La riforma del diritto fallimentare ha aperto la strada a numerosi problemi legati alla definizione di piccola impresa e piccolo imprenditore.L’art. 2083 c.c. definisce piccolo imprenditore ” i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia”. Inizialmente queste imprese erano escluse dal fallimento. Ad oggi, invece, sono assoggettali al fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.






