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Decreto sviluppo : come cambia la Legge Pinto

Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo ha diritto ad un’equa riparazione. La domanda si propone, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, con ricorso al presidente della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 cpp a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito del procedimento  nel cui ambito la violazione si assume verificata. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti : a) atto di citazione, ricorso, comparse e memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio ove questo sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabile.

Il presidente della Corte di Appello provvede sulla domanda con decreto motivato da emettere entro 30 gg. dal deposito del ricorso.

Nell’accertare la violazione il giudice valuta :

– la complessità del caso

– l’oggetto del procedimento

– il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione

Non è riconosciuto poi alcun indennizzo :

a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell’art. 96 cpc per lite temeraria

b) nel caso in cui la domanda della parte sia stata accolta in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa

c) nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa

d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte

e) quando l’imputato non ha depositato i stana di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei termini indicati sopra

f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento

Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda dispone che il cancelliere ne dia notizia la ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all’invito il giudice rigetta la domanda con decreto motivato. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione.

Il termine ragionevole si considera rispettato se il processo non eccede la durata :

– di 3 anni in primo grado

– di 2 anni in secondo grado

– di 1 anno in terzo grado.

Se il ricorso viene accolto il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie in tutto o in parte la domanda di equa riparazione , è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti ai fini dell’eventuale avvio del procedimento per responsabilità. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può più essere proposta. La notificazione del decreto di accoglimento rendo improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

Il giudice quando dichiara la domanda per equa riparazione inammissibile può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore a 1000 euro e non superiore a 10.000 euro. Entro 30 gg. dalla comunicazione il ricorrente può proporre opposizione al decreto con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La Corte d’appello provvede in camera di consiglio ai sensi dell’art. 737 cpc e del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento ma il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto. La corte pronuncia entro 4 mesi dal deposito del ricorso ed il decreto è immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione.

Nel caso di accoglimento è il ministro nei cui confronti è stata proposta la domanda di equa riparazione che può proporre, entro 30 gg., opposizione al decreto con ricorso dinanzi l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Anche in questo caso la Corte di Appello provvede in camera di consiglio ex art. 737 e ss. cpc con decreto immediatamente esecutivo impugnabile per cassazione.

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