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Il blog dello Studio Legale Bartolini

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Lavoro senza paga : storie di vita vissuta ( una porta aperta al futuro)

Tizio è uno di quei tanti ragazzi che, finita la scuola, non sono riusciti ancora a trovare lavoro in qualche ditta.

Tizio è però un tipo tenace e cercando, cercando scova un’azienda che però non gli offre il posto ma uno stage di tre mesi al termine del quale l’eventualità di una stabile assunzione si fa più concreta.

Lo stage ovviamente è senza stipendio e noto è che con tale contratto non si concretizza alcun rapporto di lavoro. Tizio è offeso in quanto gli sembra impossibile che un giovane entri in un’azienda per imparare senza uno stipendio, anche minimo. Gli apprendisti li pagano perchè noi stagisti no?

Lo stage non è però un impegno continuativo ma di inserimento temporaneo del giovane all’interno del mondo produttivo e perciò differisce dall’apprendistato. Lo stage ha lo scopo di dare al giovane un breve contatto ed addestramento pratico avvicinandolo al mondo del lavoro e fornendo un contatto tra mondo scolastico e lavorativo: il rapporto di lavoro è un’altra cosa, che diamine! In esso il prestatore di lavoro subordinato si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale ecc. ecc. Un’obbligazione ed una collaborazione che se non adeguatamente eseguite, con diligenza e fedeltà, fanno scattare le sanzioni disciplinari di cui all’art. 2106 c.c. e all’art. 7 Statuto Lavoratori.

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Difficile discostarsi dalle tabelle risarcitorie in caso di sinistro stradale.

La Corte di Cass. Sez. II Civile con sentenza n. 12953/11 depositata il 14 giugno ritorna sul tema delle tabelle per il calcolo risarcitorio da sinistro stradale e, nel caso di specie, per perdita di congiunto. Il concetto ribadito in questa sentenza dalla Corte è che bisogna evitare assolutamente duplicazioni di danno provvedendo ad una liquidazione che deve tener conto di tutti gli aspetti ivi comprese anche quelle situazioni di fatto che si discostano effettivamente dalle situazioni ordinarie, tanto da connotare un apprezzabile peculiarità. In questo caso è possibile discostarsi dalle tabelle in vigore , incrementandole e personalizzandole.

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Cessione del credito al carrozziere, si può?

L’articolo 1260 consente al creditore, senza il consenso del debitore, la cessione del proprio credito. La cessione ha efficacia per il debitore ceduto dal momento dell’accettazione da parte di quest’ultimo ovvero dalla notifica eseguita nei suoi confronti. È ormai pacificamente ammessa anche la possibilità di cedere crediti futuri purché determinati o determinabili con riferimento al momento della stipula del negozio di trasferimento. In questo caso il negozio si perfeziona con lo scambio dei consensi tra cedente e  cessionario ma, sino al momento in cui il credito non sia  venuto esistenza, produce tra le parti solo effetti obbligatori e non traslativi. La notificazione della cessione al debitore non deve intendersi in senso formale potendosi anche fare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

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L’autostrada è responsabile per la presenza di animali sulla careggiata?

La società autostrade risponde per responsabilità oggettiva nel caso di presenza di animali sulla carreggiata. Infatti, essendo l’autostrada delimitata da una rete protettiva la presenza di un animale sulla carreggiata non può essere ricondotta alla fattispecie del caso fortuito. La responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c. c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo: perché essa possa configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, fatta salva la prova del caso fortuito. Ove non sia applicabile l’art. 2051 c. c. l’ente proprietario della strada risponde dei danni subiti dall’utente ai sensi dell’art. 2043 c. c., ma, in questo caso, grava sul danneggiato l’onere della prova circa l’anomalia del bene.

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