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Contratto di trasporto: quando si considera a forma scritta?

Quando un contratto di trasporto può essere considerato a forma scritta?

Il contratto di trasporto, ai sensi dell’art. 6 co. 3 D.Lgs 286/2005 viene considerato a forma scritta quando ha contenuti questi elementi essenziali:

1) nome e sede del vettore, del committente e del caricatore

2) numero di iscrizione del vettore all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori

3) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto

4) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento

5) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario

6) tempi massimi di attesa per carico e scarico

Si consideri che un contratto anche se formalmente scritto, qualora non abbia indicati tali elementi non si considera a forma scritta con la conseguente prescrizione quinquennale anzichè annuale.

Avv. Fabrizio Bartolini

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