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Il blog dello Studio Legale Bartolini

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Forse non tutti sanno che…: il giornalino del blog finalmente online

 

E’ finalmente online il giornalino del blog….. Il giornalino che abbiamo chiamato ” Forse non tutti sanno che….” vuole essere una raccolta di curiosità giuridiche, di articoli del blog e del nostro sito, di commenti dei lettori ad uso e consumo del cittadino. Verranno selezionati gli argomenti di maggiore interesse per il cittadino, tralasciando le disquisizioni prettamente dottrinarie e giuridiche, di difficile comprensione a chi non è avvezzo a tali termini, con un taglio più pratico ed utile per l’utente. L’uscita del giornalino, consultabile gratuitamente sul nostro blog e scaricabile in pdf, è bimestrale. Buona lettura .

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E-commerce e acquisti in Internet. Obblighi del venditore e tutela dell’acquirente

 

Ormai l’acquisto on-line è diventato di uso comune. Ma quale tutela è posta in essere per l’acquirente e per il venditore?

Noi navigatori , sappiamo che in rete possiamo trovare di tutto e l’acquisto online può essere vantaggioso sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di reperebilità del prodotto. Qualunque necessità può essere soddisfatta acquistando beni da tutto il mondo. A fronte di queste comodità è pur vero però che l’acquirente non ha possibilità di constatare con mano l’ogetto del desiderio nè se questo corrisponde alle caratteristiche dichiarate dal venditore.

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Controllo della velocità : cos’è il tutor

 

Il Tutor è uno strumento atto al controllo automatico della velocità dei veicoli la cui approvazione è soggetta al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici .Con la recente riforma al codice della strada si stabilisce che solo nei tratti autostradali presidiati dal Tutor potrà essere teoricamente possibile alzare il limite di velocità a 150 km/h.

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Prescrizione più lunga nel caso di sinistro con lesioni

 

La cassazione con ordinanza n. 20111/10 ha stabilito che , in caso di illecito civile, la presentazione della querela non è indispensabile ai fini della prescrizione dell’azione di risarcimento. Nel caso di incidente stradale i due anni previsti dall’art. 2947 c.c. per far valere il proprio diritto a pena di prescrizione vengono superati nel caso in cui il fatto illecito possa costituire una ipotesi delittuosa prevista penalmente , indipendentemente che la persona offesa abbia o meno sporto querela. Infatti se il giudice civile accerta in via incidentale che la condotta del danneggiante integra gli estremi del fatto-reato, all’azione risarcitoria si deve applicare il più lungo termine di prescrizione previsto per l’illecito penale.: ciò anche in assenza di  querela (Cassazione 23930/09).

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