad oggi quindi dovrà attendere la notifica o di archiviazione o di avviso conclusione indagine. Dai fatti non credo vi siano i presupposti perchè il procedimento a suo carico vada avanti anche se in Tribunale non si può mai dire.

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  92. Ad agosto sono stato convocato in questura e mi sono ritrovato nell’ufficio anticrimine perchè la mia ex si è presentata con la madre ( ex poliziotta) dicendone di tutti i colori, ancor oggi non so bene per cosa visto che non ho avuto accesso agli atti, all’inizio mi hanno detto che ero lì per minacce quando ho chiesto quali fossero hanno ritrattato dicendo che si erano sbagliati ed erano atti persecutori. Morale lei non mi ridava le mie cose e per due mesi ho provato ad averle indietro consenza mai ricevere risposta, alla fine stanco di essere ignorato le mandai un ultimo sms in cui mi sarei rivolto ad avvocati se entro sette giorni non le avessi riavute, di tutta risposta ho ricevuto la chiamata della questura,.
    La segnalazione è stata archiviata, a parole mi hanno detto che non hanno trovato nulla che ero stato “bravo” visto che lei si era presentata dicendo che la bombardavo e aveva il terrore ad uscir di casa. Ho preferito tacere perchè dentro di me ero NERO per i soprusi continui che stavo ricevendo. Sul verbale di rilascio che riporta l’archiviazione mica mi hanno messo che non hanno trovato nulla…no no mi hanno scritto che è stata archiviata ma non vuol dire che non possa essere riaperta se in futuro non terrò comportamenti più educati con lei. A me sembra che sia stato fatto di tutto per mettermi in croce, quasi a far un piacere ad ex collega perchè questa è la sensazione che mi rimane ancor oggi, basti pensare che mi hanno negato anche la presenza del mio avvocato in quegli incontri e di fatto rimane la mia parola contro l’Ispettore, rendendomi impossibilitato dal far un esposto. Non sono uscito con una vittoria perchè questa esperienza mi ha profondamente segnato al punto che non riesco a relazionarmi più con una donna per timore o paura e mi chiedo se alla mia ex, passati tanti mesi, denunciarla o fare azioni legali nei suoi confronti perchè rimane di fatto che tutti i controlli applicati su di me non hanno dato MAI UN MINIMO DI RISCONTRO sulle accuse e in più , questo il colmo, io le mie cose le ho riavute solo in parte…non è giusto così.

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  93. Avvocato io le mie generalità ed email le ho celate per il semplice fatto che temo per la mia incolumità. Mi scuso per aver scritto “da cani” ma comprenderà che scrivere certe cose mi faccia rivivere quel momento ora le ho scritto sperando in una sua risposta perchè se secondo lei ci sono le basi la contatterò in privato ma prima di questo avrei bisogno di una sua risposta in tal senso al mio commento anche se temo che i tempi ormai siano troppo lunghi per qualsiasi azione tuttavia però rimane il fatto che da lei mie era rimasto un set da cucina che di per se’ è una cavolata ma era un regalo di una persona scomparsa e per me aveva un gran valore affettivo – e lei lo sapeva – e questo mi è stato ridato solo a metà e ho paura a chiederle ciò che mi manca perchè sono convinto che con la madre torni in questura e là attendono solo un pretesto futile per mandarmi k.o. visto che al primo turno non ci sono riusciti. Mi può rispondere al precedente commento senza pubblicare questo e dirmi se si può fare qualcosa? Così eventualmente la contatto perchè leggendo le sue risposte ho trovato in lei una persona molto seria e ponderata. Grazie.

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