
Per ottenere la risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa, non basta essere intestatari al PRA dell’auto guasta: l’azione è concessa all’acquirente e non all’attuale proprietario della vettura.
Ad affermarlo è la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5732, depositata il 10 marzo scorso.
Genoveffa ( nome ovviamente di fantasia) acquistava un’auto usata; nel viaggio di ritorno si accorgeva, però, che la macchina emetteva degli strani rumori. La donna , denunciava subito i vizi e portava a riparare l’auto, purtroppo senza successo.
Sentendosi beffata, Genoveffa conveniva in giudizio il carrozziere, venditore della macchina usata, per ottenere la risoluzione del contratto di vendita dell’autovettura, perché affetta da vizi e la conseguente condanna del convenuto alla restituzione del prezzo e del risarcimento danni ex art. 1494 c.c..
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