Spesso, nella stesura del contratto di locazione, viene previsto da parte del proprietario dell’immobile la clausola di divieto di sublocazione. La legge sulla locazione ad uso abitativo prevede che le parti possano stipulare un contratto di locazione di durata non inferiore a quattro anni decorsi i quali il contratto viene automaticamente rinnovato per ulteriori quattro anni fatti salvi i casi previsti espressamente all’articolo tre della legge 431 del 98 e precisamente quando il proprietario intenda destinare l’immobile a uso abitativo o professionale proprio del coniuge, o dei parenti entro il secondo grado; quando il conduttore abbia disponibilità dell’alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stablità.





