Quando un contratto di trasporto può essere considerato a forma scritta?
Il contratto di trasporto, ai sensi dell’art. 6 co. 3 D.Lgs 286/2005 viene considerato a forma scritta quando ha contenuti questi elementi essenziali:
1) nome e sede del vettore, del committente e del caricatore
2) numero di iscrizione del vettore all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori
3) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto
4) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento
5) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario
6) tempi massimi di attesa per carico e scarico
Si consideri che un contratto anche se formalmente scritto, qualora non abbia indicati tali elementi non si considera a forma scritta con la conseguente prescrizione quinquennale anzichè annuale.